Corresponsione nei mesi di agosto, settembre, ottobre e, novembre 1979 al personale civile e militare dello Stato, in attivita' di servizio e in quiescenza, dei trattamenti economici gia' previsti in favore dello stesso personale dal decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
E' data sanatoria degli effetti derivati dall'applicazione del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163, ed e' altresi' autorizzata, in attesa di apposita legge per la completa disciplina del nuovo ordinamento retributivo-funzionale dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato destinatari dello stesso decreto-legge, l'ulteriore corresponsione dei trattamenti economici di attivita' e di quiescenza previsti dal decreto-legge medesimo non convertito in legge.
Ai fini di quanto previsto dal precedente comma, restano fermi le decorrenze e i termini stabiliti col decreto-legge ivi indicato.
Sono confermate le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 77, 78, 79, 80, 81 e 82 del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163.
Art. 2.
All'onere derivante dalla presente legge per gli anni 1978 e 1979, compresi i trattamenti gia' erogati in applicazione del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163, valutato in complessive lire 1.270.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto sino al 30 novembre 1979.
((1))
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 6 dicembre 1979, n. 610, ha disposto (con l'art. 1) che il termine del 30 novembre 1979, di cui al presente articolo e' prorogato fino al 29 febbraio 1980.
La L. 6 dicembre 1979, n. 610, ha disposto (con l'art. 1) che il termine del 30 novembre 1979, di cui al presente articolo e' prorogato fino al 29 febbraio 1980.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. ((1))
Data a Roma, addi' 13 agosto 1979
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