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Modifiche ed integrazioni alla legge 30 giugno 1956, n. 775, sull'istituzione di un ruolo speciale transitorio ad esaurimento (RSTE) presso il Ministero degli affari esteri.

Art. 1.

Gruppi


Il primo comma dell'articolo 2 della legge 30 giugno 1956, n. 775, e' sostituito dal seguente:
"Il personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento e' classificato nei seguenti gruppi:
1) assistenti;
2) aggiunti di cancelleria;
3) subalterni".