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Aumento dell'assegno annuo all'Accademia nazionale dei Lincei e aumento dello stanziamento per sussidi ad accademie, corpi scientifici e letterari, societa' ed enti culturali.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


L'assegno annuo a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei con sede in Roma, previsto dalla legge 11 novembre 1971, n. 1077, in lire un miliardo, viene elevato, con effetto dall'anno 1977, a lire un miliardo e ottocento milioni.

Art. 2.


Lo stanziamento compreso nel capitolo 1606 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali per l'anno finanziario 1977 e' aumentato della somma di L. 700.000.000.
Tale somma sara' destinata per almeno l'80 per cento ad aumentare i contributi annui erogati alle accademie e istituzioni culturali, di cui al decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 472 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.


Per disciplinare l'erogazione dei contributi alle accademie ed agli altri istituti culturali, funzionanti nel territorio della Repubblica, esclusi quelli previsti dal terzo comma dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, entro il 31 dicembre 1978, il Governo presentera' al Parlamento un disegno di legge con cui saranno determinate le nuove misure degli interventi finanziari previsti dal decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 472 e successive modificazioni e integrazioni, e le forme del loro periodico adeguamento, e saranno definiti, nei confronti degli enti non compresi nel decreto n. 472 e successive modificazioni e integrazioni, i criteri e le condizioni, relativi in particolare alla rilevanza nazionale dei programmi culturali ed alla correttezza della gestione amministrativa, in presenza dei quali e' consentito l'intervento.

Art. 4.


All'onere di lire 1.500 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1977, si provvede con una corrispondente aliquota delle entrate che affluiscono al bilancio dello Stato nell'anno medesimo per effetto della legge 26 marzo 1977, n. 105, recante modificazioni all'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 722, concernente la devoluzione degli utili delle lotterie nazionali.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 agosto 1978
PERTINI ANDREOTTI - ANTONIOZZI - MORLINO - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO