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Modifiche ed integrazioni alla legge 30 giugno 1956, n. 775, sull'istituzione di un ruolo speciale transitorio ad esaurimento (RSTE) presso il Ministero degli affari esteri.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.

Gruppi


Il primo comma dell'articolo 2 della legge 30 giugno 1956, n. 775, e' sostituito dal seguente:
"Il personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento e' classificato nei seguenti gruppi:
1) assistenti;
2) aggiunti di cancelleria;
3) subalterni".

Art. 2.

Mansioni


Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 giugno 1956, n. 775, e' sostituito dai seguenti:
"Agli assistenti sono attribuite le mansioni della carriera del personale di cancelleria dei ruoli organici del Ministero degli affari esteri, di cui all'articolo 118 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
Agli aggiunti di cancelleria sono attribuite le mansioni della carriera esecutiva del personale dei ruoli organici del Ministero degli affari esteri, di cui all'articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
Ai subalterni sono attribuite le mansioni del personale della carriera ausiliaria del Ministero degli affari esteri, di cui all'articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18".

Art. 3.

Trattamento economico


Al personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento e' attribuito il trattamento economico e la relativa progressione dei dipendenti di ruolo dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, sulla base della equiparazione stabilita nella tabella I allegata alla presente legge.

Art. 4.

Inquadramento


Il personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento presso il Ministero degli affari esteri che alla data di entrata in vigore della presente legge si trova nel gruppo degli assistenti, viene inquadrato nella corrispondente qualifica di cui all'allegata tabella 1 con l'attribuzione del parametro 297. Si applica il quinto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.
Nella stessa qualifica di "assistenti" di cui all'allegata tabella I viene inquadrato il personale del suddetto ruolo transitorio che alla data di entrata in vigore della presente legge si trova nel gruppo dei coadiutori, con l'attribuzione dei parametri corrispondenti a quelli in godimento alla data stessa, conservando i relativi aumenti biennali.
Il personale del suddetto ruolo transitorio che alla data dell'entrata in vigore della presente legge si trova nei gruppi degli aggiunti di cancelleria e dei subalterni viene inquadrato nelle corrispondenti qualifiche rispettive di cui all'allegata tabella 1, con attribuzioni dei parametri corrispondenti a quelli in godimento alla stessa data, conservando i relativi aumenti biennali.
Al personale inquadrato a norma dei commi secondo e terzo viene riconosciuta, ai fini del conseguimento della classe di stipendio successiva a quella di inquadramento, l'anzianita' posseduta nel parametro di provenienza fino ad un massimo di anni tre.
((Gli effetti dell'inquadramento di cui ai commi precedenti avranno decorrenza dal 1 gennaio 1976 ai fini giuridici e dal 1 gennaio 1977 ai fini economici)).

Art. 5.

Indennita' di servizio all'estero


Al personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento in servizio all'estero spetta un'indennita' di servizio costituita dall'indennita' base di cui all'allegata tabella 2, con le eventuali maggiorazioni spettanti in forza del terzo comma dell'articolo 257 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1961 n. 18.
La tabella 21 allegata al decreto del Presidente della Repubblica citato nel precedente comma e' sostituito dalla tabella 2 allegata alla presente legge.
Gli impiegati del ruolo speciale transitorio ad esaurimento occupano presso gli uffici all'estero i posti di cui alla tabella 2, allegata alla presente legge, secondo le seguenti corrispondenze:
1) primo assistente, se in godimento dei parametri 255 o 297;
2) assistente, se in godimento del parametro 218;
3) primo aggiunto di cancelleria, se in godimento dei parametri 183 o 213;
4) aggiunto di cancelleria, se in godimento del parametro 163;
5) primo subalterno, se in godimento dei parametri 143 o 165;
6) subalterno, se in godimento del parametro 133.
Al personale che al momento dell'entrata in vigore della presente legge occupa presso gli uffici all'estero posti di assistente capo viene mantenuto ad personam il titolo di cui sopra, con diritto all'indennita' di servizio di cui all'allegata tabella 2.

Art. 6.

Estensione di norme


A parziale modifica di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 257 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, al personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento si applicano per quanto riguarda la durata ed il trattamento economico, le disposizioni sul congedo ordinario previste per il personale dei ruoli organici dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.
In aggiunta a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 257 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, allo stesso personale si applicano le disposizioni degli articoli 207 e 208 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo.

Art. 7.

Adeguamento economico


Qualsiasi variazione del trattamento economico metropolitano verificatasi in favore del personale dei ruoli organici del Ministero degli affari esteri si intende estesa automaticamente al personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento avuto riguardo alle corrispondenti qualifiche e parametri rivestiti dal personale in questione.
Qualsiasi variazione del trattamento economico verificatasi in favore del personale dei ruoli organici dello stesso Ministero in servizio all'estero, si intende estesa automaticamente, purche' spettante, nei limiti di cui al terzo comma dell'articolo 257 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, al personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento in servizio presso la stessa sede, avuto riguardo alle qualifiche ed ai parametri rivestiti dal personale in questione.
Qualora per effetto dell'inquadramento spetti nella nuova qualifica una indennita' di servizio all'estero inferiore a quella in godimento al momento dell'inquadramento, la differenza verra' corrisposta a titolo di assegno personale riassorbibile con l'attribuzione della indennita' superiore.

Art. 8.

Norme finali


Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le norme della legge 30 giugno 1956, n. 775, nonche' quelle del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni, sempre che siano compatibili con la presente legge.
All'onere finanziario di cui alla presente legge, calcolato complessivamente in lire 310 milioni fino alla fine del 1978, si provvede a carico del capitolo 1503 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per il 1978 ed a carico dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque, spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 dicembre 1978
PERTINI ANDREOTTI - FORLANI - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Tabelle

TABELLA 1

PARAMETRI DEL PERSONALE DEL RUOLO SPECIALE TRANSITORIO AD ESAURIMENTO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI



Parte di provvedimento in formato grafico



TABELLA 2

INDENNITA' DI SERVIZIO ALL'ESTERO PER IL PERSONALE DEL RUOLO SPECIALE TRANSITORIO AD ESAURIMENTO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.



Indennita' Funzioni mensile lorda Assistente capo....................................|
L. 115.000 Primo assistente...................................|
Assistente......................................... " 92.000 Primo aggiunto di cancelleria...................... " 87.000 Aggiunto di cancelleria............................ " 75.000 Primo subalterno................................... " 68.000 Subalterno......................................... " 62.000