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Norme integrative della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio.

Preambolo
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.



All'articolo 5 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e' aggiunto il seguente comma:
"Il coniuge, al quale non spetti l'assistenza sanitaria per nessun altro titolo, conserva il diritto nei confronti dell'ente mutualistico da cui sia assistito l'altro coniuge. Il diritto si estingue se egli passa a nuove nozze".

Art. 2.


L'articolo 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e' sostituito con il seguente:
"Qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, su istanza di parte, puo' disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura ed alle modalita' dei contributi da corrispondersi ai sensi degli articoli 5 e 6.
Se l'obbligato alla somministrazione dell'assegno periodico di cui all'articolo 5 muore senza lasciare un coniuge superstite, la pensione e gli altri assegni che spetterebbero a questo possono essere attribuiti dal tribunale, in tutto o in parte, al coniuge rispetto al quale e' stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La parte della pensione e degli altri assegni non attribuita ai sensi del comma precedente spetta, nei limiti stabili dalla legislazione vigente, ai figli, genitori o collaterali aventi diritto al trattamento di reversibilita'.
Se l'obbligato alla somministrazione dell'assegno periodico di cui all'articolo 5 muore lasciando un coniuge superstite, una quota della pensione e degli altri assegni a questo spettanti puo' essere attribuita dal tribunale al coniuge rispetto al quale e' stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Se in tale condizione si trovano piu' persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonche' a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze.
Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentite le parti indicate nei commi terzo e quarto e, nel caso indicato nel secondo comma, l'ente tenuto all'erogazione della pensione e degli altri assegni".

Art. 3.


Dopo l'articolo 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e' aggiunto il seguente articolo 9-bis:
"A colui al quale e' stato riconosciuto il diritto alla corresponsione periodica di somme di denaro a norma dell'articolo 5, qualora versi in stato di bisogno, il tribunale, dopo il decesso dell'obbligato, puo' attribuire un assegno periodico a carico dell'eredita' tenendo conto dell'importo di quelle somme, della entita' del bisogno, dell'eventuale pensione di reversibilita', delle sostanze ereditarie, del numero e della qualita' degli eredi e delle loro condizioni economiche. L'assegno non spetta se gli obblighi patrimoniali previsti dall'articolo 5 sono stati soddisfatti in unica soluzione.
Su accordo delle parti la corresponsione dell'assegno puo' avvenire in unica soluzione. Il diritto all'assegno si estingue se il beneficiario passa a nuove nozze o viene meno il suo stato di bisogno. Qualora risorga lo stato di bisogno l'assegno puo' essere nuovamente attribuito".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 agosto 1978
PERTINI ANDREOTTI - BONIFACIO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO