Ratifica ed esecuzione del protocollo recante modifiche alla convenzione, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, concernente le esposizioni Internazionali, con allegati, aperto alla firma a Parigi il 30 novembre 1972.
Art. 4
Articolo 4
Fintanto che godono delle facilitazioni previste dal presente
Allegato e se le leggi ed i regolamenti del paese di importazione temporanea lo permettono, le merci poste in ammissione temporanea non possono essere date in prestito ne' in affitto o utilizzate dietro retribuzione, ne' trasportate fuori dal luogo della esposizione. Esse devono essere riesportate nel piu' breve termine e non oltre tre mesi dalla chiusura dell'esposizione. Le autorita' doganali possono dilazionare, per ragioni valide, tale periodo nei limiti prescritti dalle leggi e dai regolamenti del paese di importazione temporanea.
Fintanto che godono delle facilitazioni previste dal presente
Allegato e se le leggi ed i regolamenti del paese di importazione temporanea lo permettono, le merci poste in ammissione temporanea non possono essere date in prestito ne' in affitto o utilizzate dietro retribuzione, ne' trasportate fuori dal luogo della esposizione. Esse devono essere riesportate nel piu' breve termine e non oltre tre mesi dalla chiusura dell'esposizione. Le autorita' doganali possono dilazionare, per ragioni valide, tale periodo nei limiti prescritti dalle leggi e dai regolamenti del paese di importazione temporanea.