Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla salvaguardia del mar Mediterraneo dall'inquinamento, con due protocolli e relativi allegati, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976.
Art. 20
ARTICOLO 20.
(Rapporti).
Le Parti contraenti invieranno all'Organizzazione rapporti sulle misure adottate in applicazione della presente Convenzione e dei Protocolli dei quali fanno parte; la forma e la frequenza di questi rapporti verra' determinata al momento delle riunioni delle Parti contraenti.
(Rapporti).
Le Parti contraenti invieranno all'Organizzazione rapporti sulle misure adottate in applicazione della presente Convenzione e dei Protocolli dei quali fanno parte; la forma e la frequenza di questi rapporti verra' determinata al momento delle riunioni delle Parti contraenti.