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Norme interpretative e integrative della legge 3 marzo 1971 n. 153 e della legge 26 maggio 1975, n. 327, concernenti contributi statali in favore di enti, associazioni e comitati che gestiscono scuole italiane all'estero.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


I contributi in denaro di cui all'articolo 6 della legge 3 marzo 1971, n. 153, si intendono destinabili anche alla retribuzione di personale docente e non docente assunto dagli enti, associazioni, comitati o scuole locali previsti dal medesimo articolo 6, ferma restando la natura privatistica del relativo rapporto d'impiego.

Art. 2.



A partire dall'anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge, con il decreto previsto dall'articolo 44 della legge 26 maggio 1975, n. 327, e' fissato annualmente il limite massimo della spesa globale che il Ministero degli affari esteri puo' sostenere per detti contributi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 maggio 1980
PERTINI COSSIGA - COLOMBO - SARTI - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: MORLINO