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Aumento dell'assegno annuo all'Accademia nazionale dei Lincei e aumento dello stanziamento per sussidi ad accademie, corpi scientifici e letterari, societa' ed enti culturali.

Art. 1.


L'assegno annuo a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei con sede in Roma, previsto dalla legge 11 novembre 1971, n. 1077, in lire un miliardo, viene elevato, con effetto dall'anno 1977, a lire un miliardo e ottocento milioni.