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Norme integrative ed interpretative della legge 18 aprile 1975, n. 148.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Nell'articolo 11 della legge 18 aprile 1975, n. 148, l'ultimo comma dell'articolo 74-ter aggiunto al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e' sostituito dal seguente:
"L'assegno mensile di cui al successivo articolo 74-quater e' dovuto, per un solo periodo, per l'intera durata del corso".

Art. 2.


Il primo comma dell'articolo 50 della legge 18 aprile 1975, n. 148, deve intendersi nel senso che il servizio continuativo nella disciplina prestato senza demerito dal sanitario presso un pubblico ospedale civile o militare per un periodo di pari durata del tirocinio pratico previsto dalla legge medesima, e' sostitutivo del tirocinio pratico stesso a tutti gli effetti, se compiuto entro il periodo di un anno dalla data di entrata in vigore della legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 febbraio 1979
PERTINI ANDREOTTI - ANSELMI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO