Disposizioni concernenti il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Art. 1.
Al fine di accrescere la produttivita' aziendale, e' autorizzata la corresponsione, a decorrere dal 1 febbraio 1978, di un compenso denominato "premio di produzione" a tutto il personale, compreso quello con qualifica dirigenziale, in servizio alle dipendenze del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Al personale con qualifica dirigenziale spetta altresi', a decorrere dalla stessa data, il premio industriale previsto dall'articolo 28 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, sulla base delle equiparazioni determinate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, per importi non superiori a quelli massimi stabiliti nelle tabelle A e B citate nel medesimo articolo 28.((3))
AGGIORNAMENTO (3)
La L. 22 dicembre 1981, n.797 ha disposto (con l'art.33) che:" Le misure individuali mensili lorde del premio di produzione previsto dall'articolo 1 della legge 9 febbraio 1979, n. 49, da assoggettare alle normali ritenute assistenziali ed erariali, vengono stabilite elevando del 40,09 per cento quelle individuali mensili nette determinate per l'anno 1981."
La L. 22 dicembre 1981, n.797 ha disposto (con l'art.33) che:" Le misure individuali mensili lorde del premio di produzione previsto dall'articolo 1 della legge 9 febbraio 1979, n. 49, da assoggettare alle normali ritenute assistenziali ed erariali, vengono stabilite elevando del 40,09 per cento quelle individuali mensili nette determinate per l'anno 1981."