N NORME. red.it

Adesione alla convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori (CSC), con allegati, adottata a Ginevra il 2 dicembre 1972, e sua esecuzione.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori (CSC), con allegati, adottata a Ginevra il 2 dicembre 1972.

Art. 2.


Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo VIII della convenzione stessa.

Art. 3.


Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della marina mercantile, saranno emanate le norme regolamentari per l'attuazione della presente legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 febbraio 1979
PERTINI ANDREOTTI - FORLANI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Convention

CONVENTION INTERNATIONALE SUR LA SECURITE DES CONTENEURS (CSC)


Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione - art. I

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N. B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.

CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULLA SICUREZZA DEI CONTENITORI (CSC)

PREAMBOLO

Le Parti contraenti
Riconoscendo la necessita' di mantenere un grado elevato di sicurezza della vita umana in occasione della movimentazione, dell'impilaggio e del trasporto dei contenitori,
Consapevoli della necessita' di facilitare i trasporti internazionali a mezzo di contenitori,
Riconoscendo a tale proposito i vantaggi che deriverebbero dal rendere ufficiali norme internazionali comuni in materia di sicurezza,
Ritenendo che il mezzo migliore per giungere a tale scopo sia quello di stipulare una Convenzione,
Hanno deciso di rendere ufficiali le norme per la costruzione dei contenitori per garantire la sicurezza della loro movimentazione, impilaggio e trasporto nelle normali condizioni operative e a tal fine,
Hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Articolo I
Obbligo generale ai termini della presente Convenzione

Le Parti contraenti si impegnano a dare effetto alle disposizioni della presente Convenzione e dei suoi Allegati che ne costituiscono parte integrante.

Convenzione - art. II

Articolo II
Definizioni

Ai fini della presente Convenzione, salvo espressa disposizione contraria:
1. Per "contenitore" si intende un mezzo di trasporto:
a) di carattere permanente e, di conseguenza, abbastanza resistente da consentirne un uso ripetuto;
b) espressamente progettato per facilitare il trasporto di merci, senza rottura di carico per mezzo di una o piu' modalita' di trasporto;
c) progettato per essere fissato e/o movimentato facilmente, essendo previsti a tal fine blocchi d'angolo;
d) di dimensioni tali che la superficie delimitata dai quattro angoli inferiori esterni sia:
i) di almeno 14 m quadri (150 piedi quadrati) o
ii) di almeno 7 m quadri (75 piedi quadrati) se il contenitore e' provvisto di blocchi d'angolo superiori.
Il termine "contenitore" non comprende ne' i veicoli, ne' l'imballaggio. Comprende pero' i contenitori trasportati su chassis.
2. Per "blocchi d'angolo" si intende un insieme di aperture e di superfici disposte agli angoli superiori e/o inferiori del contenitore e che ne consentano la movimentazione, l'impilaggio e/o il fissaggio.
3. Per "Amministrazione" si intende il Governo della Parte contraente sotto la cui autorita' vengono approvati i contenitori.
4. Per "approvato" si intende approvato dall'Amministrazione.
5. Per "approvazione" si intende il provvedimento con il quale una Amministrazione dichiara che un tipo di costruzione o il singolo contenitore offre le garanzie di sicurezza previste dalla presente Convenzione.
6. Per "trasporto internazionale" si intende un trasporto i cui punti di partenza e di arrivo siano situati sul territorio di due paesi di cui almeno uno sia un paese al quale la presente Convenzione sia applicabile.
La presente Convenzione si applica anche allorche' una parte del tragitto tra due paesi abbia luogo sul territorio di un paese al quale la presente Convenzione sia applicabile.
7. Per "carico" si intendono tutti gli articoli e le merci, qualunque sia la loro natura, trasportati nei contenitori.
8. Per "contenitore nuovo" si intende ogni contenitore la cui costruzione sia stata intrapresa alla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione o posteriormente a tale data.
9. Per "contenitore esistente" si intende ogni contenitore che non sia un contenitore nuovo.
10. Per "proprietario" si intende sia il proprietario ai sensi della legislazione nazionale della Parte contraente, sia il locatario o il depositario se le parti di un contratto convengono che il locatario o il depositario assumera' le responsabilita' del proprietario per quanto riguarda la manutenzione e il controllo del contenitore conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.
11. Per "tipo di contenitore" si intende il tipo di costruzione approvato dall'Amministrazione.
12. Per "contenitore di serie" si intende ogni contenitore costruito conformemente al tipo di costruzione approvato.
13. Per "prototipo" si intende un contenitore rappresentativo dei contenitori che sono stati o saranno costruiti di serie.
14. Per "massima massa lorda operativa" o "R" si intende la massa totale massima ammissibile del contenitore e del suo carico.
15. Per "tara" si intende la massa del contenitore vuoto compresi gli accessori stabilmente fissati ad esso.
16. Per "carico utile massimo ammissibile" o "P" si intende la differenza tra la massima massa lorda operativa e la tara.

Convenzione - art. III

Articolo III
Campo di applicazione

1. La presente Convenzione si applica ai contenitori nuovi e a quelli esistenti utilizzati per un trasporto internazionale, ad eccezione dei contenitori espressamente progettati per il trasporto aereo.
2. Ogni contenitore nuovo deve essere approvato conformemente alle disposizioni dell'Allegato I applicabili sia alle prove di approvazione per serie che alle prove di approvazione individuale.
3. Ogni contenitore esistente deve essere approvato conformemente alle disposizioni pertinenti che regolano l'approvazione dei contenitori esistenti enunciata nell'Allegato I, entro i cinque anni successivi alla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

Convenzione - art. IV

Articolo IV
Prove, ispezione, approvazione e manutenzione

1. Per attuare le disposizioni dell'Allegato I, ogni Amministrazione deve instaurare una efficace procedura di prova, ispezione e approvazione dei contenitori, conformemente ai criteri stabiliti nella presente Convenzione; essa puo' tuttavia affidare tali prove, ispezioni e approvazioni ad organismi da essa autorizzati nella debita forma.
2. L'Amministrazione che affida tali prove, ispezioni e approvazioni ad una organizzazione deve informarne il Segretario Generale dell'Organizzazione consultiva marittima internazionale (IMCO) che avvisa le Parti contraenti.
3. La richiesta di approvazione puo' essere rivolta all'Amministrazione di ogni Parte contraente.
4. Ogni contenitore deve essere mantenuto in uno stato soddisfacente dal punto di vista della sicurezza, conformemente alle disposizioni dell'Allegato I.
5. Se un contenitore approvato non risponde alle norme degli Allegati I e II, l'Amministrazione interessata adottera' le misure che essa riterra' necessarie per far si che il contenitore sia reso conforme alle suddette norme o per ritirare l'approvazione.

Convenzione - art. V

Articolo V
Riconoscimento dell'approvazione

1. L'approvazione concessa alle condizioni della presente Convenzione sotto la responsabilita' di una Parte contraente deve essere riconosciuta dalle altre Parti contraenti per tutto cio' che riguarda gli obiettivi della presente Convenzione. Essa deve essere considerata dalle altre Parti contraenti come avente lo stesso valore dell'approvazione da esse concessa.
2. Una Parte contraente non deve imporre nessuna altra disposizione e nessun altra prova in materia di sicurezza di costruzione dei contenitori ai quali si applica la presente Convenzione, tuttavia nessuna disposizione della presente Convenzione esclude l'applicazione di regolamentazioni o leggi nazionali o accordi internazionali che prescrivano norme o prove supplementari in materia di sicurezza nella costruzione dei contenitori espressamente progettati per il trasporto di merci pericolose, o in materia di sicurezza nella costruzione degli elementi caratteristici di contenitori che trasportino liquidi sfusi, o in materia di sicurezza nella costruzione di contenitori che vengano trasportati per via aerea. L'espressione "merci pericolose" avra' il senso attribuito dagli accordi internazionali.

Convenzione - art. VI

Articolo VI
Controllo

1. Ogni contenitore approvato in virtu' dell'articolo III deve essere sottoposto, sul territorio delle Parti contraenti, al controllo dei funzionari debitamente autorizzati da tali Parti. Tale controllo deve limitarsi alla verifica della presenza sul contenitore, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, di una targa di approvazione ai fini della sicurezza valida, a meno che non vi sia la prova evidente che lo stato del contenitore presenti un rischio manifesto per la sicurezza. In questo caso il funzionario incaricato del controllo deve esercitare tale controllo solo nella misura in cui esso e' necessario per assicurarsi che il contenitore sia ripristinato in condizioni di sicurezza, prima che sia rimesso in servizio.
2. Allorche' appare evidente che il contenitore non risponde piu' alle norme di sicurezza a seguito di un difetto che sarebbe potuto esistere al momento della sua approvazione, l'Amministrazione responsabile di tale approvazione deve essere informata dalla Parte contraente che ha scoperto il difetto stesso.

Convenzione - art. VII

Articolo VII
Firma, ratifica, accettazione, approvazione ed adesione

1. La presente Convenzione restera' aperta alla firma di tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o membri di una delle sue istituzioni specializzate o dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica, o che siano parti dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia, o di ogni altro Stato invitato dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a divenire parte della presente Convenzione, sino al 15 gennaio 1973, presso l'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra, successivamente dal 1 febbraio 1973 al 31 dicembre 1973, compreso, presso la sede della Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima a Londra (qui appresso denominata "l'Organizzazione").
2. La presente Convenzione e' soggetta a ratifica, accettazione od approvazione da parte degli Stati firmatari.
3. La presente Convenzione restera' aperta all'adesione di ogni Stato di cui al paragrafo 1.
4. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione verranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima (qui appresso denominato Segretario Generale).

Convenzione - art. VIII

Articolo VIII
Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entrera' in vigore dodici mesi dopo la data del deposito del decimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
2. Per ogni Stato che ratifichera', accettera' o approvera' la presente Convenzione o che vi aderira' dopo il deposito del decimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, la presente Convenzione entrera' in vigore dodici mesi dopo la data del deposito, da parte di tale Stato, del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
3. Ogni Stato che divenga parte della presente Convenzione dopo l'entrata in vigore di un emendamento viene, a meno che non abbia espresso intenzione diversa, considerato come:
a) parte della Convenzione emendata;
b) parte della Convenzione non emendata nei confronti di ogni Stato parte della Convenzione che noti sia vincolato dall'emendamento.

Convenzione - art. IX

Articolo IX
Procedura di emendamento dell'intera Convenzione o di parte di essa
1. La presente Convenzione puo' essere emendata su proposta di una Parte contraente mediante una delle procedure enunciate nel presente articolo.
2. Emendamento previo esame in seno all'Organizzazione:
a) su domanda di una Parte contraente, ogni emendamento proposto da tale Parte della presente Convenzione sara' esaminato dall'Organizzazione. Se viene adottato da una maggioranza dei due terzi dei presenti e votanti al Comitato di sicurezza marittima della Organizzazione, ai lavori del quale tutte le Parti contraenti saranno state invitate a partecipare con diritto di voto, tale emendamento verra' comunicato a tutti i membri dell'Organizzazione ed a tutte le Parti contraenti almeno sei mesi prima che venga esaminato dall'Assemblea dell'Organizzazione. Ogni Parte contraente che non sia membro dell'Organizzazione sara' autorizzata a partecipare ai suoi lavori ed a votare quando l'emendamento verra' esaminato dall'Assemblea dell'Organizzazione;
b) ove venga adottato da una maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti dell'Assemblea, e ove tale maggioranza comprenda una maggioranza dei due terzi delle Parti contraenti presenti e votanti, l'emendamento sara' comunicato dall'Organizzazione a tutte le Parti contraenti per l'accettazione;
c) tale emendamento entrera' in vigore dodici mesi dopo la data in cui sara' stato accettato dai due terzi delle Parti contraenti.
L'emendamento entrera' in vigore per tutte le Parti contraenti ad eccezione di quelle che, prima della USA entrata in vigore, avranno fatto una dichiarazione per indicare di non accettarlo.
3. Emendamento da parte di una conferenza:
A richiesta di una Parte contraente, appoggiata da almeno un terzo delle Parti contraenti, una Conferenza dei Governi alla quale saranno invitati gli Stati previsti dall'Articolo VII, verra' convocata dal Segretario Generale al fine di esaminare gli emendamenti alla presente Convenzione.

Convenzione - art. X

Articolo X
Procedura speciale di emendamento degli Allegati

1. Ogni emendamento degli allegati, proposto da una Parte contraente sara' esaminato dall'Organizzazione a richiesta di detta Parte.
2. Ove venga adottato da una maggioranza di due terzi dei presenti e votanti al Comitato di sicurezza marittima dell'Organizzazione, ai dibattiti del quale tutte le Parti contraenti saranno state invitate a partecipare con diritto di voto, ed ove tale maggioranza comprenda una maggioranza dei due terzi delle Parti contraenti presenti e votanti, l'emendamento verra' comunicato dal Segretario Generale a tutte le Parti contraenti per l'accettazione.
3. Tale emendamento entrera' in vigore ad una data che sara' fissata dal Comitato di sicurezza marittima al momento della sua adozione, a meno che ad una data anteriore, che verra' fissata nello stesso tempo dal Comitato di sicurezza marittima, un quinto delle Parti contraenti, o cinque Parti contraenti ove tale cifra sia inferiore, abbiano notificato al Segretario Generale di sollevare delle obiezioni contro il detto emendamento. Le date previste nel presente paragrafo saranno fissate da una maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti del Comitato di sicurezza marittima, comprendente a sua volta una maggioranza dei due terzi delle Parti contraenti.
4. Dal momento in cui un emendamento entrera' in vigore, esso sostituira' per tutte le Parti contraenti che non abbiano sollevato obiezioni, ogni disposizione anteriore cui si riferisca; una obiezione sollevata contro tale emendamento da una Parte contraente non sara' vincolante nei confronti delle altre Parti contraenti per quanto attiene all'accettazione del tipo di contenitore cui si applica la presente Convenzione.
5. Il Segretario Generale informera' tutte le Parti contraenti e tutti i membri dell'Organizzazione di ogni domanda o comunicazione presentata ai sensi del presente articolo nonche' della data in cui ogni emendamento entrera' in vigore.
6. Allorche' il Comitato di sicurezza marittima esamina, ma non adotta, una proposta d'emendamento degli Allegati, ogni Parte contraente potra' richiedere la convocazione di una Conferenza, alla quale saranno invitati tutti gli Stati previsti dall'articolo VII.
Allorche' almeno un terzo delle altre Parti contraenti avranno notificato la loro approvazione, il Segretario Generale convochera' una Conferenza per esaminare tale emendamento degli Allegati.

Convenzione - art. XI

Articolo XI
Denuncia

1. Ogni Parte contraente potra' denunciare la presente Convenzione mediante il deposito di uno strumento presso il Segretario Generale.
La denuncia avra' efficacia un anno dopo la data di tale deposito presso il Segretario Generale.
2. Una Parte contraente che avra' sollevato un'obiezione contro un emendamento degli Allegati potra' denunciare la presente Convenzione e tale denuncia avra' efficacia alla data di entrata in vigore del detto emendamento.

Convenzione - art. XII

Articolo XII
Estinzione della Convenzione

La presente Convenzione cessera' di essere in vigore se il numero delle Parti contraenti sara' inferiore a cinque per un qualsiasi periodo di dodici mesi consecutivi.

Convenzione - art. XIII

Articolo XIII
Composizione delle controversie

1. Ogni controversia fra due o piu' Parti contraenti sull'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione che non possa essere composta mediante negoziati o in altro modo verra' sottoposta, a richiesta di una di esse, ad un tribunale arbitrale cosi' composto: ciascuna delle parti in controversia nominera' un arbitro e i due arbitri designeranno un terzo arbitro che sara' il Presidente del tribunale. Se, tre mesi dopo aver ricevuto una richiesta, una delle Parti non ha designato arbitro o se gli arbitri non hanno potuto scegliere un presidente, una qualsiasi di tali Parti potra' chiedere al Segretario Generale di procedere alla nomina dell'arbitro o del presidente del tribunale arbitrale.
2. La decisione del tribunale arbitrale costituito conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 sara' vincolante per le parti interessate alla controversia.
3. Il tribunale arbitrale fissera' il proprio regolamento interno.
4. Le decisioni del tribunale arbitrale riguardanti sia la procedura, sia il luogo di riunione, sia ogni controversia di cui verra' investito, saranno prese alla maggioranza.
5. Ogni controversia che potrebbe sorgere tra le parti in lite sull'interpretazione e l'esecuzione della sentenza arbitrale, potra' essere portata da una delle parti davanti al tribunale arbitrale che ha pronunciato la sentenza per essere da esso giudicata.

Convenzione - art. XIV

Articolo XIV
Riserve

1. Le riserve alla presente Convenzione saranno autorizzate, ad esclusione di quelle vertenti sulle disposizioni contenute negli articoli da I a IV, nell'articolo XIII del presente articolo, nonche' negli Allegati, a condizione che tali riserve siano comunicate per iscritto e, ove lo siano prima del deposito dello strumento di ratifica, d'accettazione, di approvazione o di adesione, che vengano confermate in tale strumento. Il Segretario generale comunichera' tali riserve a tutti gli Stati previsti dall'articolo VII.
2. Ogni riserva comunicata in base al paragrafo 1:
a) modifica, per la Parte contraente che l'ha formulata, le disposizioni della presente Convenzione alle quali detta riserva si riferisce, nella misura in cui essa sia loro applicabile, e
b) modifica nella stessa misura le disposizioni per le altre Parti contraenti nelle loro relazioni con la Parte contraente che ha formulato la riserva.
3. Ogni Parte contraente che abbia comunicato una riserva in base al paragrafo 1 potra' ritirarla in ogni momento mediante notifica al Segretario Generale.

Convenzione - art. XV

Articolo XV
Notifica

Oltre alle notifiche ed alle comunicazioni previste dagli articoli IX, X e XIV, il Segretario Generale notifichera' a tutti gli Stati previsti dall'articolo VII:
a) le firme, le ratifiche, le accettazioni, le approvazioni e le adesioni in base all'articolo VII;
b) le date di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente all'articolo VIII;
c) la data di entrata in vigore degli emendamenti della presente Convenzione, conformemente agli articoli IX e X;
d) le denunce in base all'articolo XI;
e) l'estinzione della presente Convenzione in base articolo XII.

Convenzione - art. XVI

Articolo XVI
Testi autentici

L'originale della presente Convenzione, le cui versioni in lingua inglese, cinese, spagnola, francese e russa fanno ugualmente fede, sara' depositato presso il Segretario Generale che ne comunichera' copie certificate conformi a tutti gli Stati previsti dall'articolo VII.

IN FEDE DI CHE i plenipotenziari sottoscritti, a tale scopo debitamente autorizzati dai loro Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

FATTO a Ginevra, il due dicembre millenovecentosettantadue.

Per il Governo della Repubblica d'Austria
WILFRIED PLATZER
(16 maggio 1973)

Per il Governo della Repubblica popolare di Bulgaria:
E. ZAKHARIEV
(12 gennaio 1973)

Per il Governo della Repubblica socialista sovietica di Bielorussia: (Traduzione) con riserve
M. IUNKEV
(3 novembre 1973)

Per il Governo del Canada:
Con riserva di ratifica
JOHN L. McAUGUS
(5 dicembre 1972)

Per il Governo della Repubblica socialista cecoslovacca:
Dr. M. ZEMLA
(28 dicembre 1973)

Per il Governo della Repubblica federale di Germania:
Con riserva di ratifica
OTTO BARON VON STEMPEL
(5 dicembre 1972)

Per il Governo della Repubblica di Finlandia:
Incaricato d'Affari a.i. di Finlandia
RIITTA ORO
(20 dicembre 1973)

Per il Governo della Repubblica francese:
Il Governo francese, conformemente alle disposizioni dell'articolo XIV, formula una riserva nei confronti del 4° paragrafo dell'articolo X redatto nel modo seguente: "una obiezione sollevata contro tale emendamento da una Parte contraente non sara' vincolante nei confronti delle altre Parti contraenti per quanto attiene all'accettazione del tipo di contenitore cui si applica la presente Convenzione". Quando sara' stata sollevata un'obiezione contro un emendamento da una Parte contraente non le saranno opponibili le disposizioni di tale emendamento.
Con riserva di approvazione successiva
M. JACQUIER
(13 dicembre 1973)

Per il Governo della Repubblica popolare ungherese:
KUZSEL D.
(10 gennaio 1973)

Per il Governo della Repubblica popolare di Polonia:
E. WISNIEWSKI
(20 dicembre 1972)

Per il Governo della Repubblica di Corea:
Soggetta a ratifica
TONG JIN PARK
(11 gennaio 1973)

Per il Governo della Repubblica socialista di Romania:
Con riserva di ratifica;
con dichiarazione in merito all'articolo VII
PRETOR POPA
(19 dicembre 1973)

Per il Governo della Confederazione elvetica:
FELIX-CLEMENT VANEY
(8 dicembre 1972)

Per il Governo della Repubblica turca:
Con una riserva sulla parte qui di seguito riprodotta del 4° paragrafo dell'articolo X: "una obiezione sollevata contro tale emendamento da una Parte contraente non sara' vincolante nei confronti delle altre Parti contraenti per quanto attiene all'accettazione del tipo di contenitore cui si applica la presente Convenzione.
A. COSKUN KIRKA
(15 dicembre 1972)

Per il Governo della Repubblica socialista sovietica d'Ukraina:
(Traduzione) con riserve
N. LUNKOV
(9 novembre 1973)

Per il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche:
(Traduzione) con riserve
N. LUNKOV
(23 agosto 1973)

Per il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nor d:
L. F. STANDEN
J. L. B. GARCIA
(13 febbraio 1973)

Per il Governo degli Stati Uniti d'America:
Soggetta a ratifica
AARON W. REESE
JOHN B. O. 'LOUGHLIN
(5 dicembre 1972)

Per il Governo della Repubblica federativa socialista di Jugoslavia :
Soggetta ad approvazione
GASPARI DUSAN
(2 marzo 1973)

Convenzione - Allegato I

ALLEGATO I

NORME RELATIVE ALLA PROVA, ALL'ISPEZIONE, ALL'APPROVAZIONE E ALLA MANUTENZIONE DEI CONTENITORI

CAPITOLO PRIMO
NORME COMUNI A TUTTI I SISTEMI DI APPROVAZIONE

Norma n. 1
Targa di approvazione ai fini della sicurezza

1. Una targa di approvazione ai fini della sicurezza, conforme alle disposizioni dell'appendice del presente Allegato deve essere fissata stabilmente su ogni contenitore approvato in un punto ove sia ben visibile, a lato di qualsiasi altra targa di approvazione rilasciata a tini ufficiali, ed in un punto ove non possa venir facilmente danneggiata.
2. a) La targa deve contenere le seguenti indicazioni redatte almeno in lingua inglese o francese:
"Approvazione CSC ai fini della sicurezza"
Paese che ha concesso l'approvazione e gli estremi della stessa;
Data di costruzione (mese ed anno);
Numero di identificazione del contenitore assegnato dal costruttore o, nel caso di contenitori esistenti di cui si ignori tale numero, il numero assegnato dall'Amministrazione;
Massima massa lorda operativa (chilogrammi e libbre inglesi);
Carico di impilaggio ammissibile con 1,8 g. (chilogrammi e libbre inglesi);
Valore del carico per la prova di rigidita' trasversale (chilogrammi e libbre inglesi).
b) Uno spazio libero dovrebbe essere riservato sulla targa per l'inserimento dei valori (fattori) relativi alla resistenza delle pareti di estremita' e/o delle pareti laterali, conformemente al paragrafo 3 della presente norma nonche' alle prove 6 e 7 dell'Allegato II. Dovrebbe essere anche riservato uno spazio libero sulla targa per indicarvi la data (mese ed anno) del primo esame di manutenzione ed eventualmente dei successivi.
3. Quando l'Amministrazione ritiene che un contenitore nuovo e' conforme, sul piano della sicurezza, alle disposizioni della presente Convenzione e che il fattore di resistenza delle pareti di estremita' o delle pareti laterali, o di entrambe e' stato progettato superiore o inferiore a quello prescritto nell'Allegato II, tale fattore deve essere indicato sulla targa di approvazione ai fini della sicurezza.
4. La presenza della targa di approvazione ai fini della sicurezza non dispensa dell'obbligo di apporre le etichette o le indicazioni che possano essere prescritte dagli altri regolamenti in vigore.

Norma n. 2
Manutenzione

1. Spetta al proprietario del contenitore di mantenerlo in uno stato soddisfacente dal punto di vista della sicurezza.
2. Il proprietario deve esaminare o fare esaminare il contenitore conformemente alla procedura prescritta o approvata dalla Parte contraente interessata, ad intervalli appropriati alle condizioni di utilizzazione. La data (mese ed anno) anteriormente alla quale un contenitore deve essere esaminato per la prima volta deve essere indicata sulla targa di approvazione ai fini della sicurezza.
3. La data (mese ed anno) anteriormente alla quale il contenitore dovra' essere oggetto di un nuovo esame deve essere indicata chiaramente sulla targa di approvazione ai fini della sicurezza o il piu' vicino possibile a tale targa e in modo che sia accettabile per la Parte contraente che ha prescritto od approvato la particolare procedura di manutenzione.
4. L'intervallalo tra la data di costruzione e la data del primo esame non deve superare i cinque anni. Il successivo esame dei contenitori nuovi ed il riesame dei contenitori esistenti devono essere effettuati ad intervalli non superiori ai 24 mesi. Tutti gli esami devono determinare se il contenitore ha dei difetti i che possano presentare un pericolo per chiunque.
5. Ai fini della presente norma, per "Parte contraente interessata", si intende la Parte contraente sul territorio della quale il proprietario ha il proprio domicilio o la sede principale.

CAPITOLO II
NORME RELATIVE ALL'APPROVAZIONE DEI CONTENITORI NUOVI PER TIPO DI COSTRUZIONE

Norma n. 3
Approvazione dei contenitori nuovi

Per poter essere approvato ai fini della sicurezza in base alla presente Convenzione, ogni contenitore nuovo deve essere conforme alle norme enunciate nell'Allegato II.

Norma n. 4
Approvazione per tipo di costruzione

Nel caso di contenitori che siano stati oggetto di una richiesta di approvazione, l'Amministrazione esamina i progetti e assiste alle prove di un prototipo per accertarsi che i contenitori siano conformi alle norme enunciate all'Allegato II. Allorche' essa se ne sia accertata, comunica per iscritto al richiedente che il contenitore e' conforme alle norme della presente Convenzione; tale notifica autorizza il costruttore ad apporre la targa di approvazione ai fini della sicurezza su tutti i contenitori della stessa serie.

Norma n. 5
Disposizioni relative all'approvazione per tipo di costruzione

1. Quando i contenitori devono essere costruiti in serie, la richiesta di approvazione per tipo di costruzione deve essere indirizzata alla Amministrazione, accompagnata da disegni e da specifiche di progetto relative al tipo di contenitore che deve essere oggetto dell'approvazione nonche' da tutte le altre informazioni che l'Amministrazione puo' richiedere.
2. Il richiedente deve indicare i marchi di identificazione che saranno assegnati dal costruttore il tipo di contenitore che e' oggetto della richiesta.
3. La richiesta deve inoltre essere accompagnata da una dichiarazione del costruttore con la quale egli si impegna:
a) a mettere a disposizione dell'Amministrazione ogni contenitore del tipo di costruzione in questione che questa possa voler esaminare;
b) a informare l'Amministrazione di ogni modifica relativa al progetto o alle specifiche del contenitore e ad apporre la targa di approvazione a fini di sicurezza solo dopo averne ricevuto il consenso;
c) ad apporre la targa di approvazione a fini di sicurezza su ciascuno dei contenitori delle serie approvate e su nessun altro; a conservare la lista dei contenitori costruiti conformemente al tipo di costruzione approvato. Su tale lista devono essere indicati almeno i numeri di identificazione attribuiti dal costruttore ai contenitori, nonche' le date di consegna dei contenitori ed i nomi e gli indirizzi delle persone alle quali i detti contenitori sono stati consegnati.
4. L'approvazione puo' essere accordata dall'Amministrazione ai contenitori che costituiscono una versione modificata di un tipo di costruzione approvato, se questa ritiene che le modifiche apportate non abbiano effetti sulla validita' delle prove effettuate per l'approvazione del tipo di costruzione.
5. L'Amministrazione concedera' al costruttore l'autorizzazione ad apporre la targa di approvazione a fini di sicurezza basandosi sull'approvazione del tipo di costruzione solo quando si sara' accertata che il costruttore ha instaurato un sistema di controllo della produzione che permetta di garantire che i contenitori da lui costruiti saranno conformi al prototipo approvato.

Norma n. 6
Controllo di produzione

Per assicurarsi che tutti i contenitori della stessa serie sono costruiti conformemente al tipo di costruzione approvato, l'Amministrazione deve sottoporre a controllo o a prove il numero dei contenitori che essa ritiene necessari, ad ogni fase della produzione della serie in questione.

Norma n. 7
Notifica indirizzata all'Amministrazione

Il costruttore deve informare l'Amministrazione prima che inizi la produzione di ogni nuova serie di contenitori che deve essere costruita conformemente ad un tipo di costruzione approvato.

CAPITOLO III
NORME RELATIVE ALL'APPROVAZIONE INDIVIDUALE DEI CONTENITORI NUOVI
Norma n. 8
Approvazione individuale dei contenitori

L'Amministrazione, dopo aver proceduto al controllo ed aver assistito alle prove, puo' accordare l'approvazione individuale di contenitori quando ritiene che il contenitore e' conforme alle norme della presente Convenzione; quando l'Amministrazione ritiene che tale sia il caso, questa notifica il rilascio dell'approvazione per iscritto al richiedente; tale notifica autorizza quest'ultimo ad apporre sul contenitore una targa di approvazione ai fini della sicurezza.

CAPITOLO IV
NORME RELATIVE ALL'APPROVAZIONE DEI CONTENITORI ESISTENTI

Norma n. 9
Approvazione dei contenitori esistenti

1. Se, nei cinque anni che seguono la data di entrata in vigore della presente Convenzione, il proprietario di un contenitore esistente fornisce ad una Amministrazione le seguenti informazioni:
a) data e luogo di costruzione;
b) numero di identificazione attribuito dal costruttore al contenitore, ove tale numero esiste;
c) massima massa lorda operativa;
d) i) prova che tale tipo di contenitore e' stato utilizzato in condizioni di sicurezza per i trasporti marittimi e/o terrestri, nel corso di un periodo di almeno due anni, o
ii) prova ritenuta soddisfacente dall'Amministrazione che il contenitore e' stato fabbricato conformemente ad un tipo di costruzione sottoposto a prova e trovato conforme alle condizioni tecniche enunciate all'Allegato II ad eccezione delle condizioni tecniche relative alle prove di resistenza delle pareti di estremita'
e laterali, o
iii) prova che il contenitore e' stato fabbricato conformemente a norme che siano ritenute, a giudizio dell'Amministrazione, equivalenti alle condizioni tecniche enunciate all'Allegato II, ad eccezione delle condizioni tecniche relative alle prove di resistenza delle pareti di estremita' e laterali;
e) carico di impilaggio ammissibile con 1,8 g (chilogrammi e
libbre inglesi); e
f) altre indicazioni richieste sulla targa di approvazione ai fini della sicurezza;
l'Amministrazione, previe ispezioni comunica per iscritto al proprietario se viene concessa l'approvazione; in caso affermativo, tale notifica autorizza il proprietario ad apporre la targa di approvazione ai fini della sicurezza dopo che sara' stato effettuato un esame del contenitore in questione conformemente alla Norma n. 2.
2. I contenitori esistenti, che non siano conformi alle condizioni previste per poter essere approvati in virtu' del paragrafo 1. della presente Norma, possono essere presentati ai fini dell'approvazione alle condizioni previste nei capitali II e III del presente Allegato.
Le disposizioni contenute nell'Allegato II relative alle prove di resistenza delle pareti di estremita' e/o laterali non sono applicabili a tali contenitori. L'Amministrazione puo', ove acquisisce la convinzione che tali contenitori sono stati in servizio, rinunciare, nella misura in cui essa lo ritenga opportuno, ad alcune richieste concernenti la presentazione di disegni e alle prove, fatta eccezione per le prove di sollevamento e di resistenza del fondo.

Convenzione - Appendice

APPENDICE

La targa di approvazione, ai fini della sicurezza, sara' conforme al modello qui appresso riprodotto. Essa dovra' essere di farina rettangolare, fissata stabilmente, resistente alla corrosione ed all'incendio e di dimensioni non inferiori a mm. 200 per 100 mm. Su di essa devono essere impresse, incise o in rilievo o comunque indicate in modo da essere leggibili in permanenza, le parole "Approvazione CSC" ai fini della sicurezza in caratteri di almeno 8 mm. di altezza; tutte le altre lettere e cifre devono avere almeno 5 mm. di altezza.


Parte di provvedimento in formato grafico


1) Paese che ha concesso l'approvazione ed estremi della stessa come indicati nell'esempio della prima riga (il paese che approva dovrebbe essere indicato almeno con il contrassegno distintivo utilizzato per indicare al paese di immatricolazione dei veicoli a motore nel traffico stradale internazionale).
2) Data (mese ed anno) di costruzione.
3) Numero di identificazione del contenitore assegnato dal costruttore o, nel caso dei contenitori esistenti di cui si ignori tale numero, il numero assegnato dall'Amministrazione.
4) Massima massa lorda operativa (chilogrammi e libbre inglesi).
5) Carico di impilaggio ammissibile, con 1,8 g. (chilogrammi e libbre inglesi).
6) Valore del carico per la prova di rigidita' trasversale (chilogrammi e libbre inglesi).
7) La resistenza delle pareti di estremita' deve essere indicata sulla targa solo nel caso in cui le pareti di estremita' consentano di sopportare un carico inferiore o superiore a 0,4 volte il massimo carico utile ammissibile, cioe' 0,4 P.
8) La resistenza delle pareti laterali deve essere indicata sulla targa solo nel caso in cui tali pareti consentano di sopportare un carico inferiore o superiore a 0,6 volte il massimo carico utile ammissibile, cioe' 0,6 P.
9) Data (mese ed anno) del primo esame di manutenzione per i contenitori nuovi ed, eventualmente, data (mese ed anno) dei successivi esami di manutenzione.

Convenzione - Allegato II

ALLEGATO II
NORME DI COSTRUZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E PROVE


Parte di provvedimento in formato grafico