Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista cecoslovacca, firmata a Praga il 10 ottobre 1975.
Art. 21
Articolo 21
1. Salve restando le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, i membri dell'Ufficio consolare, per quanto riguarda i servizi che rendono allo Stato d'invio, e i membri della loro famiglia sono esentati dalle disposizioni sulla sicurezza sociale che sono in vigore nello Stato di residenza.
2. L'esenzione prevista al paragrafo 1 del presente articolo si applica ugualmente ai membri del personale privato che sono al servizio esclusivo dei membri del posto consolare, a condizione:
a) che non siano cittadini dello Stato di residenza o non abbiano
ivi la loro residenza permanente, e
b) che siano assoggettati alle disposizioni sulla sicurezza sociale che sono in vigore nello Stato d'invio o in uno Stato terzo.
3. I membri dell'Ufficio consolare che hanno al proprio servizio persone alle quali non si applica l'esenzione prevista al paragrafo 2 del presente articolo devono osservare gli obblighi imposti al datore di lavoro dalle disposizioni sulla sicurezza sociale vigente nello Stato di residenza.
4. L'esenzione prevista ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non esclude la partecipazione volontaria al regime di sicurezza sociale vigente nello Stato di residenza, sempre che sia ammessa da questo Stato.
1. Salve restando le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, i membri dell'Ufficio consolare, per quanto riguarda i servizi che rendono allo Stato d'invio, e i membri della loro famiglia sono esentati dalle disposizioni sulla sicurezza sociale che sono in vigore nello Stato di residenza.
2. L'esenzione prevista al paragrafo 1 del presente articolo si applica ugualmente ai membri del personale privato che sono al servizio esclusivo dei membri del posto consolare, a condizione:
a) che non siano cittadini dello Stato di residenza o non abbiano
ivi la loro residenza permanente, e
b) che siano assoggettati alle disposizioni sulla sicurezza sociale che sono in vigore nello Stato d'invio o in uno Stato terzo.
3. I membri dell'Ufficio consolare che hanno al proprio servizio persone alle quali non si applica l'esenzione prevista al paragrafo 2 del presente articolo devono osservare gli obblighi imposti al datore di lavoro dalle disposizioni sulla sicurezza sociale vigente nello Stato di residenza.
4. L'esenzione prevista ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non esclude la partecipazione volontaria al regime di sicurezza sociale vigente nello Stato di residenza, sempre che sia ammessa da questo Stato.