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Nuova disciplina delle entrate derivanti dai servizi resi dall'amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette nell'interesse del commercio ed a richiesta ed a carico di privati ed enti.

Art. 1.



Nella legge 15 novembre 1973, n. 734, sono soppressi il secondo e terzo comma dell'articolo 10, i commi dal secondo al sesto dell'articolo 11, nonche' il secondo ed il terzo comma dell'articolo
13.
Il primo comma dell'articolo 11 della legge 15 novembre 1973, n. 734, e' sostituito dal seguente:
"Per i servizi svolti fuori del circuito doganale spetta al personale il trattamento di missione in deroga ai limiti di distanza o di durata minimi stabiliti dalle norme generali in materia".
L'articolo 12 della legge 15 novembre 1973, n. 734, e' sostituito dal seguente:
"Per i riscontri tecnici svolti fuori sede dal personale dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette spetta al personale medesimo il trattamento di missione in deroga ai limiti di distanza o di durata minimi stabiliti dalle norme generali in materia".
Il primo comma dell'articolo 13 della legge 15 novembre 1973, n. 734, e' sostituito dal seguente:
"Per i servizi relativi alle imposte di fabbricazione svolti fuori dell'ufficio spetta al personale il trattamento di missione in deroga ai limiti di distanza o di durata minimi stabiliti dalle norme generali in materia".
Nella legge 4 agosto 1975, n. 389, sono soppressi l'articolo 2, il secondo comma dell'articolo 3, nonche' l'articolo 5, modificato con la legge 19 agosto 1976 n. 568 e con l'articolo 9, quarto comma, della legge 19 luglio 1977, n. 412.
((1))
AGGIORNAMENTO (1)


Il Decreto 4 febbraio 1983 (in G.U. 24/03/1983, n. 82) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1983 le misure dell'indennita' di trasferta di cui agli articoli 1 e 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 852, sono aumentate del 12 per cento, con arrotondamento per eccesso a lira intera".