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Adesione alla convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori (CSC), con allegati, adottata a Ginevra il 2 dicembre 1972, e sua esecuzione.

Art. 1.


Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori (CSC), con allegati, adottata a Ginevra il 2 dicembre 1972.