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Norme integrative della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio.

Art. 1.



All'articolo 5 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e' aggiunto il seguente comma:
"Il coniuge, al quale non spetti l'assistenza sanitaria per nessun altro titolo, conserva il diritto nei confronti dell'ente mutualistico da cui sia assistito l'altro coniuge. Il diritto si estingue se egli passa a nuove nozze".