Norme interpretative e integrative della legge 3 marzo 1971 n. 153 e della legge 26 maggio 1975, n. 327, concernenti contributi statali in favore di enti, associazioni e comitati che gestiscono scuole italiane all'estero.
Art. 1.
I contributi in denaro di cui all'articolo 6 della legge 3 marzo 1971, n. 153, si intendono destinabili anche alla retribuzione di personale docente e non docente assunto dagli enti, associazioni, comitati o scuole locali previsti dal medesimo articolo 6, ferma restando la natura privatistica del relativo rapporto d'impiego.