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Istituzione del premio di produzione per il personale dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ed altri provvedimenti relativi al personale stesso.

Art. 1.


L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata a corrispondere al proprio personale, ivi compreso quello rivestito di qualifica dirigenziale, a decorrere dal 10 gennaio 1978, un compenso mensile denominato "premio di produzione" al fine di accrescere la produttivita' dell'Azienda.
Il compenso di cui al precedente comma e' esteso agli incaricati ed ai loro dipendenti utilizzati dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'espletamento di servizi in base agli articoli 26 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236; 31 della legge 27 luglio 1967, n. 668, e 29 della legge 7 ottobre 1969, n. 747.