N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla salvaguardia del mar Mediterraneo dall'inquinamento, con due protocolli e relativi allegati, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sulla salvaguardia del mar Mediterraneo dall'inquinamento, con due protocolli e relativi allegati, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976.

Art. 2.


Piena ed intera esecuzione e' data agli atti di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 27 della convenzione indicata all'articolo 1.

Convenzione

Art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.

CONVENZIONE
per la salvaguardia del mar Mediterraneo dall'inquinamento

LE PARTI CONTRAENTI,

Consapevoli del valore economico, sociale e culturale dell'ambiente marino del mar Mediterraneo e della sua importanza per la salute,
Pienamente consapevoli che e' loro dovere di preservare questo patrimonio comune nell'interesse delle generazioni presenti e future,
Riconoscendo che l'inquinamento costituisce una minaccia per l'ambiente marino, per il suo equilibrio ecologico, per le sue risorse e le sue legittime utilizzazioni,
Tenendo conto delle caratteristiche idrografiche ed ecologiche particolari del mar Mediterraneo e della sua particolare vulnerabilita' all'inquinamento,
Notando che, malgrado i progressi realizzati, le convenzioni internazionali esistenti in materia non si applicano a tutti gli aspetti e a tutte le fonti di inquinamento dell'ambiente marino e non rispondono interamente alle speciali necessita' del mar Mediterraneo,
Apprezzando pienamente la necessita' di una stretta cooperazione fra gli Stati e le organizzazioni internazionali interessate, nel quadro di un ampio insieme di misure concertate a livello regionale, per proteggere e migliorare l'ambiente marino del mar Mediterraneo, Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1.
(Campo d'applicazione geografico).

1. Ai fini della presente Convenzione, il mar Mediterraneo designa le acque marittime del Mediterraneo propriamente detto e dei golfi e mari che esso racchiude tra (limite occidentale) il meridiano che passa per il faro di capo Sparta, all'entrata dello stretto di Gibilterra, e (limite orientale) il limite meridionale dello stretto dei Dardanelli, tra i fari di Mehemetcik e di Kumkale.
2. Salvo disposizioni contrarie di uno qualunque dei protocolli relativi alla presente Convenzione, il mar Mediterraneo non comprende le acque interne delle Parti contraenti.

Art. 2

ARTICOLO 2.
(Definizioni).

Ai fini della presente Convenzione:
a) si intende per "inquinamento" l'introduzione diretta o indiretta, da parte dell'uomo, di sostanze o di energia nell'ambiente marino, quando essa produce effetti nocivi come danni alle risorse biologiche, rischi per la salute dell'uomo, impedimento alle attivita' marittime ivi compresa la pesca, alterazioni della qualita' dell'acqua di mare dal punto di vista della sua utilizzazione, e degradazione dei valori di massima concentrazione ammissibile;
b) si intende per "Organizzazione" l'organismo incaricato di assicurare le funzioni di segretariato in virtu' dell'articolo 13 della presente Convenzione.

Art. 3

ARTICOLO 3.
(Disposizioni generali).

1. Le Parti contraenti possono concludere degli accordi bilaterali o multilaterali, ivi compresi degli accordi regionali o subregionali, per la protezione dell'ambiente marino del mar Mediterraneo contro l'inquinamento, con la riserva che tali accordi siano compatibili con la presente Convenzione e conformi al diritto internazionale. Copia di tali accordi dovra' essere comunicata all'Organizzazione.
2. Nessuna disposizione della presente Convenzione puo' essere in contrasto con la codificazione e la elaborazione del diritto del mare effettuate dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del, mare, convocata in virtu' della Risoluzione 2750C (XXV) dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ne' con le rivendicazioni o posizioni giuridiche presenti o future di tutti gli Stati in materia di diritto del mare, e la natura e l'estensione della giurisdizione dello Stato rivierasco e dello Stato di bandiera.

Art. 4

ARTICOLO 4.
(Obblighi generali).

1. Le Parti contraenti adotteranno, individualmente o congiuntamente, tutte le misure appropriate e conformi alle disposizioni della presente Convenzione e dei Protocolli in vigore dei quali sono parti per prevenire, ridurre e combattere l'inquinamento del mar Mediterraneo e per proteggere e migliorare l'ambiente marino in questa zona.
2. Le Parti contraenti coopereranno per l'elaborazione e l'adozione, oltre che dei protocolli aperti alla firma contemporaneamente alla presente Convenzione, dei protocolli addizionali, che prescrivano le misure, le procedure e le norme concordate per assicurare l'applicazione della Convenzione.
3. Le Parti contraenti si impegnano inoltre a promuovere, nell'ambito degli organismi internazionali considerati qualificati, le misure concernenti la protezione dell'ambiente marino del mar Mediterraneo contro tutti i tipi e tutte le fonti di inquinamento.

Art. 5

ARTICOLO 5.
(Inquinamento dovuto alle operazioni di scarico effettuate da navi e aeromobili).

Le Parti contraenti adotteranno tutte le misure appropriate per prevenire e ridurre l'inquinamento del mar Mediterraneo dovuto alle operazioni di scarico effettuate da navi e aeromobili.

Art. 6

ARTICOLO 6.
(Inquinamento da navi).

Le Parti contraenti adotteranno tutte le misure conformi al diritto internazionale per prevenire, ridurre e combattere l'inquinamento del mar Mediterraneo causato dai rifiuti delle navi e per assicurare la effettiva applicazione, in questa zona, di regole generalmente ammesse sul piano internazionale e relative alla lotta contro questo tipo di inquinamento.

Art. 7

ARTICOLO 7.
(Inquinamento risultante dall'esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo marino e del suo sottosuolo).

Le Parti contraenti adotteranno tutte le misure appropriate per prevenire, ridurre e combattere l'inquinamento del mar Mediterraneo, risultante dall'esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo marino e del suo sottosuolo.

Art. 8

ARTICOLO 8.
(Inquinamento di origine tellurica).

Le Parti contraenti adotteranno tutte le misure appropriate per prevenire, ridurre e combattere l'inquinamento del mare Mediterraneo, dovuto agli scarichi dei fiumi, agli impianti industriali costieri o agli emissari, o derivante da ogni altra sorgente situata sul loro territorio.

Art. 9

ARTICOLO 9.
(Cooperazione nel caso di inquinamento risultante da una situazione critica).

1. Le Parti contraenti coopereranno al fine di adottare le necessarie disposizioni nel caso di una situazione critica che generi inquinamento del mar Mediterraneo, quali che siano le cause di questa situazione critica, e per ridurre ed eliminare i danni che ne risultino.
2. Ogni Parte contraente che sia a conoscenza di una situazione critica generatrice d'inquinamento del mar Mediterraneo informera' senza indugio l'Organizzazione cosi' come, attraverso l'Organizzazione o direttamente, tutte quelle Parti contraenti che potrebbero essere colpite da una tale situazione critica.

Art. 10

ARTICOLO 10.
(Sorveglianza continua dell'inquinamento).

1. Le Parti contraenti si sforzeranno di porre in atto, in stretta cooperazione con gli organismi internazionali che esse considerano qualificati, dei programmi complementari o comuni di sorveglianza continua dell'inquinamento del mar Mediterraneo, ivi compresi, all'occorrenza, programmi bilaterali o multilaterali, e di istituire in questa zona un sistema di sorveglianza continua dell'inquinamento.
2. A questo fine, le Parti contraenti designeranno le autorita' incaricate di assicurare la sorveglianza continua dell'inquinamento nelle zone che ricadono sotto la loro giurisdizione nazionale e parteciperanno, per quanto possibile, a delle intese internazionali per la sorveglianza continua dell'inquinamento nelle zone situate al di la' dei limiti della loro giurisdizione nazionale.
3. Le Parti contraenti si impegnano a cooperare per elaborare, adottare e applicare gli allegati alla presente Convenzione che possono rendersi necessari per prescrivere procedure e norme comuni al fine della sorveglianza continua dell'inquinamento.

Art. 11

ARTICOLO 11.
(Cooperazione scientifica e tecnologica).

1. Le Parti contraenti si impegnano, per quanto possibile, a cooperare direttamente o, se necessario, con l'intermediazione di organizzazioni regionali o di altre organizzazioni internazionali qualificate nel campo della scienza e della tecnologia, come pure a scambiarsi dati e altre informazioni di carattere scientifico, al fine della realizzazione degli obiettivi della presente Convenzione.
2. Le Parti contraenti si impegnano, per quanto possibile, a promuovere e a coordinare i loro programmi nazionali di ricerca riguardanti tutti i tipi di inquinamento dell'ambiente marino del mar Mediterraneo e a cooperare per elaborare e porre in atto programmi regionali e altri programmi internazionali di ricerca al fine di realizzare gli obiettivi della presente Convenzione.
3. Le Parti contraenti s'impegnano a cooperare per fornire una assistenza tecnica e altre forme possibili di assistenza nei settori relativi all'inquinamento dell'ambiente marino, dando la priorita' alle particolari necessita' dei paesi in via di sviluppo della regione mediterranea.

Art. 12

ARTICOLO 12.
(Responsabilita' e indennizzo dei danni).

Le Parti contraenti si impegnano a cooperare, per quanto possibile, per elaborare e adottare delle procedure appropriate riguardanti l'accertamento delle responsabilita' e l'indennizzo dei danni risultanti dall'inquinamento dell'ambiente marino in violazione delle disposizioni della presente Convenzione e dei Protocolli applicabili.

Art. 13

ARTICOLO 13.
(Intese di carattere istituzionale).

Le Parti contraenti indicano il "Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente" quale, responsabile per l'espletamento delle funzioni di segretariato di seguito indicate:
i) convocare e preparare le riunioni delle Parti contraenti e le conferenze previste dagli articoli 14, 15 e 16;
ii) comunicare alle Parti contraenti le notifiche, i rapporti e altre informazioni ricevute in conformita' agli articoli 3, 9 e 20;
iii) esaminare le domande di informazioni e le notizie provenienti dalle Parti contraenti e consultare dette Parti sulle questioni relative alla presente Convenzione, ai suoi Protocolli e ai suoi allegati;
iv) adempiere le funzioni che gli sono conferite in virtu' dei Protocolli della presente Convenzione;
v) adempiere tutte le altre funzioni che gli sono conferite, all'occorrenza, dalle Parti contraenti;
vi) assicurare il necessario coordinamento con altre organizzazioni internazionali che le Parti contraenti considerano qualificate, e, specificamente, adottare, all'occorrenza, disposizioni amministrative necessarie per assolvere efficacemente le funzioni di segretariato.

Art. 14

ARTICOLO 14.
(Riunione delle Parti contraenti).

1. Le Parti contraenti terranno una riunione ordinaria ogni due anni e, ogni volta che lo riterranno necessario, delle riunioni straordinarie su richiesta dell'Organizzazione o di una Parte contraente, a condizione che le richieste siano appoggiate da almeno due Parti contraenti.
2. Le riunioni delle Parti contraenti avranno per oggetto la sorveglianza dell'applicazione della presente Convenzione e dei Protocolli e, in particolare:
i) di procedere ad un esame generale delle valutazioni formulate dalle Parti contraenti e dagli organismi internazionali qualificati circa la situazione dell'inquinamento marino e sui suoi effetti nel mar Mediterraneo;
ii) di studiare i rapporti sottoposti dalle Parti contraenti in conformita' all'articolo 20;
iii) di adottare, esaminare e modificare, ove necessario in conformita' alla procedura stabilita all'articolo 17, gli allegati alla presente Convenzione e ai Protocolli;
iv) di fare delle raccomandazioni concernenti l'adozione di protocolli addizionali o di emendamenti alla presente Convenzione o ai Protocolli, in conformita' alle disposizioni degli articoli 15 e 16;
v) di costituire, ove necessario, dei gruppi di lavoro incaricati di esaminare ogni argomento connesso con la presente Convenzione, Protocolli e allegati;
vi) di studiare e porre in atto, all'occorrenza, ogni misura supplementare necessaria per la realizzazione degli obiettivi della presente Convenzione e dei Protocolli.

Art. 15

ARTICOLO 15.
(Adozione di protocolli addizionali).

1. Le Parti contraenti, nel corso di una conferenza diplomatica, potranno adottare dei protocolli addizionali alla presente Convenzione, in conformita' al paragrafo 2 dell'articolo 4.
2. Una conferenza diplomatica, in vista dell'adozione di protocolli addizionali, verra' convocata dall'Organizzazione se ne avranno fatto domanda i due terzi delle Parti contraenti.
3. In attesa dell'entrata in vigore della presente Convenzione, l'Organizzazione, dopo aver consultato i firmatari della presente Convenzione, puo' convocare una conferenza diplomatica in vista della adozione di protocolli addizionali.

Art. 16

ARTICOLO 16.
(Emendamenti alla Convenzione o ai Protocolli).

1. Ogni Parte contraente della presente Convenzione puo' proporre degli emendamenti alla stessa. Gli emendamenti saranno adottati nel corso di una conferenza diplomatica convocata dall'Organizzazione su richiesta dei due terzi delle Parti contraenti.
2. Ogni Parte contraente della presente Convenzione puo' proporre emendamenti a uno qualunque dei Protocolli. Gli emendamenti saranno adottati nel corso di una conferenza diplomatica convocata dall'Organizzazione su richiesta dei due terzi delle Parti contraenti dal relativo Protocollo.
3. Gli emendamenti alla presente Convenzione saranno adottati a maggioranza dei tre quarti delle Parti contraenti della Convenzione rappresentati alla conferenza diplomatica, e saranno sottoposti, dal Depositario, all'accettazione di tutte le Parti contraenti della Convenzione. Gli emendamenti ad ogni Protocollo saranno adottati a maggioranza dei tre quarti delle Parti contraenti del detto Protocollo rappresentate alla Conferenza diplomatica, e saranno sottoposti, dal Depositario, all'accettazione di tutte le Parti contraenti di detto Protocollo.
4. L'accettazione degli emendamenti sara' notificata per iscritto al Depositario. Gli emendamenti adottati in conformita' al paragrafo 3 del presente articolo entreranno in vigore, tra le Parti contraenti che li avranno accettati, trenta giorni dopo che il Depositario avra' ricevuto la notifica della loro accettazione da almeno i tre quarti delle Parti contraenti della presente Convenzione e del relativo Protocollo, secondo i casi.
5. Dopo l'entrata in vigore di un emendamento alla presente Convenzione o ad un Protocollo, ogni nuova Parte contraente alla presente Convenzione o di detto Protocollo diviene Parte contraente all'istrumento cosi' emendato.

Art. 17

ARTICOLO 17.
(Allegati ed emendamenti agli allegati).

1. Gli allegati alla presente Convenzione o ad uno qualunque dei Protocolli fanno parte integrante della Convenzione o del Protocollo, secondo i casi.
2. Salvo disposizioni contrarie di uno qualunque dei Protocolli, per l'adozione e l'entrata in vigore di ogni emendamento agli allegati della presente Convenzione o di uno qualunque dei protocolli, ad eccezione degli emendamenti agli allegati che riguardino l'arbitrato, si applichera' la procedura seguente:
i) ogni parte contraente puo' proporre emendamenti agli allegati della presente Convenzione o dei Protocolli al momento delle riunioni previste all'articolo 14;
ii) gli emendamenti saranno adottati a maggioranza dei tre quarti delle Parti contraenti dell'instrumento di cui trattasi;
iii) il Depositario comunichera' senza indugio a tutte le Parti contraenti gli emendamenti cosi' adottati;
iv) ogni Parte contraente che non sia in grado di approvare un emendamento agli allegati della presente Convenzione, o di uno qualunque dei Protocolli ne deve dare notifica per iscritto al Depositario prima della scadenza di un termine fissato dalle Parti contraenti interessate al momento dell'adozione dell'emendamento;
v) il Depositario informera' senza indugio tutte le Parti contraenti di ogni notifica ricevuta in conformita' al sotto-paragrafo precedente;
vi) allo scadere del termine indicato dal sotto-paragrafo iv) di cui sopra, l'emendamento all'allegato ha effetto per tutte quelle Parti contraenti della presente Convenzione o, del Protocollo relativo, che non abbiano inviato una notifica in conformita' alle disposizioni del detto sotto-paragrafo.
3. L'adozione e l'entrata in vigore di un nuovo allegato alla presente Convenzione o ad uno qualunque dei Protocolli sono soggette alle stesse procedure relative all'adozione e all'entrata in vigore di un emendamento ad un allegato, in conformita' alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo; nondimeno, se questo comporta un emendamento alla Convenzione o al Protocollo di cui trattasi, il nuovo allegato non entra in vigore che dopo l'emendamento della Convenzione o del Protocollo.
4. Gli emendamenti all'allegato che riguardano l'arbitrato sono considerati come emendamenti alla presente Convenzione e sono proposti e adottati in conformita' della procedura indicata all'articolo 16 di cui sopra.

Art. 18

ARTICOLO 18.
(Regolamento interno e regole finanziarie).

1. Le Parti contraenti adotteranno un regolamento interno per le riunioni e le conferenze previste agli articoli 14, 15 e 16 di cui sopra.
2. Le Parti contraenti adotteranno delle regole finanziarie, elaborate in consultazione con l'Organizzazione, per determinare specificamente la loro partecipazione finanziaria.

Art. 19

ARTICOLO 19.
(Esercizio particolare del diritto di voto).

Nei settori attinenti alle loro competenze, la Comunita' economica europea e ogni raggruppamento economico regionale di cui all'articolo 24 eserciteranno il loro diritto di voto con un numero di voti uguale al numero dei loro Stati membri che sono Parti contraenti della presente Convenzione e di uno o piu' Protocolli; la Comunita' economica europea e ogni raggruppamento sopra menzionato non eserciteranno il loro diritto di voto nei casi in cui questo venga esercitato dagli Stati membri interessati e viceversa.

Art. 20

ARTICOLO 20.
(Rapporti).

Le Parti contraenti invieranno all'Organizzazione rapporti sulle misure adottate in applicazione della presente Convenzione e dei Protocolli dei quali fanno parte; la forma e la frequenza di questi rapporti verra' determinata al momento delle riunioni delle Parti contraenti.

Art. 21

ARTICOLO 21.
(Verifica dell'applicazione).

Le Parti contraenti si impegnano a cooperare per la formulazione delle procedure che permettano di vigilare sull'applicazione della presente Convenzione e dei Protocolli.

Art. 22

ARTICOLO 22.
(Risoluzione delle controversie).

1. Qualora sorga una controversia tra le Parti contraenti circa l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione o dei Protocolli, dette Parti si sforzeranno di dirimerla attraverso negoziati o qualunque altro mezzo pacifico a loro scelta.
2. Se le Parti interessate non potranno appianare le loro controversie con i mezzi menzionati al paragrafo precedente, la controversia verra' sottoposta, di comune accordo, ad arbitrato alle condizioni stabilite nell'allegato A della presente Convenzione.
3. Nondimeno, le Parti contraenti, in qualunque momento, possono dichiarare di riconoscere come obbligatoria a pieno diritto e senza speciali convenzioni, nei riguardi di ogni Parte che accetti lo stesso vincolo, l'applicazione della procedura di arbitrato in conformita' delle disposizioni dell'allegato A. Una tale dichiarazione e' notificata per iscritto al Depositario, che ne da comunicazione alle altre Parti.

Art. 23

ARTICOLO 23.
(Relazione fra la Convenzione e i Protocolli).

1. Nessuno Stato potra' diventare Parte contraente della presente Convenzione, se nello stesso tempo non diventera' parte di almeno uno dei Protocolli. Nessuno Stato potra' diventare Parte contraente di un qualsivoglia Protocollo se non e', o non diventera' nello stesso tempo, Parte contraente della presente Convenzione.
2. Ogni Protocollo della presente Convenzione impegna esclusivamente le Parti contraenti di tale Protocollo.
3. Le sole Parti contraenti di un Protocollo possono prendere le decisioni relative al detto Protocollo per l'applicazione degli articoli 14, 16 e 17 della presente Convenzione.

Art. 24

ARTICOLO 24.
(Firma).

La presente Convenzione, il Protocollo relativo alla prevenzione dell'inquinamento del mar Mediterraneo causato dalle operazioni di scarico effettuate da navi e da aereomobili, e il Protocollo relativo alla cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del mar Mediterraneo causato da idrocarburi e da altre sostanze nocive, nel caso di situazione critica, saranno aperti a Barcellona il 16 febbraio 1976 e a Madrid dal 17 febbraio 1976 al 16 febbraio 1977, alla firma degli Stati invitati in quanto partecipanti alla Conferenza dei plenipotenziari degli Stati costieri della regione mediterranea sulla protezione del mar Mediterraneo, tenuta a Barcellona dal 2 al 16 febbraio 1976, e di ogni Stato autorizzato a firmare uno qualunque dei Protocolli, in conformita' delle disposizioni di tale Protocollo. Saranno ugualmente aperti sino alla stessa data, alla firma della Comunita' economica europea e di ogni raggruppamento economico regionale similare di cui uno almeno dei membri e' uno Stato costiero della zona del mar Mediterraneo, che eserciti delle competenze nei settori trattati dalla presente Convenzione cosi' pure da ciascun Protocollo in materia.

Art. 25

ARTICOLO 25.
(Ratifica, accettazione o approvazione).

La presente Convenzione e ciascun Protocollo relativo, saranno soggetti a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Governo spagnolo, che assumera' le funzioni di Depositario.

Art. 26

ARTICOLO 26.
(Adesione).

1. A partire dal 17 febbraio 1977, la presente Convenzione, il Protocollo relativo alla prevenzione dell'inquinamento del mar Mediterraneo causato dalle operazioni di scarico effettuate dalle navi e dagli aereomobili e il Protocollo relativo alla cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del mar Mediterraneo causato da idrocarburi e da altre sostanze nocive, nel caso di situazione critica, saranno aperti all'adesione degli Stati previsti all'articolo 24, della Comunita' economica europea e di ogni raggruppamento previsto al detto articolo.
2. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione e di ogni Protocollo relativo, ogni Stato non previsto all'articolo 24 potra' aderire alla presente Convenzione e a ciascun Protocollo, con riserva della approvazione preventiva da parte dei tre quarti delle Parti contraenti al relativo Protocollo.
3. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Depositario.

Art. 27

ARTICOLO 27.
(Entrata in vigore).

1. La presente Convenzione entrera' in vigore alla medesima data nella quale e' entrato in vigore il primo dei Protocolli.
2. La Convenzione entrera' ugualmente in vigore per quanto riguarda gli Stati, la Comunita' economica europea e ogni raggruppamento economico regionale, previsti all'articolo 24, che avranno adempiuto le formalita' richieste per diventare Parti contraenti di ogni altro Protocollo che non sara' ancora entrato in vigore.
3. Ogni Protocollo della presente Convenzione, salvo contrarie disposizioni di questo Protocollo, entrera' in vigore il trentesimo giorno a partire dalla data del deposito di almeno sei strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione di questo Protocollo o di adesione a questo delle Parti previste all'articolo 24.
4. In seguito, la presente Convenzione e ogni Protocollo entreranno in vigore nei riguardi di ciascuno Stato, della Comunita' economica europea e di ogni raggruppamento economico regionale, previsti all'articolo 24, il trentesimo giorno dopo il deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

Art. 28

ARTICOLO 28.
(Denunzia).

1. In ogni momento dopo la scadenza di un termine di tre anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, ogni Parte contraente potra' denunziare la Convenzione dandone a questo fine una notifica scritta.
2. Salvo disposizione contraria di uno qualunque dei Protocolli della presente Convenzione, ogni Parte contraente, in ogni momento alla scadenza di un periodo di tre anni a partire dalla data di entrata in vigore di questo Protocollo, potra' denunziare il Protocollo stesso dandone a questo fine una notifica scritta.
3. La denunzia avra' effetto 90 giorni dopo la data di ricezione da parte del Depositario.
4. Ogni Parte contraente che denunzia la presente Convenzione sara' considerata come se avesse egualmente denunziato ogni Protocollo del quale essa era parte.
5. Ogni Parte contraente che, a seguito della sua denunzia di un Protocollo, non fa piu' parte di nessun protocollo della presente Convenzione, sara' considerata come se avesse egualmente denunziato la presente Convenzione.

Art. 29

ARTICOLO 29.
(Funzioni del Depositario).

1. Il Depositario notifichera' alle Parti contraenti e a tutte le altre Parti previste all'articolo 24, cosi' pure all'Organizzazione:
i) la firma della presente Convenzione e di ogni Protocollo relativo e il deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, effettuati in conformita' delle disposizioni degli articoli 24, 25 e 26;
ii) la data alla quale entreranno in vigore la Convenzione e ogni Protocollo in conformita' delle disposizioni dell'articolo 27;
iii) le notifiche di denunzia fatte in conformita' delle disposizioni dell'articolo 28;
iv) gli emendamenti adottati per cio' che concerne la Convenzione e ogni Protocollo, la loro accettazione dalle Parti contraenti e la data di entrata in vigore di questi emendamenti in conformita' alle disposizioni dell'articolo 16;
v) l'adozione di nuovi allegati e gli emendamenti a ogni allegato in conformita' alle disposizioni dell'articolo 17;
vi) le dichiarazioni di accettazione dell'applicazione obbligatoria della procedura di arbitrato in conformita' al paragrafo 3 dell'articolo 22.
2. Gli originali della presente Convenzione e di tutti i Protocolli relativi saranno depositati presso il Depositario, il Governo spagnolo, che ne inviera' copie certificate conformi alle Parti contraenti e all'Organizzazione, cosi' pure al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, per la registrazione e la loro pubblicazione in conformita' all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

FATTO a Barcellona, il 16 febbraio millenovecentosettantasei, in un solo esemplare in lingua inglese, araba, spagnola e francese, i quattro testi facenti egualmente fede.
Allegato A

Art. 1

ALLEGATO A

ARBITRATO

ARTICOLO 1.

A meno che le Parti in controversia non stabiliscano diversamente, la procedura di arbitrato e' condotta in conformita' alle disposizioni del presente allegato.

Art. 2

ARTICOLO 2.

1. Su richiesta indirizzata da una Parte contraente a un'altra Parte contraente in applicazione dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 22 della Convenzione, viene costituito un tribunale arbitrale. La richiesta di arbitrato deve indicare l'oggetto della richiesta, ivi compresi, specificamente, gli articoli della Convenzione o dei Protocolli, sulla cui interpretazione o applicazione siano sorti contrasti.
2. La Parte richiedente informa l'Organizzazione del fatto che essa ha richiesto la costituzione di un tribunale arbitrale, del nome dell'altra Parte in controversia, cosi' pure degli articoli della Convenzione o dei Protocolli la cui interpretazione o applicazione costituiscono a suo avviso oggetto della controversia.
L'Organizzazione comunica le informazioni cosi' ricevute a tutte le Parti contraenti della Convenzione.

Art. 3

ARTICOLO 3.

Il tribunale arbitrale e' composto di tre membri ognuna delle Parti in causa nomina un arbitro; i due arbitri cosi' nominati designeranno di comune accordo il terzo arbitro, che assume la presidenza del tribunale. Quest'ultimo non deve essere cittadino di una delle Parti in causa, ne' avere la sua residenza abituale sul territorio di una di queste Parti; ne' trovarsi al servizio di una di esse, ne' essersi in precedenza occupato della questione sotto alcuna altra veste.

Art. 4

ARTICOLO 4.

1. Se due mesi dopo la nomina del secondo arbitro, il presidente del tribunale arbitrale non e' stato nominato, il Segretario generale delle Nazioni Unite procede, su richiesta della parte piu' diligente, ad una propria designazione entro un nuovo termine di due mesi.
2. Se dopo un termine di due mesi dal ricevimento della richiesta, una delle Parti in causa non avra' proceduto alla nomina di un arbitro, l'altra Parte potra' appellarsi al Segretario generale delle Nazioni Unite che nominera' il presidente del tribunale arbitrale entro un nuovo termine di due mesi. Dopo la sua nomina, il presidente del tribunale arbitrale richiede alla Parte che non ha nominato l'arbitro, di farlo entro il termine di due mesi. Trascorso questo termine, si rivolgera' al Segretario generale delle Nazioni Unite che procedera' a questa nomina entro un nuovo termine di due mesi.

Art. 5

ARTICOLO 5.

1. Il tribunale arbitrale decide secondo le norme del diritto internazionale e, in particolare, della presente Convenzione e dei Protocolli relativi.
2. Ogni tribunale arbitrale costituito secondo i termini del presente allegato stabilira' le proprie norme di procedura.

Art. 6

ARTICOLO 6.

1. Le decisioni del tribunale arbitrale, sia per quanto riguarda la procedura che la sostanza, sono prese a maggioranza dei voti dei suoi membri.
2. Il tribunale puo' prendere tutte le misure appropriate per accertare i fatti. Puo', su domanda di una delle Parti, raccomandare le indispensabili misure conservative.
3. Se due o piu' tribunali arbitrali costituiti secondo i termini del presente allegato si trovano investiti di richieste aventi oggetti identici o analoghi, potranno consultarsi circa le procedure relative all'accertamento dei fatti e tenerne conto per quanto possibile.
4. Le Parti in causa forniranno tutte le necessarie facilitazioni per l'efficace svolgimento del procedimento.
5. L'assenza o la contumacia di una Parte in causa, non verra' considerata di ostacolo al procedimento.

Art. 7

ARTICOLO 7.

1. La sentenza del tribunale arbitrale deve essere motivata. Essa e' definitiva e vincolante per le Parti in causa.
2. Ogni controversia che potra' verificarsi tra le Parti per cio' che riguarda l'interpretazione o l'esecuzione della sentenza potra' essere sottoposta dalla Parte piu' diligente al tribunale arbitrale che l'ha emessa o, se quest'ultimo non puo' esserne investito, a un altro tribunale arbitrale costituito a questo fine nella stessa maniera del primo.

Art. 8

ARTICOLO 8.

La Comunita' economica europea e ogni raggruppamento economico previsto all'articolo 24 della Convenzione, come ogni altra Parte contraente alla Convenzione, sono abilitati ad agire come richiedenti o appellanti davanti al tribunale arbitrale.
Protocollo

Art. 1

PROTOCOLLO

relativo alla prevenzione dell'inquinamento del mar Mediterraneo causato dalle operazioni di scarico effettuate da navi e aereomobili
Le Parti contraenti al presente Protocollo,
Essendo Parti della Convenzione per la salvaguardia del mar Mediterraneo dall'inquinamento,
Riconoscendo il pericolo che fa correre all'ambiente marino l'inquinamento risultante dalle operazioni di scarico di rifiuti o altre materie, effettuate da navi e aereomobili,
Stimando che e' nel comune interesse degli Stati rivieraschi del mar Mediterraneo proteggere l'ambiente marino contro questo pericolo,
Tenendo conto della Convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento dei mari, causata dallo scarico di rifiuti e di altre materie, firmata a Londra nel 1972,
Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1.

Le Parti contraenti al presente Protocollo (qui appresso chiamate "le Parti") prendono tutte le misure appropriate per prevenire e ridurre l'inquinamento del mar Mediterraneo provocato dalle operazioni di scarico effettuate dalle navi e dagli aereomobili.

Art. 2

ARTICOLO 2.

La zona di applicazione del presente Protocollo e' la zona del mar Mediterraneo delimitata all'articolo 1 della Convenzione per la salvaguardia del mar Mediterraneo dall'inquinamento (qui appresso denominata "la Convenzione").

Art. 3

ARTICOLO 3.

Ai fini del presente Protocollo:
1. "Navi e aereomobili" indica veicoli che circolino sopra l'acqua, nell'acqua, o nei cieli, di qualunque tipo essi siano.
Questa espressione congloba i veicoli a cuscino d'aria e le macchine galleggianti, ad autopropulsione o meno, cosi' come le piattaforme o altre opere sistemate in mare compreso il loro equipaggiamento.
2. "Rifiuti o altre materie" indica materiali e sostanze di ogni tipo, di ogni forma e di ogni natura.
3. "Scarichi" indica:
a) tutto cio' che deliberatamente e' gettato in mare, rifiuti e altre materie, da navi e aereomobili;
b) ogni affondamento di una nave o aereomobile.
4. Il termine "scarichi" non indica:
a) lo scarico in mare di rifiuti o altre materie risultanti o provenienti dal normale esercizio delle navi e degli aereomobili cosi' come dal loro equipaggiamento, ad eccezione di rifiuti o altre materie trasportate da o trasbordate su navi o aereomobili utilizzati per gli scarichi di queste materie o provenienti dal trattamento di tali rifiuti o altre materie a bordo delle predette navi ed aereomobili;
b) il deposito di materie a scopi diversi da quello della loro semplice eliminazione salvo che un tale deposito non sia incompatibile con l'oggetto del presente Protocollo.
5. "Organizzazione" indica l'organismo previsto all'articolo 13 della Convenzione.

Art. 4

ARTICOLO 4.

Lo scarico, nel mar Mediterraneo, di rifiuti o altre materie enumerate nell'Allegato I del presente Protocollo e' vietato.

Art. 5

ARTICOLO 5.

Lo scarico, nel mar Mediterraneo, di rifiuti o altre materie enumerate nell'Allegato II del presente Protocollo e' subordinato, in ogni caso, al preventivo rilascio di un permesso specifico, da parte delle autorita' nazionali competenti.

Art. 6

ARTICOLO 6.

Lo scarico, nel mar Mediterraneo, di ogni altro rifiuto o sostanza e' subordinato al preventivo rilascio di un permesso generale, da parte delle autorita' nazionali competenti.

Art. 7

ARTICOLO 7.

I permessi previsti agli articoli 5 e 6 di cui sopra, non saranno rilasciati che dopo un attento esame di tutti gli elementi enumerati all'allegato III del presente Protocollo. L'Organizzazione ricevera' i dati relativi ai detti permessi.

Art. 8

ARTICOLO 8.

Le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 non si applicano in caso di forza maggiore, dovuto a intemperie o ad ogni altra causa allorquando sia minacciata la vita umana o la sicurezza di una nave, o di un aeromobile. In questo caso, gli scarichi saranno immediatamente notificati all'Organizzazione e, dall'Organizzazione o direttamente, ad ogni Parte che potrebbe esserne colpita, con tutti i particolari relativi alle circostanze, alla natura e alla quantita' dei rifiuti o delle altre sostanze gettate in mare.

Art. 9

ARTICOLO 9.

In caso di situazione critica che abbia un carattere eccezionale, se una Parte stima che i rifiuti e le altre sostanze che figurano nell'Allegato I del presente Protocollo non possono essere eliminati a terra senza rischio o pregiudizio inaccettabile, particolarmente per la sicurezza della vita umana, essa consultera' immediatamente l'Organizzazione. L'Organizzazione, dopo consultazione delle Parti del presente Protocollo, raccomandera' dei metodi di stoccaggio o i mezzi di distruzione o di eliminazione piu' soddisfacenti, secondo le circostanze. La Parte informera' l'Organizzazione delle misure adottate in applicazione di queste raccomandazioni. Le Parti si impegnano a prestarsi mutua assistenza in tali situazioni.

Art. 10

ARTICOLO 10.

1. Ogni Parte designa una o piu' autorita' competenti per:
a) rilasciare i permessi specifici di cui all'articolo 5;
b) rilasciare i permessi generali di cui all'articolo 6;
c) registrare la natura e la quantita' dei rifiuti o delle altre sostanze il cui scarico e' autorizzato, cosi' come la localita', la data e il metodo di scarico.
2. Le autorita' competenti di ogni Parte rilasceranno i permessi di cui agli articoli 5 e 6 per i rifiuti o altre sostanze destinate ad essere scaricate, allorche' essi siano:
a) caricati nel proprio territorio;
b) caricati da una nave o un aeromobile registrati nel proprio territorio o battenti la sua bandiera quando questo carico sia avvenuto sul territorio di uno Stato che non fa parte del presente Protocollo.

Art. 11

ARTICOLO 11.

1. Ogni Parte adottera' le misure necessarie per l'applicazione del presente Protocollo:
a) alle navi e agli aeromobili registrati sul proprio territorio o battenti la sua bandiera;
b) alle navi e agli aeromobili che hanno caricato nel proprio territorio rifiuti o altre sostanze che dovranno essere scaricate;
c) alle navi e agli aeromobili che si presume debbano effettuare operazioni di scarico nelle zone ricadenti sotto la propria giurisdizione.
2. Il presente Protocollo non si applica alle navi e agli aeromobili che appartengono a uno Stato Parte del presente Protocollo o amministrate da questo Stato utilizzate esclusivamente a fini governativi e non commerciali. Tuttavia, ogni Parte deve assicurarsi, adottando misure appropriate che non compromettano le operazioni o la capacita' operativa delle navi e degli aeromobili ad essa appartenenti o da essa amministrati, che questi agiscano in maniera compatibile con il presente Protocollo, nella misura in cui cio' sia, in pratica, ragionevole.

Art. 12

ARTICOLO 12.

Ciascuna delle Parti si impegna a dare istruzioni alle proprie navi e aeromobili impiegati in servizi di ispezione marittima cosi' come in altri servizi qualificati, di segnalare alle proprie autorita' nazionali ogni incidente o situazione nel mar Mediterraneo, che faccia supporre che sia stato effettuato o che sia per effettuarsi uno scarico contrario alle disposizioni del presente Protocollo.
Questa Parte ne informera', se lo giudichera' opportuno, ogni altra Parte interessata.

Art. 13

ARTICOLO 13.

Nessuna delle disposizioni del presente Protocollo e' intesa a ledere il diritto di ogni Parte di adottare altre misure, conformi al diritto internazionale, per prevenire l'inquinamento dovuto alle operazioni di scarico.

Art. 14

ARTICOLO 14.

1. Le riunioni ordinarie delle Parti del presente Protocollo si terranno al momento delle riunioni ordinarie delle Parti contraenti alla Convenzione, convocate in applicazione dell'articolo 14 di detta Convenzione. Anche le Parti del presente Protocollo possono tenere riunioni straordinarie in conformita' all'articolo 14 della Convenzione.
2. Le riunioni delle Parti del presente Protocollo avranno in particolare per oggetto:
a) di vigilare sull'applicazione del presente Protocollo, e di esaminare l'efficacia delle misure adottate e l'opportunita' di adottare altre disposizioni, in particolare sotto forma di allegati;
b) di studiare e valutare i dati relativi ai permessi rilasciati in conformita' agli articoli 5, 6 e 7 e agli scarichi effettuati;
c) di riesaminare ed emendare, ove occorra, ogni Allegato al presente Protocollo;
d) di svolgere, per quanto necessario, tutte le altre funzioni in applicazione del presente Protocollo.
3. Gli emendamenti agli Allegati del presente Protocollo in virtu' dell'articolo 17 della Convenzione saranno adottati con voto a maggioranza dei tre quarti delle Parti.

Art. 15

ARTICOLO 15.

1. Le disposizioni della Convenzione in rapporto a tutti i Protocolli si applicano al presente Protocollo.
2. Il regolamento interno e le regole finanziarie adottate in conformita' all'articolo 18 della Convenzione si applicano al presente Protocollo, a meno che le Parti del presente Protocollo non convengano diversamente.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

FATTO a Barcellona, il sedici febbraio millenovecentosettantasei, in un solo esemplare nelle lingue inglese, araba, spagnola e francese, i quattro testi facenti ugualmente fede.

Art. 1

PROTOCOLLO

relativo alla cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del mar Mediterraneo causato da idrocarburi e altre sostanze nocive in caso di situazione critica

Le Parti contraenti del presente Protocollo,
facendo parte della Convenzione per la salvaguardia del mar Mediterraneo dall'inquinamento,
riconoscendo che un grave inquinamento delle acque del mar Mediterraneo causato da idrocarburi e da altre sostanze nocive puo' creare un pericolo per gli Stati rivieraschi e per gli ecosistemi marittimi,
stimando che la lotta contro questo inquinamento richiede la cooperazione di tutti gli Stati rivieraschi del Mediterraneo,
tenendo presente la Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, la Convenzione internazionale del 1969 sull'intervento in alto mare in caso di incidente che cagioni o possa cagionare un inquinamento da idrocarburi, come pure il Protocollo del 1973 circa l'intervento in alto mare in caso di inquinamento dovuto a sostanze diverse dagli idrocarburi, tenendo ugualmente conto della Convenzione internazionale del 1969 sulla responsabilita' civile per i danni dovuti all'inquinamento da idrocarburi,
hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1.

Le Parti contraenti del presente Protocollo (qui di seguito denominate "le Parti") coopereranno al fine di adottare le necessarie disposizioni, nel caso che la presenza massiccia, di origine accidentale o risultante da un effetto cumulativo, di idrocarburi o di altre sostanze nocive inquinanti o che rischiano di inquinare le acque della zona definita all'articolo 1 della Convenzione per la protezione del mar Mediterraneo contro l'inquinamento (qui di seguito denominata "la Convenzione"), costituisca un pericolo grave ed imminente per l'ambiente marino, le coste o gli interessi relativi di una o piu' Parti.

Art. 2

ARTICOLO 2.

Ai fini del presente Protocollo, l'espressione "interessi relativi" indica gli interessi di uno Stato rivierasco direttamente colpito o minacciato e che si riferiscono, tra l'altro:
a) alle attivita' marittime costiere, portuali o di estuari, ivi comprese le attivita' dei luoghi di pesca;
b) all'attrattiva storica e turistica, ivi compresi gli sport acquatici e altre attivita' ricreative, della regione considerata;
c) alla salute delle popolazioni costiere;
d) alla conservazione delle risorse viventi.

Art. 3

ARTICOLO 3.

Le Parti si sforzeranno di sostenere e di promuovere, sia individualmente sia in cooperazione bilaterale o multilaterale, i loro piani di emergenza e i loro mezzi di lotta contro l'inquinamento del mare dovuto ad idrocarburi e ad altre sostanze nocive. Questi mezzi comprendono in particolare le attrezzature, le navi, gli aeromobili e il personale necessario alle operazioni in caso di situazione critica.

Art. 4

ARTICOLO 4.

Le Parti predisporranno e attueranno, sia individualmente sia in cooperazione bilaterale o multilaterale, una sorveglianza attiva del mar Mediterraneo, in modo da avere una conoscenza la piu' precisa possibile degli avvenimenti definitivi all'articolo 1 del presente Protocollo.

Art. 5

ARTICOLO 5.

Nel caso di scarico o di caduta in mare di sostanze nocive in colli, contenitori, cisterne mobili, o vagoni-cisterna, le Parti si impegnano a cooperare per quanto possibile al loro salvataggio e al loro recupero, in modo da ridurre i rischi di inquinamento dell'ambiente marino.

Art. 6

ARTICOLO 6.

1. Ogni Parte si impegna a trasmettere alle altre Parti le informazioni concernenti:
a) l'organizzazione nazionale o le autorita' nazionali competenti in materia di lotta contro l'inquinamento del mare da idrocarburi e altre sostanze nocive;
b) le autorita' nazionali competenti incaricate, di ricevere le informazioni riguardanti l'inquinamento del mare causato da idrocarburi e altre sostanze nocive e di trattare le questioni di assistenza fra le Parti:
c) i nuovi metodi in materia di prevenzione dell'inquinamento del mare causato da idrocarburi e altre sostanze nocive, i nuovi processi per combattere l'inquinamento, e lo sviluppo dei programmi di ricerche in materia.
2. Le Parti che, all'occasione, converranno di scambiarsi direttamente fra loro queste informazioni sono nondimeno tenute a comunicarle al centro regionale. Quest'ultimo ne assicura la comunicazione alle altre Parti e, con riserva di reciprocita', agli Stati rivieraschi del mar Mediterraneo che non sono Parti del presente Protocollo.

Art. 7

ARTICOLO 7.

Le Parti si impegnano a coordinare l'utilizzazione dei mezzi di comunicazione di cui dispongono per assicurare, con la affidabilita' e la rapidita' necessarie, la ricezione, la trasmissione e la diffusione di tutti i rapporti e le informazioni urgenti relative agli eventi e alle situazioni definite all'articolo 1. Il centro regionale sara' dotato di mezzi di comunicazione che gli permettano di partecipare a questo sforzo e, particolarmente, di adempiere le funzioni ad esso assegnate dal paragrafo 2 dell'articolo 10.

Art. 8

ARTICOLO 8.

1. Ogni Parte impartira', ai comandanti delle navi che battono la sua bandiera e ai piloti degli aeromobili immatricolati nel suo territorio, le istruzioni per invitarli a segnalare a una Parte o al centro regionale, per le vie piu' rapide e le piu' adeguate, secondo le circostanze, e in conformita' all'Allegato I del presente Protocollo:
a) tutti gli incidenti che provocano o possono provocare un inquinamento delle acque del mare da idrocarburi e da altre sostanze nocive;
b) la presenza, le caratteristiche e l'estensione degli strati di idrocarburi o di sostanze nocive reperiti in mare e di natura tale da costituire una grave e imminente minaccia per l'ambiente marino, per le coste o per gli interessi connessi ad una o piu' Parti.
2. Le informazioni raccolte in conformita' al paragrafo 1 vengono comunicate alle altre Parti che possono essere colpite dall'inquinamento:
a) sia dalla Parte che ha ricevuto queste informazioni, direttamente o, di preferenza, attraverso la intermediazione del centro;
b) sia dal centro regionale.
In caso di comunicazioni dirette tra le Parti, il centro regionale sara' informato dei provvedimenti adottati da queste Parti.
3. In conseguenza dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 2, le Parti non sono tenute all'obbligo previsto all'articolo 9, paragrafo 2, della Convenzione.

Art. 9

ARTICOLO 9.

1. Ogni Parte, riscontrata una situazione di natura uguale a quella definita all'articolo 1 del presente Protocollo, deve:
a) fare le valutazioni necessaria circa la natura e l'importanza dell'incidente o della situazione che necessita di provvedimenti urgenti o, all'occasione, il tipo e la quantita' approssimativa degli idrocarburi o delle altre sostanze nocive, cosi' come la direzione e la velocita' di deriva degli specchi d'acqua;
b) prendere tutte le misure atte ad eliminare o a ridurre gli effetti risultanti dall'inquinamento;
c) informare immediatamente le altre Parti, sia direttamente, sia attraverso il centro regionale, delle sue valutazioni e di tutte le azioni intraprese o previste per lottare contro l'inquinamento;
d) continuare a tenere sotto osservazione la situazione il piu' a lungo possibile e fare rapporto in conformita' all'articolo 8.
2. In caso di azione per combattere l'inquinamento proveniente da una nave, devono essere adottate tutte le possibili misure per salvaguardare le persone presenti a bordo e, per quanto possibile, la nave stessa. Ogni Parte che intraprenda una tale azione, deve informarne l'Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima.

Art. 10

ARTICOLO 10.

1. Ogni Parte che abbia bisogno di assistenza per una operazione di lotta contro l'inquinamento dovuto o ad idrocarburi o ad altre sostanze nocive inquinanti o minaccianti di inquinare le proprie coste, puo' richiedere, sia diretta, sia tramite il centro regionale previsto all'articolo 6, il concorso di altre Parti, facendone richiesta in primo luogo a quelle che sono suscettibili di essere ugualmente colpite dall'inquinamento. Questa collaborazione puo' comportare, in particolare, i consigli di esperti e la fornitura o la messa a disposizione di prodotti, di attrezzi e di mezzi nautici. Le Parti cosi' sollecitate compiranno tutti gli sforzi possibili per apportare il loro appoggio.
2. Se le Parti impegnate nell'operazione non possono accordarsi sulla condotta stessa della lotta, il contro regionale, con il loro consenso, puo' coordinare l'attivita' dei mezzi messi in atto da queste Parti.

Art. 11

ARTICOLO 11.

L'applicazione delle disposizioni riguardanti gli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 del presente Protocollo concernente il centro regionale sara' estesa, secondo la convenienza, ai centri subregionali, al momento della loro eventuale creazione, tenuto conto dei loro obiettivi e funzioni, cosi' come dei loro rapporti con il predetto centro regionale.

Art. 12

ARTICOLO 12.

1. Le riunioni ordinarie delle Parti del presente Protocollo si terranno al momento delle riunioni ordinarie delle Parti contraenti alla Convenzione, organizzate in applicazione dell'articolo 14 della detta Convenzione. Le Parti del presente Protocollo potranno inoltre tenere delle riunioni straordinarie in conformita' all'articolo 14 della Convenzione.
2. Le riunioni delle Parti del presente Protocollo hanno, in particolare, per obiettivo:
a) di sovraintendere all'applicazione del presente Protocollo e di esaminare l'efficacia delle misure adottate e l'opportunita' di prenderne delle altre, in particolare, sotto forma di allegati;
b) di rivedere e di emendare, all'occorrenza, tutti gli Allegati al presente Protocollo;
c) di espletare, ove occorra, tutte le altre funzioni in applicazione del presente Protocollo.

Art. 13

ARTICOLO 13.

1. Le disposizioni della Convenzione che si riferiscono ad ogni Protocollo, si applicano ugualmente al presente Protocollo.
2. Il regolamento interno e le regole finanziarie adottate in conformita' dell'articolo 18 della Convenzione si applicheranno ugualmente al presente Protocollo, a meno che le Parti del presente Protocollo non abbiano stabilito diversamente.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi governi, hanno firmato il presente Protocollo.

FATTO a Barcellona, il sedici febbraio millenovecentosessantasei, in un solo esemplare nelle lingue inglese, araba, spagnola e francese, i quattro testi facenti ugualmente fede.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 gennaio 1979
PERTINI ANDREOTTI - FORLANI - BONIFACIO - COLOMBO - PRODI - BISAGLIA - ANSELMI - ANTONIOZZI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Convention

CONVENTION pour la protection de la mer Mediterranee contre la pollution


Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati - Allegato I

ALLEGATO I

A. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4 del Protocollo sono enumerate le seguenti sostanze:
1. Composti organo-alogeni e composti che possono dar luogo a tali sostanze nell'ambiente marino, con esclusione di quelle che non sono tossiche o che, in mare, si trasformano rapidamente in sostanze biologicamente innocue, a condizione che non alterino il sapore degli organismi commestibili.
2. Composti organo-silicei e composti che possono produrre tali sostanze nell'ambiente marino, con esclusione di quelle che non sono tossiche o che in mare si trasformano rapidamente in sostanze biologicamente innocue, a condizione che non alterino il sapore degli organismi marini commestibili.
3. Mercurio e composti di mercurio.
4. Cadmio e composti di cadmio.
5. Materie plastiche persistenti e altri materiali sintetici persistenti che possono materialmente recare molestia alla pesca o alla navigazione, diminuire i valori di massima concentrazione ammissibile o provocare danno a tutte le altre legittime utilizzazioni del mare.
6. Petrolio grezzo e idrocarburi che possono derivare dal petrolio, cosi' come le miscele contenenti questi prodotti, caricate a bordo per essere scaricate in mare.
7. Rifiuti e altre materie, fortemente, mediamente e debolmente radioattive, come definite dall'Agenzia internazionale dell'energia atomica.
8. Composti acidi e basici la cui composizione e quantita' sono tali da poter compromettere gravemente la qualita' delle acque del mare. La composizione e la quantita' da prendere in considerazione saranno determinate dalle Parti secondo la procedura prevista al paragrafo 3 dell'articolo 14 del presente Protocollo.
9. Materie prodotte per la guerra biologica e chimica sotto qualsivoglia forma (per esempio solida, liquida, semi-liquida, gassosa o vivente), ad eccezione di quelle che rapidamente sono rese inoffensive nel mare per mezzo di processi fisici, chimici o biologici a condizione che:
i) non alterino il sapore degli organismi marini commestibili;
ii) non presentino pericoli per la salute dell'uomo e degli animali.
B. Il presente Allegato non si applica ai rifiuti e alle altre sostanze, come i fanghi di fogna e gli sterri di dragaggio, che contengono le sostanze specificate ai paragrafi da 1 a 6 di cui sopra allo stato di tracce contaminanti. Lo scarico di questi rifiuti e' soggetto alle disposizioni degli Allegati II e III, secondo i casi.

Allegati - Allegato II

ALLEGATO II

I rifiuti e le altre sostanze il cui scarico necessiti di speciali precauzioni sono qui di seguito enumerati al fine dell'applicazione dell'articolo 5 del Protocollo:
1. i) Arsenico, piombo, rame, zinco, berillo, cromo, nichel, vanadio, selenio, antimonio e i loro composti;
ii) cianuri e fluoruri;
iii) pesticidi e sotto prodotti degli stessi non previsti all'Allegato I;
iv) sostanze chimiche organiche sintetiche escluse quelle previste all'Allegato I, suscettibili di aver effetti nocivi sugli organismi marini o di alterare il sapore degli organismi marini commestibili.
2. i) Composti acidi e basici la cui composizione e quantita' non sono ancora state determinate secondo la procedura prevista al paragrafo 3 dell'articolo 14 del presente Protocollo.
3. Recipienti, rottami di ferro e altri rifiuti voluminosi che possono depositarsi sul fondo marino costituendo cosi' un serio ostacolo alla pesca o alla navigazione.
4. Sostanze che, pur non essendo tossiche per loro natura, possono diventare nocive in ragione delle quantita' scaricate, o che rischiano di diminuire sensibilmente i valori di massima concentrazione ammissibile o di mettere in pericolo la vita umana o gli organismi marini o di frapporre ostacoli alla navigazione.
5. Rifiuti radioattivi o altre sostanze radioattive che non saranno comprese nell'Allegato I. Per il rilascio dei permessi di scarico di queste sostanze, le Parti terranno debito conto delle raccomandazioni dell'organismo internazionale competente in materia, attualmente, l'Agenzia internazionale per l'energia atomica.

Allegati - Allegato III

ALLEGATO III

I fattori che devono essere presi in considerazione per stabilire i criteri da adottare per il rilascio delle autorizzazioni per lo scarico delle sostanze, secondo le disposizioni dell'articolo 7 sono in particolare i seguenti:

A. Caratteristiche e composizione della materia.
1. Quantita' totale scaricata e composizione media della sostanza (per esempio all'anno).
2. Forma (per esempio solida, fangosa, liquida o gassosa).
3. Proprieta' fisiche (come la solubilita' e la densita), chimiche e biochimiche (come la richiesta di ossigeno e di sostanze nutritive) e biologiche (come la presenza di virus, bacteri, fermenti, parassiti).
4. Tossicita'.
5. Persistenza: fisica, chimica e biologica.
6. Accumulazione e trasformazione biologica in sostanze biologiche o in sedimenti.
7. Sensibilita' alle trasformazioni fisiche, chimiche e biochimiche e interazione nell'ambiente acquatico con altre sostanze organiche e inorganiche disciolte.
8. Probabilita' di contaminazione e altre alterazioni che diminuiscano il valore commerciale delle risorse marine (pesci, molluschi, crostacei, ecc.).
B) Caratteristiche del luogo di scarico e metodo di deposito.
1. Localita' (per esempio coordinate della zona dello scarico, profondita' e distanza dalle coste), situazione in rapporto ad altre localita' (come zone turistiche, di fecondazione di uova di pesce, di culture e di pesca e di risorse che possono essere coltivate).
2. Cadenza di evacuazione della materia (per esempio, quantita' quotidiana, settimanale, mensile).
3. Metodi d'imballaggio e di condizionamento, se del caso.
4. Diluizione iniziale realizzata con il metodo di discarica proposto, in particolare la velocita' delle navi.
5. Caratteristiche di dispersione (come gli effetti delle correnti, delle maree, e del vento sullo spostamento orizzontale e sull'inclinazione verticale).
6. Caratteristiche dell'acqua (come la temperatura, pH, salinita', stratificazione, indici di inquinamento: in particolare ossigeno disciolto (OD), richiesta chimica di ossigeno (DCO), richiesta biochimica di ossigeno (DBO), presenza di azoto sotto forma organica o minerale, e particolarmente presenza di ammoniaca, di sostanze in sospensione, di altre materie nutritive, produttivita'.
7. Caratteristiche del fondo marino (come la topografia, caratteristiche geochimiche e geologiche, produttivita' biologica).
8. Esistenza ed effetti dovuti ad altri scarichi effettuati nella zona (per esempio, rilievi che indicano la presenza di metalli pesanti e il contenuto in carbonio organico).
9. Al momento del rilascio di un permesso di scarico, le Parti contraenti si sforzeranno di determinare se esiste una base scientifica adeguata per valutare, secondo le disposizioni che precedono e tenuto conto delle variazioni stagionali, le conseguenze di uno scarico nella zona di cui trattasi.
C. Considerazioni e particolarita' generali.
1. Eventuali effetti sulle zone turistiche (come la presenza di materiali galleggianti o arenati, torbidezza, odori sgradevoli, scolorimento, schiuma).
2. Eventuali effetti sulla fauna e la flora marina, la piscicoltura e la conchiglicoltura, le riserve di pesca e i luoghi di pesca, il raccolto e la coltura delle alghe.
3. Eventuali conseguenze sulle altre utilizzazioni del mare (come: alterazione della qualita' dell'acqua dovuta ad usi industriali, correzioni sottomarine delle opere in mare. Turbamento dell'attivita' delle navi a causa dei materiali galleggianti, impedimenti alla pesca e alla navigazione dovuti al deposito di scarichi o di oggetti solidi sul fondo marino e protezione delle zone di particolare importanza dal punto di vista scientifico o della conservazione).
4. Possibilita' pratiche di ricorrere ad altri metodi di trattamento sulla terraferma, di rigetto o di eliminazione, o dei trattamenti che riducano la nocivita' delle sostanze prima che vengano scaricate in mare.

Protocollo - Allegato I

ALLEGATO I

CONTENUTO DEL RAPPORTO DA REDIGERE IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 8 DEL PRESENTE PROTOCOLLO

1. Ogni rapporto deve fornire, se possibile, in linea generale:
a) l'identificazione della sorgente di inquinamento (eventualmente l'identita' della nave);
b) la posizione geografica, l'ora e la data dell'avvenimento o dell'osservazione;
c) le condizioni del vento e del mare nella zona; e
d) i particolari pertinenti sulla condizione della nave, se l'inquinamento proviene dalla stessa.
2. Ogni rapporto deve fornire, se possibile, in particolare:
a) informazioni dettagliate sulla natura delle sostanze nocive in causa, ivi comprese la loro dizione tecnica esatta (la dizione commerciale non dovra' essere utilizzata al posto della dizione tecnica esatta);
b) la quantita' esatta o approssimata, la concentrazione cosi' come lo stato probabile delle sostanze nocive gettate o che possano essere gettate in mare;
c) occorrendo, la descrizione dell'imballaggio e dei contrassegni
d'identificazione; e
d) il nome dello spedizioniere, del destinatario o del fabbricante.
3. Per quanto possibile, ogni rapporto indichera' chiaramente se la sostanza nociva gettata o che puo' essere gettata e' un idrocarburo, una sostanza nociva allo stato liquido, solido o gassoso, e se questa sostanza era o e' trasportata alla rinfusa o in colli, in contenitori, cisterne mobili o autobotti e vagoni cisterne.
4. Ogni rapporto dovra' essere completato, se del caso, da ogni altra informazione pertinente, richiesta da una delle persone alle quali il rapporto e' indirizzato o che l'autore del rapporto giudichi appropriata.
5. Ogni persona di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del presente Protocollo dovra':
a) completare nella misura del possibile il rapporto iniziale, se
del caso, con informazioni sulla evoluzione della situazione; e
b) aderire in ogni misura possibile alle richieste di informazioni complementari provenienti dagli Stati colpiti.