Istituzione del premio di produzione per il personale dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ed altri provvedimenti relativi al personale stesso.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata a corrispondere al proprio personale, ivi compreso quello rivestito di qualifica dirigenziale, a decorrere dal 10 gennaio 1978, un compenso mensile denominato "premio di produzione" al fine di accrescere la produttivita' dell'Azienda.
Il compenso di cui al precedente comma e' esteso agli incaricati ed ai loro dipendenti utilizzati dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'espletamento di servizi in base agli articoli 26 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236; 31 della legge 27 luglio 1967, n. 668, e 29 della legge 7 ottobre 1969, n. 747.
Art. 2.
Per il 1979 e per gli anni successivi la somma di lire 80,5 miliardi, destinata nel 1978 alla corresponsione del premio di produzione, potra' essere aumentata in funzione delle variazioni che, rispetto al 1977, saranno accertate nel rapporto tra unita' di traffico e consistenza numerica del personale relativa all'anno cui il premio si riferisce. ((1))
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 24 dicembre 1985, n. 779 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "La spesa per il premio di produzione di cui all'articolo 2 della legge 1 agosto 1978, n. 448, viene confermata per gli anni 1979, 1980, 1981, 1982, 1983 e 1984, rispettivamente nelle cifre accertate nei bilanci dei relativi anni per lire 121.225,6 milioni, lire 184.589 milioni, lire 206.129 milioni, lire 202.258,7 milioni, lire 195.643,2 milioni e lire 192.536,4 milioni".
La L. 24 dicembre 1985, n. 779 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "La spesa per il premio di produzione di cui all'articolo 2 della legge 1 agosto 1978, n. 448, viene confermata per gli anni 1979, 1980, 1981, 1982, 1983 e 1984, rispettivamente nelle cifre accertate nei bilanci dei relativi anni per lire 121.225,6 milioni, lire 184.589 milioni, lire 206.129 milioni, lire 202.258,7 milioni, lire 195.643,2 milioni e lire 192.536,4 milioni".
Art. 3.
La valutazione dei rapporti di produttivita', l'entita' dell'importo dovuto al personale, nonche' i criteri e le modalita' per l'attribuzione del premio, saranno stabiliti entro il mese di febbraio di ciascun anno sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, previo parere del consiglio di amministrazione, con decreto del Ministro dei trasporti.
Con il medesimo decreto verranno altresi' determinati ai fini dell'attribuzione del premio di produzione:
1) i settori di raggruppamento delle diverse qualifiche del personale ferroviario;
2) il numero delle fasce nelle quali viene ripartito il premio di produzione;
3) le modalita' di corresponsione del premio stesso.
Art. 4.
Il premio di produzione e' corrisposto in base alle giornate di presenza in servizio.
Nel computo sono comprese le giornate di congedo ordinario e quelle di assenza per infortunio sul lavoro, malattia professionale o contratta per causa unica e diretta di servizio.
escluso il personale ferroviario comandato presso altre amministrazioni statali o presso enti pubblici.
Art. 5.
Il comma quarto dell'articolo 29 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, e' sostituito dai seguenti:
"I turni di reperibilita' sono articolati per unita' operative dei vari servizi. La definizione delle unita' operative e la durata dei turni stessi saranno determinate sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. In tale occasione verra' provveduto ad un opportuno ridimensionamento dei settori interessati alla reperibilita'.
L'istituzione dei turni di reperibilita' non deve comportare aumento di posti di organico nel complesso di impianti omogenei".
Art. 6.
L'articolo 30 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Al personale che viene incluso in turno di reperibilita' e' corrisposto il seguente compenso:
1) indennita' di reperibilita' per ogni giornata di turno: dirigenti lire 6.000; altro personale lire 2.700;
2) indennita' per ogni chiamata lire 4.500.
Il personale che per qualsiasi motivo non e' assoggettato all'obbligo della reperibilita', ed e' eccezionalmente chiamato per inconvenienti di esercizio, ha titolo ad una indennita' pari a quella di chiamata.
Al personale chiamato ad intervenire per le esigenze dell'esercizio ferroviario, ai sensi delle disposizioni del presente articolo, spetta il compenso orario per lavoro straordinario previsto, per la qualifica rivestita, nei limiti e con le modalita' stabilite dalle vigenti disposizioni".
Le indennita' fissate nelle suddette misure per compenso di reperibilita' e di chiamata vanno corrisposte dalla data del 1 luglio 1978. Con provvedimento del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato si provvedera' a dare attuazione alla nuova organizzazione dell'istituto della reperibilita' entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 7.
La facolta' di cui all'articolo 2 della legge 29 ottobre 1971, n. 880, e successive modificazioni, cosi' come integrata dall'articolo 8 della legge 6 giugno 1975, n. 197, puo' essere esercitata dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato fino al 31 dicembre 1985.
Art. 8.
Correlativamente alla facolta' di cui al precedente articolo sono prorogati fino alla stessa data il disposto dell'articolo 3 della legge 29 ottobre 1971, n. 880, dell'articolo 11 della legge 17 agosto 1974, n. 396, e dell'articolo 9 della legge 6 giugno 1975, n. 197.
Art. 9.
L'articolo 12 della legge 17 agosto 1974, n. 396, deve essere interpretato come conferimento all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dalla data di entrata in vigore della stessa legge 17 agosto 1974, n. 396, della possibilita' di superare l'organico previsto dall'articolo 1 della legge 29 ottobre 1971, n. 880, e successive modificazioni e integrazioni, per i seguenti provvedimenti:
1) bandi di concorso interni alle qualifiche iniziali delle diverse carriere del personale ferroviario;
2) immissione dei vincitori dei concorsi interni a posti prestabiliti per qualifiche iniziali delle diverse carriere ferroviarie;
3) immissione dei vincitori e degli idonei dei concorsi interni per qualifiche iniziali delle diverse carriere ferroviarie di cui al terzo comma dell'articolo 82 della legge 26 marzo 1958, n. 425;
4) cambio di qualifica a qualifiche iniziali ex articoli 48 e 49 della legge 26 marzo 1958, n. 425;
5) riammissione a qualifiche iniziali di cui all'articolo 161 della legge 26 marzo 1958, n. 425;
6) assunzione di ex militari tecnici specialisti e di ex allievi di scuole professionali o di apprendistato assunti dal Ministero dei trasporti, di cui al secondo terzo comma dell'articolo 6 della legge 26 marzo 1958 n. 425.
Art. 10.
Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 1978, n. 7, hanno decorrenza dal 10 luglio 1977.
Art. 11.
La lettera B) dell'articolo 52 delle disposizioni sulle Competenze accessorie approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, e' sostituita dalla seguente:
"B) Premio orario di presenza a bordo.
Per ogni ora di presenza a bordo viene corrisposto in premio nelle seguenti misure:
Lire
Comandante.
Direttore di macchina ...................................|
Primo ufficiale navale .................................. > 580
Primo ufficiale di macchina .............................|
Primo ufficiale marconista ..............................|
Ufficiale navale ........................................|
Ufficiale di macchina ................................... > 425
Ufficiale marconista ....................................|
Nostromo ................................................|
Capo motorista .......................................... > 425
Capo elettricista .......................................|
Carpentiere .............................................|
Motorista ............................................... > 425
Elettricista ............................................|
Marinaio ................................................|
Ingrassatore ............................................ > 425
Carbonaio ............................................... 425".
E' soppresso l'ultimo comma della lettera C) dell'articolo 52 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con la citata legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni.
Art. 12.
L'articolo 55 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Il personale di equipaggio delle navi traghetto, quando eccede il limite di prestazioni mensili di 156 ore, ha titolo ad una indennita' ragguagliata ad un sessantesimo della misura ordinaria feriale diurna del compenso per lavoro straordinario di cui all'articolo 32 per ogni minuto eccedente il limite di prestazione, secondo quanto previsto dai turni di servizio.
I periodi di tempo che danno luogo alla corresponsione dell'indennita' non sono validi ai fini del computo del lavoro straordinario di cui all'articolo 32".
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, salva, per il personale appartenente alla sede di navigazione di Messina, la remunerazione delle prestazioni straordinarie relative alle manutenzioni effettuate dal 1 luglio 1977 alla data di entrata in vigore della presente legge, non compensate in relazione a quanto previsto dalle precedenti norme in materia.
Art. 13.
Per la remunerazione dell'aumento della produttivita' del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, verificatosi nel 1977, e' posta a disposizione dell'Azienda stessa la somma di lire 17.600 milioni, da attribuire al personale secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Art. 14.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, complessivamente valutato per l'anno 1978 in lire 104.170 milioni, si fara' fronte: quanto a lire 15.350 milioni con le disponibilita' recate dal capitolo 116 "Indennita' e competenze accessorie diverse al personale", per milioni 4.110, e dal capitolo 1011 "Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale" per milioni 11.240, iscritti nello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario 1978; quanto a lire 10.750 milioni con riduzione da apportare agli stanziamenti dei capitoli:
101 "Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale", per milioni 5.000; 106 "Onere, a carico della Azienda per contributi ai fondi pensioni per il personale ferroviario", per milioni 2.100; 107 "Onere a carico dell'Azienda per contributi all'Opera di previdenza ed assistenza per i ferrovieri dello Stato" per milioni 650, e 113 "Compensi al personale per lavoro straordinario e a cottimo" per milioni 3.000, iscritti nello stato di previsione della spesa della stessa Azienda per il predetto anno finanziario e, quanto a lire 78.070 milioni, con i prodotti del traffico.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 agosto 1978
PERTINI ANDREOTTI - COLOMBO - PANDOLFI - MORLINO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO