Corresponsione nei mesi di agosto, settembre, ottobre e, novembre 1979 al personale civile e militare dello Stato, in attivita' di servizio e in quiescenza, dei trattamenti economici gia' previsti in favore dello stesso personale dal decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163.
Art. 1.
E' data sanatoria degli effetti derivati dall'applicazione del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163, ed e' altresi' autorizzata, in attesa di apposita legge per la completa disciplina del nuovo ordinamento retributivo-funzionale dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato destinatari dello stesso decreto-legge, l'ulteriore corresponsione dei trattamenti economici di attivita' e di quiescenza previsti dal decreto-legge medesimo non convertito in legge.
Ai fini di quanto previsto dal precedente comma, restano fermi le decorrenze e i termini stabiliti col decreto-legge ivi indicato.
Sono confermate le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 77, 78, 79, 80, 81 e 82 del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163.