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Disposizioni concernenti il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 1.


Al fine di accrescere la produttivita' aziendale, e' autorizzata la corresponsione, a decorrere dal 1 febbraio 1978, di un compenso denominato "premio di produzione" a tutto il personale, compreso quello con qualifica dirigenziale, in servizio alle dipendenze del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Al personale con qualifica dirigenziale spetta altresi', a decorrere dalla stessa data, il premio industriale previsto dall'articolo 28 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, sulla base delle equiparazioni determinate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, per importi non superiori a quelli massimi stabiliti nelle tabelle A e B citate nel medesimo articolo 28.((3))
AGGIORNAMENTO (3)

La L. 22 dicembre 1981, n.797 ha disposto (con l'art.33) che:" Le misure individuali mensili lorde del premio di produzione previsto dall'articolo 1 della legge 9 febbraio 1979, n. 49, da assoggettare alle normali ritenute assistenziali ed erariali, vengono stabilite elevando del 40,09 per cento quelle individuali mensili nette determinate per l'anno 1981."