Norme integrative ed interpretative della legge 18 aprile 1975, n. 148.
Art. 1.
Nell'articolo 11 della legge 18 aprile 1975, n. 148, l'ultimo comma dell'articolo 74-ter aggiunto al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e' sostituito dal seguente:
"L'assegno mensile di cui al successivo articolo 74-quater e' dovuto, per un solo periodo, per l'intera durata del corso".