N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista cecoslovacca, firmata a Praga il 10 ottobre 1975.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista cecoslovacca, firmata a Praga il 10 ottobre 1975.

Art. 2.


Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 55 della convenzione stessa.

Convenzione

Art. 1

CONVENZIONE CONSOLARE FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA SOCIALISTA CECOSLOVACCA

Il Presidente della Repubblica italiana e il Presidente della Repubblica socialista cecoslovacca,
Desiderando stabilire le regole applicabili nelle relazioni consolari fra i due Stati e svilupparle in uno spirito di amicizia e di collaborazione,
Hanno deciso di concludere una convenzione consolare ed hanno a tal
fine designato come Plenipotenziari

Il Presidente della Repubblica italiana:
dr. Francesco Cattanei, Sottosegretario agli Affari esteri;

Il Presidente della Repubblica socialista cecoslovacca:
dr. Dusan Spacil, Vice Ministro degli Affari esteri.

I quali dopo essersi scambiati i loro rispettivi pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Articolo 1

Ai fini della presente Convenzione le espressioni seguenti si intendono come e' precisato qui di seguito:
a) l'espressione "Ufficio consolare" designa ogni consolato generale, consolato, vice consolato o agenzia consolare;
b) l'espressione "circoscrizione consolare" designa il territorio attribuito ad un ufficio consolare per l'esercizio delle funzioni consolari;
c) l'espressione "capo dell'Ufficio consolare" designa ogni persona incaricata dallo Stato inviante di agire in tale qualita';
d) l'espressione "funzionario consolare" designa ogni persona ivi compreso il capo dell'Ufficio consolare, incaricato, in tale qualita', dell'esercizio di funzioni consolari;
e) l'espressione "impiegato consolare" designa ogni persona impiegata nei servizi amministrativi o tecnici di un Ufficio consolare;
f) l'espressione "membro del personale di servizio" designa ogni persona adibita al servizio domestico di un Ufficio consolare;
g) l'espressione "membri dell'Ufficio consolare" designa i funzionari consolari, gli impiegati consolari ed i membri del personale di servizio;
h) l'espressione "membro del personale consolare" designa i funzionari consolari oltre che il capo dell'Ufficio consolare, gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio;
i) l'espressione "membro del personale privato" designa una persona impiegata esclusivamente al servizio privato di un membro dell'Ufficio consolare;
j) l'espressione "membri della famiglia" designa i parenti prossimi, delle persone di cui si tratta, che vivono nel domicilio ed a carico di queste ultime;
k) l'espressione "locali consolari" designa gli edifici e le parti di edifici ed il terreno relativo utilizzati esclusivamente ai fini dell'Ufficio consolare, chiunque ne sia il proprietario;
l) l'espressione "archivi consolari" comprende tutte le carte, documenti, corrispondenza, libri, films, nastri magnetici e registri dell'Ufficio consolare, nonche' il materiale della cifra, gli schedari ed i mobili destinati a proteggerli ed a conservarli.

Art. 2

Articolo 2

1. Un Ufficio consolare non puo' essere aperto nel territorio dello Stato di residenza se non con il consenso di quest'ultimo.
2. La sede dell'Ufficio consolare, la classe e la circoscrizione sono stabilite dallo Stato d'invio e sottoposte all'approvazione dello Stato di residenza.
3. Ulteriori modifiche non possono essere apportate dallo Stato di invio alla sede dell'Ufficio consolare, alla sua classe o alla sua circoscrizione se non con l'assenso dello Stato di residenza.
4. Il consenso espresso e preliminare dello Stato di residenza e' ugualmente richiesto per l'apertura di un Ufficio facente parte di un consolato gia' esistente, al di fuori della sede di questo ultimo.

Art. 3

Articolo 3

1. Il capo dell'Ufficio consolare e' ammesso all'esercizio della sua funzione ad una autorizzazione dello Stato di residenza, concessa nella forma di un exequatur, dopo la presentazione delle lettere patenti.
2. Le lettere patenti devono attestare nome, cognome e grado del capo dell'Ufficio consolare, come pure la circoscrizione consolare e la sede dell'Ufficio consolare.
3. Lo Stato che rifiuta di concedere un exequatur non e' tenuto a comunicare allo Stato d'invio i motivi del suo rifiuto.
4. In attesa della concessione dell'exequatur, il capo dell'Ufficio consolare puo' essere ammesso provvisoriamente all'esercizio delle sue funzioni.
In questo caso, le disposizioni della presente Convenzione gli sono applicabili.

Art. 4

Articolo 4

1. Se il capo dell'Ufficio consolare e' impedito per una ragione qualunque nell'esercizio delle sue funzioni o se il suo posto e' vacante, lo Stato d'invio puo' incaricare delle funzioni di reggente temporaneo dell'Ufficio consolare un funzionario consolare di quella sede o di un altro Ufficio consolare o un membro del personale diplomatico della sua missione diplomatica; il nome di questa persona sara' comunicato preventivamente al Ministero degli affari esteri dello Stato di residenza.
2. Il reggente temporaneo dell'Ufficio consolare godra' dei diritti, privilegi, immunita' previsti dalla presente Convenzione per il capo dell'Ufficio consolare.
3. Qualora un membro del personale diplomatico della rappresentanza diplomatica dello Stato d'invio nello Stato di residenza venga nominato reggente temporaneo dallo Stato d'invio, alle condizioni previste al paragrafo I del presente articolo, egli continua a godere dei privilegi e immunita' diplomatiche se lo Stato di residenza non vi si oppone.

Art. 5

Articolo 5

Non appena il capo dell'Ufficio consolare e' ammesso, anche a titolo provvisorio, all'esercizio delle sue funzioni, lo Stato di residenza ne informera' immediatamente le autorita' competenti della circoscrizione consolare e prendera' le misure necessarie affinche' egli possa esercitare i compiti inerenti alla sua carica e beneficiare del trattamento previsto dalla presente Convenzione.

Art. 6

Articolo 6

I funzionari consolari debbono avere la cittadinanza dello Stato d'invio.

Art. 7

Articolo 7

1. Lo Stato di residenza puo', in ogni momento e senza dover comunicare i motivi della propria decisione, informare lo Stato d'invio che un funzionario consolare e' "persona non grata" o che un qualsiasi altro membro del personale consolare non e' accettabile. In tal caso lo Stato d'invio richiamera' la persona in questione e porra' fine alle sue funzioni nell'Ufficio consolare. Se lo Stato di residenza fa tale comunicazione prima che la persona nominata membro di un Ufficio consolare giunga nel proprio territorio, lo Stato di invio deve ritirarne la nomina.
2. Se lo Stato di invio rifiuta di eseguire o non esegue entro un termine ragionevole gli obblighi che ad esso incombono in applicazione del paragrafo I del presente articolo, lo Stato di residenza puo', secondo i casi, ritirare l'exequatur alla persona in questione ovvero cessare di considerarla come membro del personale consolare.

Art. 8

Articolo 8

1. Al Ministero degli affari esteri dello Stato di residenza sono notificati per iscritto:
a) la nomina dei membri di un Ufficio consolare, il loro arrivo dopo la nomina all'Ufficio consolare, la loro partenza definitiva o la cessazione delle loro funzioni, nonche' ogni altra modificazione relativa al loro status che possa verificarsi nel corso del servizio all'Ufficio consolare,
b) l'arrivo e la partenza definitivi di una persona della famiglia di un membro di un Ufficio consolare e, se e' il caso, il fatto che una persona divenga o cessi di essere membro della famiglia,
c) l'arrivo e la partenza definitivi dei membri del personale privato e, se e' il caso, la fine del loro servizio,
d) l'assunzione ed il licenziamento delle persone residenti nello Stato di residenza in quanto membri dell'Ufficio consolare o in quanto membri del personale privato.
2. L'arrivo e le partenze definitivi devono formare oggetto di una notifica preventiva in un termine ragionevole.

Art. 9

Articolo 9

Le funzioni di un membro di un Ufficio consolare hanno termine in particolare a seguito:
a) della notifica dallo Stato d'invio allo Stato di residenza del fatto che le funzioni sono venute a cessare,
b) del ritiro dell'exequatur,
c) della notifica dallo Stato di residenza allo Stato di invio che esso ha cessato di considerare la persona in questione come membro del personale consolare, nei casi previsti dall'articolo 7, paragrafo 2.

Art. 10

Articolo 10

1. Lo Stato di residenza concede ogni facilitazione per l'esercizio delle funzioni dell'Ufficio consolare e dei funzionari ed impiegati consolari. Esso adotta le disposizioni necessarie affinche' l'Ufficio consolare ed i funzionari ed impiegati consolari godano dei diritti, privilegi ed immunita' previsti dalla presente Convenzione.
2. Lo Stato di residenza trattera' i funzionari consolari col rispetto che e' loro dovuto e adottera' tutte le misure appropriate allo scopo di assicurare la loro protezione, la loro liberta' e dignita'.

Art. 11

Articolo 11

1. Lo Stato di invio ha il diritto di utilizzare la propria bandiera ed il proprio stemma nello Stato di residenza conformemente alle disposizioni del presente articolo.
2. La bandiera nazionale dello Stato di invio puo' essere esposta e lo stemma dello Stato apposto sull'edificio occupato dall'Ufficio consolare e sulla porta di ingresso nonche' sulla residenza del capo dell'Ufficio consolare e sui suoi mezzi di trasporto quando questi ultimi sono utilizzati per le necessita' del servizio.
3. Nell'esercizio del diritto concesso dal presente articolo, si terra' conto delle leggi, dei regolamenti e degli usi dello Stato di residenza.

Art. 12

Articolo 12

1. Lo Stato di residenza deve sia facilitare nell'ambito delle sue leggi e regolamenti l'acquisto nel suo territorio da parte dello Stato di invio dei locali necessari all'Ufficio consolare, sia aiutare lo Stato di invio a procurarsi i locali in un'altra maniera.
2. Esso deve egualmente, se e' necessario, aiutare l'Ufficio consolare ad ottenere abitazioni convenienti per i suoi membri.

Art. 13

Articolo 13

1. I funzionari ed impiegati consolari sono esenti dalla giurisdizione dello Stato di residenza per gli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni consolari.
2. Tuttavia tale esenzione non si estende alle responsabilita' che derivano ai funzionari e impiegati consolari dall'inadempimento di un contratto o da atti dannosi causati da un veicolo, una nave o un aereo.

Art. 14

Articolo 14

1. Nel caso in cui il funzionario consolare sia sottoposto a procedimento penale, esso deve essere trattato con i riguardi dovuti alla sua posizione ufficiale ed in maniera di ostacolare il meno possibile l'esercizio delle sue funzioni.
2. Il funzionario consolare non puo' essere posto in stato di arresto o di detenzione preventiva se non nei casi in cui il reato di cui e' incolpato sia punibile con una pena non inferiore, nel massimo, a cinque anni di privazione della liberta' e che sia di natura dolosa. L'ordine che priva il funzionario consolare della sua liberta' personale deve essere emesso, in ogni caso, dall'autorita' giudiziaria ordinaria.
3. Se il funzionario o l'impiegato consolare e' sottoposto a procedimento penale o posto in stato di arresto o di detenzione preventiva, l'autorita' competente deve informare immediatamente il capo dell'Ufficio consolare dello Stato di invio.
Se quest'ultimo e' esso stesso oggetto di una delle predette misure lo Stato di residenza deve informarne lo Stato di invio per la via diplomatica.
Le procedure relative devono essere condotte e concluse il piu' rapidamente possibile.
4. L'esito di ogni procedura penale relativa ad un funzionario o impiegato consolare dello Stato di invio deve essere immediatamente comunicato all'Ufficio consolare dall'autorita' competente.
Tuttavia se il capo dell'Ufficio consolare e' esso stesso oggetto del procedimento, la comunicazione sara' fatta dallo Stato di residenza allo Stato di invio per via diplomatica.

Art. 15

Articolo 15

1. I membri di un Ufficio consolare possono essere chiamati a rispondere come testimoni nel corso di procedure giudiziarie e amministrative. Gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio non devono rifiutarsi di rispondere come testimoni, se non nei casi menzionati al paragrafo 3 del presente articolo. Se un funzionario consolare rifiuta di testimoniare, nessuna misura coercitiva o altra sanzione puo' essergli applicata.
2. L'autorita' che richiede la testimonianza deve evitare di intralciare un funzionario consolare nel compimento delle sue funzioni. Essa puo' raccogliere la testimonianza presso la residenza del funzionario o presso l'Ufficio consolare, o accettare una dichiarazione scritta dello stesso funzionario, ogni qual volta cio' sia possibile.
3. I membri di un Ufficio consolare e i membri delle loro famiglie non sono tenuti a deporre su fatti relativi all'esercizio delle funzioni consolari ne' a produrre la corrispondenza ed i documenti ufficiali relativi. Essi hanno egualmente il diritto di rifiutarsi di testimoniare in qualita' di esperti sulle leggi e regolamenti dello Stato di invio.

Art. 16

Articolo 16

1. Lo Stato di invio puo' rinunciare ai privilegi e immunita' previsti agli articoli 13 e 14 nei confronti di un membro dell'Ufficio consolare.
2. La rinuncia deve sempre essere espressa, sotto riserva delle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo e deve essere comunicata per iscritto allo Stato di residenza.
3. Se un funzionario consolare o impiegato consolare inizia una procedura, in una materia nella quale beneficerebbe dell'immunita' di giurisdizione, in virtu' dell'articolo 13, egli non puo' invocare l'immunita' di giurisdizione nei confronti di ogni domanda riconvenzionale direttamente connessa alla domanda principale da esso proposta.
4. La rinuncia all'immunita' di giurisdizione per una azione civile o amministrativa non implica la rinuncia all'immunita' relativamente alle misure di esecuzione del giudizio per le quali e' necessaria una rinuncia distinta.

Art. 17

Articolo 17

1. Gli edifici o parti di edifici ed il terreno relativo che sono utilizzati esclusivamente a fini consolari sono inviolabili.
Le autorita' dello Stato di residenza non possono penetrarvi senza l'accordo del capo dell'Ufficio consolare, del capo della missione diplomatica dello Stato di invio o della persona designata da uno di essi.
Le stesse disposizioni si applicano anche nei riguardi della residenza del capo dell'Ufficio consolare, a condizione che questa sia destinata esclusivamente a tal fine e che si trovi nello stesso edificio nel quale sono situati i locali consolari.
2. Lo Stato di residenza ha l'obbligo di prendere tutte le misure appropriate per impedire che i locali consolari siano occupati o danneggiati o per impedire che la tranquillita' dell'Ufficio consolare sia turbata o la sua dignita' diminuita.
3. I locali consolari, il loro arredamento e i beni dell'Ufficio consolare, nonche' i suoi mezzi di trasporto non possono essere oggetto di alcuna forma di requisizione a fini di difesa nazionale o di utilita' pubblica. Nel caso in cui una espropriazione fosse necessaria a tali stessi fini verra' adottata ogni disposizione appropriata allo scopo di evitare che sia recato ostacolo all'esercizio delle funzioni consolari, ed un indennizzo pronto adeguato ed effettivo sara' versato allo Stato di invio.

Art. 18

Articolo 18

Gli archivi consolari e i documenti consolari sono inviolabili in ogni momento ed in qualunque luogo questi si trovano.
Negli archivi consolari non devono essere conservati che documenti ufficiali.

Art. 19

Articolo 19

Lo Stato di residenza deve esentare i membri dell'Ufficio consolare ed i membri delle loro famiglie da ogni prestazione personale e da ogni servizio di interesse pubblico di qualsiasi natura nonche' da obblighi militari quali le requisizioni, le contribuzioni e gli alloggiamenti militari.

Art. 20

Articolo 20

1. I funzionari consolari e gli impiegati consolari, nonche' i membri delle loro famiglie sono esenti da tutti gli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti dello Stato di residenza in materia di registrazione degli stranieri e di permesso di soggiorno.
2. Tuttavia le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano ne' all'impiegato consolare che non sia impiegato permanente dello Stato di invio o che eserciti una attivita' privata di carattere lucrativo nello Stato di residenza, ne' a un membro della sua famiglia.

Art. 21

Articolo 21

1. Salve restando le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, i membri dell'Ufficio consolare, per quanto riguarda i servizi che rendono allo Stato d'invio, e i membri della loro famiglia sono esentati dalle disposizioni sulla sicurezza sociale che sono in vigore nello Stato di residenza.
2. L'esenzione prevista al paragrafo 1 del presente articolo si applica ugualmente ai membri del personale privato che sono al servizio esclusivo dei membri del posto consolare, a condizione:
a) che non siano cittadini dello Stato di residenza o non abbiano
ivi la loro residenza permanente, e
b) che siano assoggettati alle disposizioni sulla sicurezza sociale che sono in vigore nello Stato d'invio o in uno Stato terzo.
3. I membri dell'Ufficio consolare che hanno al proprio servizio persone alle quali non si applica l'esenzione prevista al paragrafo 2 del presente articolo devono osservare gli obblighi imposti al datore di lavoro dalle disposizioni sulla sicurezza sociale vigente nello Stato di residenza.
4. L'esenzione prevista ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non esclude la partecipazione volontaria al regime di sicurezza sociale vigente nello Stato di residenza, sempre che sia ammessa da questo Stato.

Art. 22

Articolo 22

1. I funzionari consolari e gli impiegati consolari nonche' i membri delle loro famiglie sono esenti da ogni imposta e tassa, personale o reale, statale, regionale e comunale, ad eccezione:
a) delle imposte indirette che sono normalmente incorporate nel prezzo delle merci o dei servizi;
b) delle imposte e tasse sui beni immobili privati situati sul territorio dello Stato di residenza, salvo le disposizioni dell'articolo 25;
c) delle imposte di successione e sui trasferimenti percepite dallo Stato di residenza, con riserva delle disposizioni del paragrafo b) dell'articolo 24;
d) delle imposte e tasse sui redditi privati, ivi compresi gli interessi sul capitale, che hanno la loro origine nello Stato di residenza e delle imposte sul capitale prelevate sugli investimenti effettuati in imprese commerciali e finanziarie situate nello Stato di residenza;
e) delle imposte e tasse percepite in remunerazione di specifici servizi prestati;
f) dei diritti di registrazione, di cancelleria, di ipoteca e di bollo, con riserva delle disposizioni dell'articolo 25.
2. I membri del personale di servizio sono esenti dalle imposte e tasse sui salari che percepiscono in ragione dei loro servizi.
3. I membri dell'Ufficio consolare che impiegano persone i cui salari o remunerazioni non sono esentati dall'imposta sul reddito nello Stato di residenza devono rispettare gli obblighi che le leggi ed i regolamenti di detto Stato impongono ai datori di lavoro in materia di percezione delle imposte sul reddito.

Art. 23

Articolo 23

1. In conformita' alle prescrizioni giuridiche che puo' adottare, lo Stato di residenza autorizza l'ingresso ed accorda l'esenzione da ogni diritto di dogana, tassa o altro onere connesso, diverso dalle spese di deposito, di trasporto o attinente a servizi analoghi, per:
a) gli oggetti, comprese le automobili, destinate all'uso ufficiale dell'Ufficio consolare;
b) gli oggetti destinati all'uso personale del funzionario consolare e dei membri della sua famiglia, ivi compresi gli oggetti destinati alla sua sistemazione. Gli articoli di consumo non devono eccedere le quantita' necessarie ad una loro utilizzazione diretta da parte degli interessati.
2. Gli impiegati consolari beneficiano dei privilegi ed esenzioni previsti nel paragrafo I del presente articolo per quanto concerne gli oggetti importati in occasione della loro prima sistemazione.
3. I bagagli personali che viaggiano accompagnati dai funzionari consolari e dai membri della loro famiglia sono esenti da visita doganale. Essi non possono essere sottoposti a visita se non nel caso in cui si abbiano serie ragioni di supporre che contengono oggetti diversi da quelli indicati al punto b) del paragrafo 1 del presente articolo o oggetti la cui importazione o esportazione e' vietata dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza o sottoposta alle leggi e regolamenti di quarantena. Questa visita puo' aver luogo soltanto in presenza del funzionario consolare o del membro della sua famiglia che vi ha interesse.

Art. 24

Articolo 24

In caso di morte di un membro dell'Ufficio consolare o di un membro della sua famiglia, lo Stato di residenza e' tenuto:
a) a consentire l'esportazione dei beni mobili del defunto ad eccezione di quelli che sono stati acquistati nello Stato di residenza e che sono oggetto di un divieto di esportazione al momento del decesso;
b) a non prelevare diritti di successione o di trasferimento statali, regionali o comunali sui beni mobili che si trovano nello Stato di residenza unicamente in relazione al soggiorno in detto Stato del defunto nella qualita' di membro dell'Ufficio consolare o di membro della famiglia di un membro dell'Ufficio consolare.

Art. 25

Articolo 25

1. I locali consolari e la residenza del capo dell'Ufficio consolare, dei quali lo Stato di invio o ogni altra persona che agisce per conto di questo Stato e' proprietario o locatario, sono esenti da ogni imposta e tassa di qualsiasi natura, statale, regionale o comunale, purche' non si tratti di tasse percepite in remunerazione di specifici servizi prestati.
2. L'esenzione fiscale prevista al paragrafo I del presente articolo non si applica a quelle imposte e tasse che, secondo le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza, sono a carico della persona che ha stipulato il contratto con lo Stato di invio o con la persona che agisce per conto di questo Stato.

Art. 26

Articolo 26

1. Lo Stato di residenza permette e protegge la liberta' di comunicazione dell'Ufficio consolare per tutti gli scopi ufficiali.
Nel comunicare con il Governo, con le missioni diplomatiche e con altri uffici consolari dello Stato di invio, dovunque si trovino, l'Ufficio consolare puo' impiegare tutti i mezzi di comunicazione appropriati, compresi i corrieri diplomatici o consolari, la valigia diplomatica o consolare e i messaggi in codice o in cifra. Tuttavia l'Ufficio consolare puo' installare e utilizzare una stazione radio trasmittente soltanto con il consenso dello Stato di residenza.
2. La corrispondenza ufficiale dell'Ufficio consolare e' inviolabile. L'espressione "corrispondenza ufficiale" designa tutta la corrispondenza relativa all'Ufficio consolare ed alle sue funzioni.
3. I colli che costituiscono la valigia consolare devono recare dei segni esterni visibili indicanti la loro natura e non possono contenere che la corrispondenza ufficiale, nonche' documenti od oggetti destinati esclusivamente all'uso d'ufficio.
4. La valigia consolare non deve essere ne' aperta, ne' trattenuta.
Tuttavia, se le autorita' competenti dello Stato di residenza hanno fondati motivi per ritenere che la valigia contiene oggetti diversi dalla corrispondenza ufficiale o dai documenti od oggetti destinati esclusivamente all'uso d'ufficio, esse possono chiedere che la valigia sia aperta in loro presenza da parte di un rappresentante autorizzato dello Stato di invio. Se le autorita' del detto Stato si oppongono a tale richiesta, la valigia e' rinviata al suo luogo di origine.
5. La valigia consolare puo' essere affidata al comandante di una nave o di un aereo civile che deve giungere ad un punto di entrata autorizzato. Il comandante deve essere munito di un documento ufficiale attestante il numero dei colli costituenti la valigia, ma non e' considerato come corriere consolare. In base ad intese con le autorita' locali competenti, l'Ufficio consolare puo' incaricare uno dei suoi membri di ritirare, direttamente e liberamente, la valigia dal comandante della nave o dell'aereo o a rimetterla a questi.

Art. 27

Articolo 27

Fatte salve le proprie leggi e regolamenti, relativi alle zone alle quali l'accesso e' vietato o disciplinato per motivi di sicurezza nazionale, lo Stato di residenza assicura la liberta' di movimento e di circolazione sul suo territorio a tutti i membri dell'Ufficio consolare.

Art. 28

Articolo 28

I funzionari consolari sono abilitati a:
a) proteggere nello Stato di residenza i diritti e gli interessi dello Stato di invio, nonche' quelli dei cittadini ivi comprese le persone giuridiche;
b) favorire lo sviluppo di relazioni commerciali, economiche, culturali e scientifiche tra le Parti contraenti e promuovere le relazioni amichevoli;
c) informarsi con tutti i mezzi leciti delle condizioni e dell'evoluzione della vita commerciale, economica, culturale e scientifica dello Stato di residenza, riferirne in proposito al Governo di invio e dare informazioni alle persone interessate.

Art. 29

Articolo 29

Nell'esercizio delle loro funzioni, i funzionari consolari possono rivolgersi:
a) alle autorita' locali competenti della loro circoscrizione consolare;
b) alle autorita' centrali competenti dello Stato di residenza, se e nella misura in cui cio' e' ammesso dalle leggi, regolamenti ed usi dello Stato di residenza o dagli accordi internazionali in materia.

Art. 30

Articolo 30

1. Il funzionario consolare ha il diritto, conformandosi alle leggi e regolamenti dello Stato di residenza, di rappresentare i cittadini dello Stato di invio e di prendere delle disposizioni al fine di assicurare la loro rappresentanza appropriata davanti ai Tribunali o alle altre autorita' dello Stato di residenza, allorche' tali cittadini a motivo della loro assenza o per ogni altra causa non possono difendere in tempo utile i loro diritti ed interessi. Quanto sopra si applica anche alle persone giuridiche dello Stato di invio.
2. La rappresentanza prevista al paragrafo I del presente articolo termina quando le persone rappresentate hanno designato un mandatario o hanno assunto esse medesime la difesa dei propri diritti ed interessi.
3. Quando un funzionario consolare, esercita le funzioni di rappresentanza considerate al paragrafo I del presente articolo, e' sottoposto, nell'esercizio di dette funzioni, alle leggi e regolamenti dello Stato di residenza ed alla giurisdizione delle autorita' giudiziarie ed amministrative del detto Stato, nelle stesse condizioni e nella stessa misura di un cittadino di questo Stato.

Art. 31

Articolo 31

I funzionari consolari hanno il diritto:
a) di registrare i cittadini dello Stato di invio;
b) di rilasciare ai cittadini dello Stato di invio dei passaporti o altri titoli di viaggio e di rinnovarli;
c) di rilasciare i visti e documenti appropriati alle persone che desiderano recarsi nello Stato di invio e di rinnovarli.

Art. 32

Articolo 32

1. Nella misura in cui le disposizioni giuridiche dello Stato di invio lo abilitano, il funzionario consolare e' autorizzato a:
a) redigere e trascrivere gli atti di nascita e di morte dei cittadini dello Stato di invio e copie di essi;
b) celebrare i matrimoni e redigere gli atti corrispondenti, quando i futuri sposi sono tutti e due cittadini dello Stato d'invio, con riserva di informare le autorita' competenti dello Stato di residenza se le leggi e regolamenti di questo lo esigono;
c) trascrivere o annotare lo scioglimento del matrimonio, conformemente alle leggi e regolamenti dello Stato d'invio.
2. Le disposizioni di cui sopra non esentano le persone interessate dall'obbligo di fare le dichiarazioni prescritte dalle leggi e regolamenti dello Stato di residenza.
3. Le autorita' competenti dello Stato di residenza comunicheranno senza ritardo e senza spese all'Ufficio consolare le copie o estratti degli atti di stato civile relativi ai cittadini dello Stato di invio che saranno loro richiesti a fini amministrativi.

Art. 33

Articolo 33

Nei limiti stabiliti dalle leggi e regolamenti dello Stato di invio, il funzionario consolare ha il diritto:
a) di ricevere tutte le dichiarazioni dei cittadini dello Stato d'invio e di certificarle;
b) di redigere, certificare e ricevere in deposito i testamenti ed altri atti, nonche' le dichiarazioni dei cittadini dello Stato di invio;
c) di autenticare o legalizzare le firme dei cittadini dello Stato di invio;
d) di tradurre tutti gli atti e documenti rilasciati dalle autorita' dello Stato di invio o dallo Stato di residenza, nonche' di certificare le traduzioni, copie ed estratti di questi documenti.

Art. 34

Articolo 34

Nei limiti stabiliti dalle leggi e regolamenti dello Stato di invio, il funzionario consolare ha il diritto di compiere le operazioni seguenti nell'Ufficio consolare, nel suo domicilio o nel domicilio di uno dei suoi cittadini nonche' a bordo di una nave o di un aeromobile dello Stato di invio:
a) redigere e autenticare gli atti e contratti che vengono conclusi tra cittadini dello Stato di invio, nella misura in cui questi atti e contratti non contravvengono all'ordine pubblico dello Stato di residenza e non concernono la costituzione o il trasferimento di diritti relativi a beni immobili situati in questo Stato;
b) redigere ed autenticare gli atti e contratti, quale che sia la cittadinanza delle parti, nella misura in cui questi atti e contratti si riferiscono esclusivamente a beni esistenti nello Stato di invio o concernono diritti da esercitare o affari da trattare in questo Stato, a condizione che questi atti e contratti non contravvengono all'ordine pubblico dello Stato di residenza.

Art. 35

Articolo 35

Il funzionario consolare ha diritto di ricevere in deposito, da cittadini dello Stato di invio, documenti, somme di danaro, oggetti di valore ed altri beni ad essi appartenenti.
I predetti documenti, somme di danaro, oggetti di valore e qualsiasi altro bene devono essere esportati dallo Stato di residenza secondo le disposizioni di quest'ultimo.

Art. 36

Articolo 36

Gli atti e documenti indicati negli articoli 33 e 34 hanno, nello Stato di residenza, lo stesso valore giuridico e la stessa forza probatoria dei documenti autenticati, legalizzati o certificati conformi da parte delle autorita' giudiziarie o da altre autorita' competenti di questo Stato.

Art. 37

Articolo 37

Lo Stato di residenza deve riconoscere come valide ed efficaci le sottoscrizioni apposte dai consoli sui documenti che essi rilasciano o dei quali certificano la spedizione conforme all'originale rilasciato dall'autorita' competente, senza esigere alcuna legalizzazione, purche' tali documenti siano provvisti del loro timbro ufficiale.

Art. 38

Articolo 38

I funzionari consolari hanno il diritto di trasmettere gli atti giudiziari ed extra giudiziari, e di eseguire le commissioni rogatorie conformemente agli accordi internazionali in vigore o, in mancanza di tali accordi, in qualsiasi modo compatibile con le leggi e regolamenti dello Stato di residenza.

Art. 39

Articolo 39

Nel caso di morte di un cittadino dello Stato di invio nel territorio dello Stato di residenza, le autorita' competenti di quest'ultimo ne informano il posto consolare al piu' presto possibile ed, in ogni caso, entro tre giorni da quello in cui sono venute a conoscenza del fatto.
Tali autorita' comunicano, inoltre, all'Ufficio consolare le informazioni sulla successione del cittadino deceduto, delle quali abbiano conoscenza, per quanto riguarda sia eventuali disposizioni testamentarie, sia la situazione patrimoniale del de cuius, sia l'esistenza di eredi legittimi.

Art. 40

Articolo 40

1. Se si apre, nello Stato di residenza, la successione di un cittadino dello Stato di invio, residente nel territorio del primo, le autorita' competenti dello Stato di residenza ne informano l'Ufficio consolare dello Stato di invio.
2. Le autorita' competenti dello Stato di residenza comunicano, al piu' presto possibile, le misure adottate relativamente alla conservazione ed alla amministrazione dei beni che fanno parte della successione di un cittadino dello Stato di invio, e che si trovano nel territorio dello Stato di residenza.
3. Se il de cuius cittadino dello Stato inviante non ha nominato un esecutore testamentario, e la qualita' e quantita' dei beni, come pure la complessita' della situazione patrimoniale, lo richiedano, un funzionario consolare dello Stato di invio, del quale il defunto era cittadino, puo' esercitarne le funzioni, secondo le leggi dello Stato di residenza.
Questa disposizione si applica in ogni caso quando tra i beni della successione vi sono beni immobili.
4. Se, una volta terminata la divisione ed adempiute le formalita' della successione, vi sono dei beni mobili o delle somme di denaro ottenute dalla vendita di beni immobili, destinati a un erede o legatario dello Stato di invio che non risiede nello Stato di residenza o che non ha nominato un rappresentante, questi beni o queste somme saranno trasmesse all'Ufficio consolare dello Stato di invio perche' vengano consegnati ai loro aventi diritto.
La trasmissione di questi beni e' subordinata:
a) al pagamento della quota dei debiti ereditari che e' a carico del beneficiario;
b) al pagamento della quota delle imposte di successione dovuta dal beneficiario.
Questi pagamenti possono essere sostituiti da una garanzia efficace. Nel caso in cui siano in corso uno o piu' giudizi per l'attribuzione dell'eredita' o di parte dei beni ad essa appartenenti, l'applicazione delle disposizioni del presente articolo e' rinviata ad epoca successiva alla loro definizione.

Art. 41

Articolo 41

Nel caso in cui un cittadino dello Stato di invio che si trova provvisoriamente nel territorio dello Stato di residenza venga a morire, gli effetti personali, il denaro e gli oggetti di valore che questi aveva seco, sono consegnati, senza alcuna formalita', all'Ufficio consolare dello Stato di invio, a meno che essi non vengano reclamati da un membro della loro famiglia che lo accompagnava.
La consegna e, quando cio' sia necessario, l'esportazione dei beni sano eccettuate secondo le leggi dello Stato di residenza.

Art. 42

Articolo 42

1. Le autorita' dello Stato di residenza comunicano per iscritto all'Ufficio consolare competente, quando ne siano a conoscenza, i casi in cui occorrerebbe provvedere alla nomina di un tutore o di un curatore per un cittadino dello Stato di invio.
2. Le disposizioni dell'articolo 30 della presente Convenzione si applicano per quanto concerne la protezione e la difesa dei diritti e degli interessi dei minori e degli altri incapaci.
3. Il funzionario consolare puo' intervenire presso le autorita' competenti dello Stato di residenza per quanto concerne la nomina dei tutori e dei curatori ed, in particolare, proporre candidature per l'esercizio di queste funzioni.
4. Se, tuttavia, l'autorita' competente dello Stato di invio ritiene che l'interesse del minore lo esiga, essa puo' procedere alla nomina di un tutore e prendere tutte le misure idonee alla protezione della sua persona e dei suoi beni, secondo le norme della propria legge nazionale.
In tal caso l'autorita' competente dello Stato di residenza applichera' tutti i provvedimenti presi da quella dello Stato di invio in ordine al rapporto di tutela, alle sue modificazioni ed alla sua cessazione, revocando altresi' i provvedimenti che essa avesse eventualmente presi precedentemente alla nomina del tutore da parte dello Stato di invio.

Art. 43

Articolo 43

1. Affinche' l'esercizio delle funzioni consolari relative ai cittadini dello Stato di invio sia facilitato:
a) i funzionari consolari hanno il diritto di comunicare con i cittadini dello Stato di invio e di recarsi presso di loro. I cittadini dello Stato di invio hanno lo stesso diritto di comunicare con i funzionari consolari e di recarsi presso di loro;
b) le autorita' competenti dello Stato di residenza devono avvertire immediatamente ed in ogni caso nel termine di tre giorni l'Ufficio consolare dello Stato di invio quando, nella sua circoscrizione consolare, un cittadino di questo Stato e' arrestato o sottoposto a qualsiasi altra forma di limitazione della sua liberta' personale.
Le dette autorita' devono far pervenire ogni comunicazione indirizzata all'Ufficio consolare della persona arrestata o sottoposta a qualsiasi altra forma di limitazione della sua liberta' personale al piu' tardi nel termine di cinque giorni.
Le stesse autorita' devono informare immediatamente l'interessato dei suoi diritti a termini del presente paragrafo;
c) i funzionari consolari hanno il diritto di recarsi, anche a piu' riprese ed almeno una volta ogni 21 giorni, presso il cittadino dello Stato di invio indicato alla lettera b), di intrattenersi e di corrispondere con lui e di provvedere alla sua difesa in giudizio.
L'esercizio di questi diritti non puo' essere rinviato dallo Stato di residenza al di la' di un termine di dieci giorni decorrenti dall'arresto dell'interessato o dall'inizio della limitazione della sua liberta' personale; se tuttavia il funzionario consolare richiede di effettuare questa visita piu' di cinque giorni dopo l'inizio della privazione o della limitazione della liberta' personale del suo cittadino, detta visita dovra' essere autorizzata in un termine non eccedente i cinque giorni a decorrere dalla presentazione della richiesta;
d) quando il cittadino espia, dopo la condanna, una pena privativa della sua liberta' o se la sua liberta' e' limitata, i funzionari consolari hanno il diritto di visitarlo almeno una volta al mese.
Ogni visita di questo genere deve permettere ai funzionari consolari di intrattenersi con il detenuto.
2. 1 diritti previsti dal paragrafo I del presente articolo sono esercitati secondo le modalita' prescritte dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza, a meno che tali leggi e regolamenti non contengano disposizioni che impediscono o limitano sostanzialmente l'esercizio dei diritti riconosciuti dal predetto paragrafo 1.

Art. 44

Articolo 44

1. Il funzionario consolare puo' prestare aiuto e assistenza alle navi marittime e fluviali battenti la bandiera dello Stato di invio che entrano o che si trovino in un posto od altro luogo di ancoraggio, nei limiti della circoscrizione consolare. Egli puo' recarsi a bordo di dette navi una volta che queste siano state ammesse alla libera pratica e comunicare liberamente con il comandante, i membri dell'equipaggio, nonche' con i passeggeri cittadini dello Stato di invio.
2. Nell'interesse della navigazione, il comandante di una nave dello Stato di invio che si trova in un porto dello Stato di residenza o un membro dell'equipaggio da lui designato, puo' essere autorizzato, su richiesta, a recarsi presso l'Ufficio consolare dello Stato di invio.
3. Senza pregiudizio dei poteri delle autorita' dello Stato di residenza, il funzionario consolare pub compiere inchieste su ogni incidente sopravvenuto nel corso del viaggio a bordo di una nave dello Stato di invio, interrogare il capitano ed ogni membro dell'equipaggio, verificare i documenti di bordo, ricevere le dichiarazioni concernenti il viaggio ed il luogo di destinazione, dirimere, per quanto le leggi e regolamenti dello Stato di invio lo autorizzino, le contestazioni di ogni natura tra il comandante, gli ufficiali ed i membri dell'equipaggio, prendere le misure per il ricovero ospedaliero o il rimpatrio del comandante o di ogni altro membro dell'equipaggio, facilitare l'entrata e l'uscita della nave nonche' il suo soggiorno nel porto.
Il funzionario consolare puo' chiedere il concorso e l'assistenza delle autorita' dello Stato di residenza nell'esercizio di queste funzioni.
4. Nel caso in cui le autorita' competenti dello Stato di residenza abbiano l'intenzione di effettuare delle visite, investigazioni o atti coercitivi a bordo di una nave dello Stato di invio che si trovi nelle acque dello Stato di residenza, le dette autorita', prima di procedere a tali atti, informano l'Ufficio consolare affinche' un funzionario consolare possa assistervi. Detto avviso indica una data ed un'ora precise. Se il funzionario consolare o un suo rappresentante non vi ha assistito, puo' rivolgersi alle autorita' predette e ricevere tutte le informazioni su quanto avvenuto.
Le disposizioni del punto precedente si applicano ugualmente al caso in cui il comandante o ogni altro membro dell'equipaggio debba essere interrogato dalle autorita' dello Stato di residenza.
5. In caso di procedure d'urgenza o se l'inchiesta e' fatta su richiesta del comandante, il funzionario consolare deve essere avvisato nel caso della inchiesta ed il piu' presto possibile. A sua domanda, egli viene in questo caso informato ugualmente degli atti della inchiesta compiuti in sua assenza.
6. Le disposizioni dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo non sono opponibili alle autorita' dello Stato di residenza per quanto concerne l'applicazione delle leggi e regolamenti doganali nonche' delle altre misure di controllo relative alla sanita' pubblica, alla polizia portuale, alla sicurezza delle merci ed all'ammissione degli stranieri.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle navi da guerra.

Art. 45

Articolo 45

1. Se una nave dello Stato di invio naufraga o s'incaglia o subisce ogni altra avaria nelle acque territoriali o interne dello Stato di residenza, le autorita' competenti del detto Stato ne informano, al piu' presto possibile, l'Ufficio consolare e lo mettono al corrente delle misure adottate o previste per il salvataggio dei passeggeri, della nave e del carico.
Il funzionario consolare puo' prestare ogni aiuto alla nave, ai membri dell'equipaggio ed ai passeggeri, nonche' adottare le misure per la salvaguardia del carico e la riparazione della nave. Egli puo' ugualmente rivolgersi alle autorita' dello Stato di residenza per chiedere loro di adottare tali misure.
2. Se l'armatore, il comandante o qualsiasi altra persona a cio' autorizzata non e' in grado di adottare le disposizioni necessarie per la conservazione e l'amministrazione della nave e del suo carico, il funzionario consolare, in nome dell'armatore della nave, puo' adottare le misure che questi avrebbe potuto prendere allo stesso fine.
3. Le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo si applicano ugualmente ad ogni oggetto appartenente ad un cittadino dello Stato di invio e proveniente dal carico di una nave dello Stato di invio o di uno Stato terzo che sara' stato trovato sulla costa o in prossimita' della costa dello Stato di residenza o trasportato in un porto della circoscrizione consolare.
4. Le autorita' competenti dello Stato di residenza prestano al funzionario consolare l'assistenza necessaria per ogni misura da adottare in relazione alle avarie della nave.
5. La nave che ha subito una avaria, il suo carico e le provviste di bordo non sono soggette a diritti di dogana nel territorio dello Stato di residenza se non sono destinati all'uso o al consumo in detto Stato.

Art. 46

Articolo 46

Senza pregiudizio dell'osservanza delle disposizioni in vigore nello Stato di residenza, il funzionario consolare puo' esercitare le funzioni di controllo e di ispezione degli aeromobili civili dello Stato di invio dei loro equipaggi previste dalle leggi e regolamenti di detto Stato. Egli puo' ugualmente prestare assistenza agli aeromobili ed agli equipaggi suddetti.
Le disposizioni degli articoli 44 e 45 della presente Convenzione sono applicabili, per analogia, agli aeromobili di cui al precedente alinea, compatibilmente con le altre Convenzioni in vigore tra le due Parti contraenti.

Art. 47

Articolo 47

1. Sul territorio dello Stato di residenza, l'Ufficio consolare puo' percepire i diritti e tasse che le leggi e i regolamenti dello Stato di invio prevedono per gli atti consolari.
2. Le somme percepite a titolo di diritti e tasse previste al paragrafo I del presente articolo e le ricevute relative sono esenti da ogni imposta e tassa nello Stato di residenza.

Art. 48

Articolo 48

Oltre alle funzioni previste dalla presente Convenzione il funzionario consolare puo' esercitare altre funzioni consolari che gli sono attribuite dallo Stato di invio e che non sono contrarie all'ordine pubblico dello Stato di residenza.

Art. 49

Articolo 49

1. Senza pregiudizio dei loro privilegi ed immunita', tutte le persone che beneficiano di privilegi ed immunita' consolari hanno il dovere di rispettare le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza. Esse hanno egualmente il dovere di non interferire negli affari interni di detto Stato.
2. I locali consolari non possono essere utilizzati in maniera incompatibile con l'esercizio delle funzioni consolari o contrarie alle leggi e regolamenti dello Stato di residenza.

Art. 50

Articolo 50

I membri dell'Ufficio consolare devono conformarsi a tutti gli obblighi imposti dalle leggi e regolamenti dello Stato di residenza in materia di assicurazione sulla responsabilita' civile verso terzi per l'utilizzazione di qualsiasi veicolo, battello o aeromobile.

Art. 51

Articolo 51

1. Gli impiegati consolari che sono cittadini o residenti permanenti dello Stato di residenza o che vi esercitano una attivita' privata di carattere lucrativo beneficiano soltanto delle immunita' previste agli articoli 13 paragrafo 1 e 15 paragrafo 3 della presente Convenzione.
2. Le disposizioni del titolo II della presente Convenzione, ad eccezione tuttavia di quelle del paragrafo 3 dell'articolo 15, non sono applicabili:
a) ai membri delle famiglie dei membri dell'Ufficio consolare che sono cittadini o residenti permanenti dello Stato di residenza o che vi esercitano una attivita' privata di carattere lucrativo;
b) ai membri della famiglia di un membro dell'Ufficio consolare, che siano essi stessi cittadini o residenti permanenti dello Stato di residenza, o che vi esercitano una attivita' privata di carattere lucrativo;
c) ai membri del personale di servizio o del personale privato che siano essi stessi cittadini o residenti permanenti dello Stato di residenza, o che vi esercitino una attivita' privata di carattere lucrativo.
3. Lo Stato di residenza deve esercitare la sua giurisdizione sulle persone menzionate ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo in modo da non ostacolare, immotivamente, le funzioni dell'Ufficio consolare.

Art. 52

Articolo 52

1. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano ugualmente, nella misura in cui le circostanze lo consentano, all'esercizio delle funzioni consolari da parte della missione diplomatica.
2. I nomi dei membri della missione diplomatica addetti alla sezione consolare o altrimenti incaricati dell'esercizio delle funzioni consolari della missione sono notificati per iscritto al Ministero degli affari esteri dello Stato di residenza.
3. I privilegi ed immunita' dei membri della missione diplomatica, menzionati al paragrafo 2 del presente articolo, restano determinati dalle regole del diritto internazionale concernenti le relazioni diplomatiche.

Art. 53

Articolo 53

La presente Convenzione abroga e sostituisce la Convenzione consolare tra l'Italia e la Cecoslovacchia firmata a Roma il 1 marzo 1924.

Art. 54

Articolo 54

La presente Convenzione sara' ratificata. Lo scambio degli strumenti di ratifica avra' luogo a Roma.

Art. 55

Articolo 55

La presente Convenzione entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo allo scambio degli strumenti di ratifica e restera' in vigore fino a quando una delle Parti contraenti l'abbia denunciata, dopo averne informato preventivamente l'altra Parte contraente con un preavviso di sei mesi.

IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari delle Parti contraenti hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

FATTO a Praga il 10 ottobre 1975 in doppio esemplare, ciascuno in lingua italiana e ceca e i due testi facenti ugualmente fede.


Per il Presidente Per il Presidente
della Repubblica italiana della Repubblica Socialista Cecoslovacca
FRANCESCO CATTANEI Dr. DUSAN SPACIL



Visto, il Ministro degli Affari esteri
FORLANI
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 ottobre 1978
PERTINI ANDREOTTI - FORLANI - ROGNONI - BONIFACIO - MALFATTI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO