Ratifica ed esecuzione del protocollo recante modifiche alla convenzione, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, concernente le esposizioni Internazionali, con allegati, aperto alla firma a Parigi il 30 novembre 1972.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo recante modifiche alla convenzione, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, concernente le esposizioni internazionali, con allegati il nuovo testo della convenzione stessa ed un annesso concernente il regime doganale, aperto alla firma a Parigi il 30 novembre 1972.
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo precedente, con allegati il nuovo testo della convenzione ed un annesso concernente il regime doganale, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo IV del protocollo stesso.
Appendice
Art. 1
APPENDICE
CONVENZIONE SULLE ESPOSIZIONI INTERNAZIONALI FIRMATA A PARIGI IL 22 NOVEMBRE 1928, MODIFICATA E COMPLETATA DAI PROTOCOLLI DEL 10 MAGGIO 1948, DEL 16 NOVEMBRE 1966 E DEL 30 NOVEMBRE 1972
Articolo 1
1. Un'esposizione e' una manifestazione che, quale ne sia la
denominazione, ha lo scopo principale di istruire la gente facendo l'inventario dei mezzi di cui dispone l'uomo per soddisfare i bisogni di una civilta' e di far risaltare in uno o piu' rami dell'attivita' umana i progressi che sono stati realizzati o le prospettive del futuro.
2. L'esposizione e' internazionale quando vi prende parte piu' di uno Stato.
3. I partecipanti ad un'esposizione internazionale sono, da un
lato, gli espositori degli Stati ufficialmente rappresentati raggruppati in sezioni nazionali, dall'altro, le organizzazioni internazionali o gli espositori cittadini di Stati non ufficialmente rappresentati ed infine quelli che sono autorizzati, in base ai regolamenti dell'esposizione, a esercitare un'altra attivita', in particolare i concessionari.
CONVENZIONE SULLE ESPOSIZIONI INTERNAZIONALI FIRMATA A PARIGI IL 22 NOVEMBRE 1928, MODIFICATA E COMPLETATA DAI PROTOCOLLI DEL 10 MAGGIO 1948, DEL 16 NOVEMBRE 1966 E DEL 30 NOVEMBRE 1972
Articolo 1
1. Un'esposizione e' una manifestazione che, quale ne sia la
denominazione, ha lo scopo principale di istruire la gente facendo l'inventario dei mezzi di cui dispone l'uomo per soddisfare i bisogni di una civilta' e di far risaltare in uno o piu' rami dell'attivita' umana i progressi che sono stati realizzati o le prospettive del futuro.
2. L'esposizione e' internazionale quando vi prende parte piu' di uno Stato.
3. I partecipanti ad un'esposizione internazionale sono, da un
lato, gli espositori degli Stati ufficialmente rappresentati raggruppati in sezioni nazionali, dall'altro, le organizzazioni internazionali o gli espositori cittadini di Stati non ufficialmente rappresentati ed infine quelli che sono autorizzati, in base ai regolamenti dell'esposizione, a esercitare un'altra attivita', in particolare i concessionari.
Art. 2
Articolo 2
La presente Convenzione si applica a tutte le esposizioni
internazionali, ad eccezione delle:
a) esposizioni di durata inferiore alle tre settimane;
b) esposizioni di Belle Arti;
c) esposizioni di carattere essenzialmente commerciale.
La presente Convenzione si applica a tutte le esposizioni
internazionali, ad eccezione delle:
a) esposizioni di durata inferiore alle tre settimane;
b) esposizioni di Belle Arti;
c) esposizioni di carattere essenzialmente commerciale.
Art. 3
Articolo 3
1. Nonostante la qualifica che potra' essere data ad una
esposizione dai suoi organizzatori, la presente Convenzione fa una distinzione fra le esposizioni universali e le esposizioni specializzate.
2. Un'esposizione e' universale quando fa l'inventario dei mezzi
utilizzati e dei progressi realizzati o da realizzarsi in piu' rami dell'attivita' umana, quali risultano dalla classifica prevista nel paragrafo 2. a) dell'articolo 30 della presente Convenzione.
3. Essa e' specializzata quando viene consacrata ad un solo ramo
dell'attivita' umana, cosi' come e' definito dalla sua classificazione.
1. Nonostante la qualifica che potra' essere data ad una
esposizione dai suoi organizzatori, la presente Convenzione fa una distinzione fra le esposizioni universali e le esposizioni specializzate.
2. Un'esposizione e' universale quando fa l'inventario dei mezzi
utilizzati e dei progressi realizzati o da realizzarsi in piu' rami dell'attivita' umana, quali risultano dalla classifica prevista nel paragrafo 2. a) dell'articolo 30 della presente Convenzione.
3. Essa e' specializzata quando viene consacrata ad un solo ramo
dell'attivita' umana, cosi' come e' definito dalla sua classificazione.
Art. 4
Articolo 4
1. La durata di un'esposizione non deve superare sei mesi.
2. Le date di apertura e di chiusura di un'esposizione sono fissate
al momento della sua registrazione e non possono essere modificate che in caso di forza maggiore e con il consenso dell'Ufficio Internazionale delle Esposizioni (che d'ora innanzi verra' denominato "Ufficio"), previsto dal Titolo V della presente Convenzione.
Tuttavia la durata totale dell'esposizione non deve superare i sei mesi.
1. La durata di un'esposizione non deve superare sei mesi.
2. Le date di apertura e di chiusura di un'esposizione sono fissate
al momento della sua registrazione e non possono essere modificate che in caso di forza maggiore e con il consenso dell'Ufficio Internazionale delle Esposizioni (che d'ora innanzi verra' denominato "Ufficio"), previsto dal Titolo V della presente Convenzione.
Tuttavia la durata totale dell'esposizione non deve superare i sei mesi.
Art. 5
Articolo 5
1. La frequenza delle esposizioni previste dalla presente
Convenzione e' regolata nel modo seguente:
a) in uno stesso Stato, vi deve essere un intervallo minimo di
venti anni fra due esposizioni universali ed un intervallo minimo di cinque anni tra un'esposizione universale ed un'esposizione specializzata;
b) in Stati diversi, vi deve essere un intervallo minimo di dieci
anni fra due esposizioni universali;
c) in uno stesso Stato un intervallo minimo di dieci anni deve
separare le esposizioni specializzate della stessa natura; un intervallo minimo di cinque anni deve separare due esposizioni specializzate di diversa natura;
d) in Stati diversi, vi deve essere un intervallo minimo di
cinque anni fra due esposizioni specializzate della stessa natura; un intervallo minimo di due anni fra due esposizioni specializzate di diversa natura.
2. Malgrado le disposizioni del precedente paragrafo 1, l'Ufficio puo' eccezionalmente e alle condizioni previste dall'articolo 28 3.f), ridurre gli intervalli summenzionati, da un lato, per le esposizioni specializzate, e dall'altro e entro il limite di sette anni, per le esposizioni universali organizzate in Stati diversi.
3. Gli intervalli che devono intercorrere fra le esposizioni
registrate hanno come punto di partenza la data di apertura di dette esposizioni.
1. La frequenza delle esposizioni previste dalla presente
Convenzione e' regolata nel modo seguente:
a) in uno stesso Stato, vi deve essere un intervallo minimo di
venti anni fra due esposizioni universali ed un intervallo minimo di cinque anni tra un'esposizione universale ed un'esposizione specializzata;
b) in Stati diversi, vi deve essere un intervallo minimo di dieci
anni fra due esposizioni universali;
c) in uno stesso Stato un intervallo minimo di dieci anni deve
separare le esposizioni specializzate della stessa natura; un intervallo minimo di cinque anni deve separare due esposizioni specializzate di diversa natura;
d) in Stati diversi, vi deve essere un intervallo minimo di
cinque anni fra due esposizioni specializzate della stessa natura; un intervallo minimo di due anni fra due esposizioni specializzate di diversa natura.
2. Malgrado le disposizioni del precedente paragrafo 1, l'Ufficio puo' eccezionalmente e alle condizioni previste dall'articolo 28 3.f), ridurre gli intervalli summenzionati, da un lato, per le esposizioni specializzate, e dall'altro e entro il limite di sette anni, per le esposizioni universali organizzate in Stati diversi.
3. Gli intervalli che devono intercorrere fra le esposizioni
registrate hanno come punto di partenza la data di apertura di dette esposizioni.
Art. 6
Articolo 6
1. Il Governo di una Parte contraente sul cui territorio e'
progettata un'esposizione (qui appresso indicato "Governo invitante") per ottenere la propria registrazione deve inviare all'Ufficio una domanda indicando le misure legislative, regolamentari o finanziarie che prevede per tale esposizione. Il Governo di uno Stato non contraente che desideri ottenere la registrazione di un'esposizione puo', nello stesso modo, inviare una domanda all'Ufficio, a condizione di impegnarsi a rispettare per tale esposizione le disposizioni dei Titoli I, II, III e IV di questa Convenzione e i regolamenti decretati per la loro applicazione.
2. La domanda di registrazione deve essere fatta dal Governo
incaricato delle relazioni internazionali relative al luogo in cui e' progettata l'esposizione (qui appresso indicato "Governo invitante"), anche nel caso in cui tale Governo non sia l'organizzatore dell'esposizione.
3. L'Ufficio determina in base ai suoi regolamenti obbligatori il termine massimo per fissare la data di un'esposizione e il termine minimo per il deposito della domanda di registrazione; esso precisa i documenti che devono accompagnare tale domanda. Fissa, inoltre, con regolamento obbligatorio, l'ammontare dei contributi richiesti per le spese relative all'esame della domanda.
4. La registrazione non e' accordata se l'esposizione non soddisfa le condizioni fissate dalla presente Convenzione ed i regolamenti stabiliti dall'Ufficio.
1. Il Governo di una Parte contraente sul cui territorio e'
progettata un'esposizione (qui appresso indicato "Governo invitante") per ottenere la propria registrazione deve inviare all'Ufficio una domanda indicando le misure legislative, regolamentari o finanziarie che prevede per tale esposizione. Il Governo di uno Stato non contraente che desideri ottenere la registrazione di un'esposizione puo', nello stesso modo, inviare una domanda all'Ufficio, a condizione di impegnarsi a rispettare per tale esposizione le disposizioni dei Titoli I, II, III e IV di questa Convenzione e i regolamenti decretati per la loro applicazione.
2. La domanda di registrazione deve essere fatta dal Governo
incaricato delle relazioni internazionali relative al luogo in cui e' progettata l'esposizione (qui appresso indicato "Governo invitante"), anche nel caso in cui tale Governo non sia l'organizzatore dell'esposizione.
3. L'Ufficio determina in base ai suoi regolamenti obbligatori il termine massimo per fissare la data di un'esposizione e il termine minimo per il deposito della domanda di registrazione; esso precisa i documenti che devono accompagnare tale domanda. Fissa, inoltre, con regolamento obbligatorio, l'ammontare dei contributi richiesti per le spese relative all'esame della domanda.
4. La registrazione non e' accordata se l'esposizione non soddisfa le condizioni fissate dalla presente Convenzione ed i regolamenti stabiliti dall'Ufficio.
Art. 7
Articolo 7
1. Quando due o piu' Stati sono in concorrenza fra di loro per la registrazione di un'esposizione e non giungono ad un accordo, essi aderiscono all'Assemblea generale dell'Ufficio che decide tenendo conto delle considerazioni invocate, e delle ragioni speciali di natura storica o morale, del tempo trascorso dall'ultima esposizione e del numero di manifestazioni gia' organizzate dagli Stati concorrenti.
2. Salvo che in circostanze eccezionali, l'Ufficio da' la
preferenza ad un'esposizione progettata sul territorio di una Parte contraente.
1. Quando due o piu' Stati sono in concorrenza fra di loro per la registrazione di un'esposizione e non giungono ad un accordo, essi aderiscono all'Assemblea generale dell'Ufficio che decide tenendo conto delle considerazioni invocate, e delle ragioni speciali di natura storica o morale, del tempo trascorso dall'ultima esposizione e del numero di manifestazioni gia' organizzate dagli Stati concorrenti.
2. Salvo che in circostanze eccezionali, l'Ufficio da' la
preferenza ad un'esposizione progettata sul territorio di una Parte contraente.
Art. 8
Articolo 8
Salvo il caso previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 4, lo Stato
che ha ottenuto la registrazione di un'esposizione perde i diritti derivanti da tale registrazione se modifica la data dichiarata per detta esposizione. Se intende tenere l'esposizione in altra data, deve presentare una nuova domanda e sottoporsi, occorrendo, alla procedura fissata nell'articolo 7 che implichi eventuali concorrenze.
Salvo il caso previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 4, lo Stato
che ha ottenuto la registrazione di un'esposizione perde i diritti derivanti da tale registrazione se modifica la data dichiarata per detta esposizione. Se intende tenere l'esposizione in altra data, deve presentare una nuova domanda e sottoporsi, occorrendo, alla procedura fissata nell'articolo 7 che implichi eventuali concorrenze.
Art. 9
Articolo 9
1. Per ogni esposizione che non sia stata registrata, le Parti
contraenti rifiutano la loro partecipazione e il loro patrocinio nonche' ogni sovvenzione.
2. Le Parti contraenti restano interamente libere di non
partecipare ad un'esposizione registrata.
3. Ogni Parte contraente si servira' di tutti i mezzi che, in base alla propria legislazione, le sembreranno i piu' opportuni per agire contro i promotori di esposizioni fittizie o di esposizioni alle quali i partecipanti fossero fraudolentemente attirati da promesse, annunci o false pubblicita'.
1. Per ogni esposizione che non sia stata registrata, le Parti
contraenti rifiutano la loro partecipazione e il loro patrocinio nonche' ogni sovvenzione.
2. Le Parti contraenti restano interamente libere di non
partecipare ad un'esposizione registrata.
3. Ogni Parte contraente si servira' di tutti i mezzi che, in base alla propria legislazione, le sembreranno i piu' opportuni per agire contro i promotori di esposizioni fittizie o di esposizioni alle quali i partecipanti fossero fraudolentemente attirati da promesse, annunci o false pubblicita'.
Art. 10
Articolo 10
1. Il Governo invitante deve curare il rispetto delle disposizioni della presente Convenzione e dei regolamenti emanati per la sua applicazione.
2. Se tale Governo non organizza, esso stesso, l'esposizione, la
persona giuridica che l'organizzazione deve essere ufficialmente riconosciuta a tale scopo dal Governo che garantisce l'esecuzione degli obblighi di detta persona giuridica.
1. Il Governo invitante deve curare il rispetto delle disposizioni della presente Convenzione e dei regolamenti emanati per la sua applicazione.
2. Se tale Governo non organizza, esso stesso, l'esposizione, la
persona giuridica che l'organizzazione deve essere ufficialmente riconosciuta a tale scopo dal Governo che garantisce l'esecuzione degli obblighi di detta persona giuridica.
Art. 11
Articolo 11
1. Tutti gli inviti a partecipare ad un'esposizione, che siano
indirizzati a Parti contraenti o a Stati non membri, devono essere inviati per via diplomatica dal solo Governo dello Stato invitante al solo Governo dello Stato invitato, per suo conto e per conto delle altre persone fisiche o giuridiche che dipendono dalla sua autorita'.
Le risposte devono pervenire per lo stesso tramite al Governo invitante, cosi' come le richieste di partecipazione espresse da persone fisiche o giuridiche non invitate. Gli inviti devono tener conto dei termini prescritti dall'Ufficio. Gli inviti alle organizzazioni di carattere internazionale sono inviati direttamente.
2. Nessuna Parte contraente puo' organizzare o patrocinare una
partecipazione ad un'esposizione internazionale se i suddetti inviti non siano stati inviati conformemente alle disposizioni di questa Convenzione.
3. Le Parti contraenti si impegnano a non inviare e a non accettare
alcun invito a partecipare ad un'esposizione che debba aver luogo sul territorio di una Parte contraente o su quello di uno Stato non membro, se tali inviti non fanno menzione della registrazione accordata in conformita' delle disposizioni della presente Convenzione.
4. Ogni Parte contraente puo' chiedere agli organizzatori di
astenersi dall'inviarle inviti diversi da quello che le e' destinato.
Essa puo' inoltre astenersi dal trasmettere inviti o desideri di partecipazione espressi da persone fisiche o giuridiche non invitate.
1. Tutti gli inviti a partecipare ad un'esposizione, che siano
indirizzati a Parti contraenti o a Stati non membri, devono essere inviati per via diplomatica dal solo Governo dello Stato invitante al solo Governo dello Stato invitato, per suo conto e per conto delle altre persone fisiche o giuridiche che dipendono dalla sua autorita'.
Le risposte devono pervenire per lo stesso tramite al Governo invitante, cosi' come le richieste di partecipazione espresse da persone fisiche o giuridiche non invitate. Gli inviti devono tener conto dei termini prescritti dall'Ufficio. Gli inviti alle organizzazioni di carattere internazionale sono inviati direttamente.
2. Nessuna Parte contraente puo' organizzare o patrocinare una
partecipazione ad un'esposizione internazionale se i suddetti inviti non siano stati inviati conformemente alle disposizioni di questa Convenzione.
3. Le Parti contraenti si impegnano a non inviare e a non accettare
alcun invito a partecipare ad un'esposizione che debba aver luogo sul territorio di una Parte contraente o su quello di uno Stato non membro, se tali inviti non fanno menzione della registrazione accordata in conformita' delle disposizioni della presente Convenzione.
4. Ogni Parte contraente puo' chiedere agli organizzatori di
astenersi dall'inviarle inviti diversi da quello che le e' destinato.
Essa puo' inoltre astenersi dal trasmettere inviti o desideri di partecipazione espressi da persone fisiche o giuridiche non invitate.
Art. 12
Articolo 12
Il Governo invitante deve nominare un commissario generale
dell'esposizione incaricato di rappresentarlo a tutti gli effetti della presente Convenzione e per tutto quanto riguarda l'esposizione stessa.
Il Governo invitante deve nominare un commissario generale
dell'esposizione incaricato di rappresentarlo a tutti gli effetti della presente Convenzione e per tutto quanto riguarda l'esposizione stessa.
Art. 13
Articolo 13
Il Governo di ogni Stato che partecipa ad un'esposizione deve
nominare un commissario generale di sezione perche' lo rappresenti presso il Governo invitante. Il Commissario generale di sezione e' il solo incaricato dell'organizzazione della sua presentazione nazionale. Egli informa il commissario generale dell'esposizione della composizione di tale presentazione e cura il rispetto dei diritti e degli obblighi degli espositori.
Il Governo di ogni Stato che partecipa ad un'esposizione deve
nominare un commissario generale di sezione perche' lo rappresenti presso il Governo invitante. Il Commissario generale di sezione e' il solo incaricato dell'organizzazione della sua presentazione nazionale. Egli informa il commissario generale dell'esposizione della composizione di tale presentazione e cura il rispetto dei diritti e degli obblighi degli espositori.
Art. 14
Articolo 14
1. Nel caso in cui nelle esposizioni universali siano previsti dei padiglioni nazionali, tutti i Governi partecipanti costruiscono i loro padiglioni a proprie spese. Tuttavia, con la previa approvazione dell'Ufficio, gli organizzatori delle esposizioni universali possono, in deroga, costruire dei locali destinati ad essere affittati ai Governi che non siano in grado di costruire dei padiglioni nazionali.
2. Nelle esposizioni specializzate, la costruzione dei fabbricati spetta agli organizzatori.
1. Nel caso in cui nelle esposizioni universali siano previsti dei padiglioni nazionali, tutti i Governi partecipanti costruiscono i loro padiglioni a proprie spese. Tuttavia, con la previa approvazione dell'Ufficio, gli organizzatori delle esposizioni universali possono, in deroga, costruire dei locali destinati ad essere affittati ai Governi che non siano in grado di costruire dei padiglioni nazionali.
2. Nelle esposizioni specializzate, la costruzione dei fabbricati spetta agli organizzatori.
Art. 15
Articolo 15
Nelle esposizioni universali non possono essere percepiti, ne' dal Governo invitante, ne' dalle autorita' locali, ne' dagli organizzatori della esposizione, canoni di affitto o canoni forfettari per i locali forniti ai Governi partecipanti (ad eccezione di un canone di affitto per i locali costruiti in virtu' della deroga prevista dall'articolo 14. 1). Nel caso in cui fosse esigibile una tassa immobiliare, in base alla legge in vigore nello Stato invitante; questa resterebbe a carico degli organizzatori. Solo i servizi effettivamente resi in applicazione dei regolamenti approvati dall'Ufficio possono essere oggetto di retribuzione.
Nelle esposizioni universali non possono essere percepiti, ne' dal Governo invitante, ne' dalle autorita' locali, ne' dagli organizzatori della esposizione, canoni di affitto o canoni forfettari per i locali forniti ai Governi partecipanti (ad eccezione di un canone di affitto per i locali costruiti in virtu' della deroga prevista dall'articolo 14. 1). Nel caso in cui fosse esigibile una tassa immobiliare, in base alla legge in vigore nello Stato invitante; questa resterebbe a carico degli organizzatori. Solo i servizi effettivamente resi in applicazione dei regolamenti approvati dall'Ufficio possono essere oggetto di retribuzione.
Art. 16
Articolo 16
Il regime doganale delle esposizioni e' fissato dall'allegato della
presente Convenzione, che ne forma parte integrante.
Il regime doganale delle esposizioni e' fissato dall'allegato della
presente Convenzione, che ne forma parte integrante.
Art. 17
Articolo 17
In un'esposizione, non sono considerate come nazionali e, di
conseguenza, non possono essere designate con tale denominazione che le sezioni le quali dipendono dai commissari generali nominati conformemente all'articolo 13 dai Governi degli Stati partecipanti.
Una sezione nazionale comprende tutti gli espositori dello Stato considerato, ma non i concessionari.
In un'esposizione, non sono considerate come nazionali e, di
conseguenza, non possono essere designate con tale denominazione che le sezioni le quali dipendono dai commissari generali nominati conformemente all'articolo 13 dai Governi degli Stati partecipanti.
Una sezione nazionale comprende tutti gli espositori dello Stato considerato, ma non i concessionari.
Art. 18
Articolo 18
1. In un'esposizione, non si puo' far uso, per designare un
partecipante o un gruppo di partecipanti di una denominazione geografica che si riferisca ad una Parte contraente, senza l'autorizzazione del commissario generale di sezione che rappresenta il Governo della detta Parte.
2. Se una Parte contraente non partecipa ad un'esposizione, il
commissario generale di tale esposizione cura, per quanto riguarda detta Parte contraente, il rispetto della protezione prevista al paragrafo precedente.
1. In un'esposizione, non si puo' far uso, per designare un
partecipante o un gruppo di partecipanti di una denominazione geografica che si riferisca ad una Parte contraente, senza l'autorizzazione del commissario generale di sezione che rappresenta il Governo della detta Parte.
2. Se una Parte contraente non partecipa ad un'esposizione, il
commissario generale di tale esposizione cura, per quanto riguarda detta Parte contraente, il rispetto della protezione prevista al paragrafo precedente.
Art. 19
Articolo 19
1. I prodotti presentati nella sezione nazionale di uno Stato
partecipante devono essere in stretto rapporto con tale Stato (ad esempio oggetti originari dal suo territorio o prodotti creati dai suoi cittadini).
2. Vi possono tuttavia figurare, con l'autorizzazione dei
commissari generali degli altri Stati in causa, altri oggetti o prodotti, a condizione che questi non servano che a completare la presentazione.
3. In caso di contestazione fra Stati partecipanti nei casi
previsti ai paragrafi 1 e 2, viene resa una decisione arbitrale da parte del collegio dei commissari generali di sezione che decide a maggioranza dei commissari presenti. La decisione e' definitiva.
1. I prodotti presentati nella sezione nazionale di uno Stato
partecipante devono essere in stretto rapporto con tale Stato (ad esempio oggetti originari dal suo territorio o prodotti creati dai suoi cittadini).
2. Vi possono tuttavia figurare, con l'autorizzazione dei
commissari generali degli altri Stati in causa, altri oggetti o prodotti, a condizione che questi non servano che a completare la presentazione.
3. In caso di contestazione fra Stati partecipanti nei casi
previsti ai paragrafi 1 e 2, viene resa una decisione arbitrale da parte del collegio dei commissari generali di sezione che decide a maggioranza dei commissari presenti. La decisione e' definitiva.
Art. 20
Articolo 20
1. Salvo disposizioni contrarie esistenti nella legislazione in
vigore nello Stato invitante, non deve essere concesso alcun monopolio di qualsiasi natura, salvo autorizzazione dell'Ufficio, per quanto attiene ai servizi comuni, accordata al momento della registrazione. In tal caso gli organizzatori sono tenuti ad adempiere gli obblighi seguenti:
a) indicare l'esistenza di quel monopolio o di quei monopoli nel regolamento generale della esposizione o nel contratto di partecipazione;
b) assicurare ai partecipanti l'uso dei servizi monopolizzati
alle condizioni abitualmente applicate nello Stato;
c) non limitare in alcun caso i poteri dei commissari generali
nelle loro rispettive sezioni.
2. Il commissario generale della esposizione adotta tutte le misure
affinche' le tariffe pretese nei riguardi degli Stati partecipanti non siano piu' elevate di quelle pretese nei riguardi degli organizzatori dell'esposizione e, in ogni caso, delle tariffe normali vigenti nella localita'.
1. Salvo disposizioni contrarie esistenti nella legislazione in
vigore nello Stato invitante, non deve essere concesso alcun monopolio di qualsiasi natura, salvo autorizzazione dell'Ufficio, per quanto attiene ai servizi comuni, accordata al momento della registrazione. In tal caso gli organizzatori sono tenuti ad adempiere gli obblighi seguenti:
a) indicare l'esistenza di quel monopolio o di quei monopoli nel regolamento generale della esposizione o nel contratto di partecipazione;
b) assicurare ai partecipanti l'uso dei servizi monopolizzati
alle condizioni abitualmente applicate nello Stato;
c) non limitare in alcun caso i poteri dei commissari generali
nelle loro rispettive sezioni.
2. Il commissario generale della esposizione adotta tutte le misure
affinche' le tariffe pretese nei riguardi degli Stati partecipanti non siano piu' elevate di quelle pretese nei riguardi degli organizzatori dell'esposizione e, in ogni caso, delle tariffe normali vigenti nella localita'.
Art. 21
Articolo 21
Il commissario generale della esposizione adotta tutte le misure
possibili per assicurare l'efficace funzionamento dei servizi di pubblica utilita' all'interno dell'esposizione.
Il commissario generale della esposizione adotta tutte le misure
possibili per assicurare l'efficace funzionamento dei servizi di pubblica utilita' all'interno dell'esposizione.
Art. 22
Articolo 22
Il Governo invitante fa tutto il possibile per facilitare
l'organizzazione della partecipazione degli Stati e dei loro cittadini, in particolare in materia di tariffe di trasporto e relativamente alle condizioni di ammissione delle persone e degli oggetti.
Il Governo invitante fa tutto il possibile per facilitare
l'organizzazione della partecipazione degli Stati e dei loro cittadini, in particolare in materia di tariffe di trasporto e relativamente alle condizioni di ammissione delle persone e degli oggetti.
Art. 23
Articolo 23
1. Il regolamento generale di un'esposizione deve indicare se,
indipendentemente dai certificati di partecipazione che possono essere rilasciati, verranno o meno assegnate delle ricompense ai partecipanti. Nel caso in cui fossero previste delle ricompense, la loro attribuzione puo' essere limitata a certe categorie.
2. Prima dell'apertura dell'esposizione ogni partecipante puo'
dichiarare di rinunciare all'attribuzione delle ricompense.
1. Il regolamento generale di un'esposizione deve indicare se,
indipendentemente dai certificati di partecipazione che possono essere rilasciati, verranno o meno assegnate delle ricompense ai partecipanti. Nel caso in cui fossero previste delle ricompense, la loro attribuzione puo' essere limitata a certe categorie.
2. Prima dell'apertura dell'esposizione ogni partecipante puo'
dichiarare di rinunciare all'attribuzione delle ricompense.
Art. 24
Articolo 24
L'Ufficio Internazionale delle Esposizioni, di cui al titolo
seguente, puo' fissare dei regolamenti che determinino le condizioni generali della composizione e del funzionamento delle giurie ed il modo di attribuzione delle ricompense.
L'Ufficio Internazionale delle Esposizioni, di cui al titolo
seguente, puo' fissare dei regolamenti che determinino le condizioni generali della composizione e del funzionamento delle giurie ed il modo di attribuzione delle ricompense.
Art. 25
Articolo 25
1. Viene istituita un'organizzazione internazionale denominata
"Ufficio Internazionale delle Esposizioni", incaricata di curare e di provvedere all'applicazione della presente Convenzione. I suoi membri sono i Governi delle Parti contraenti. La sede dell'Ufficio e' a Parigi.
2. L'Ufficio possiede personalita' giuridica, ed in particolare la capacita' di stipulare contratti, di acquistare e di vendere beni mobili ed immobili, nonche' di stare in giudizio.
3. L'Ufficio ha la capacita' di concludere accordi, in particolare in materia di privilegi e di immunita' con Stati ed Organizzazioni internazionali per l'esercizio dei compiti che gli sono conferiti dalla presente Convenzione.
4. L'Ufficio e' formato da un'assemblea generale, un presidente,
una commissione esecutiva, dei comitati specializzati, tanti vicepresidenti quanti sono i comitati e un segretario posto sotto l'autorita' di un segretario generale.
1. Viene istituita un'organizzazione internazionale denominata
"Ufficio Internazionale delle Esposizioni", incaricata di curare e di provvedere all'applicazione della presente Convenzione. I suoi membri sono i Governi delle Parti contraenti. La sede dell'Ufficio e' a Parigi.
2. L'Ufficio possiede personalita' giuridica, ed in particolare la capacita' di stipulare contratti, di acquistare e di vendere beni mobili ed immobili, nonche' di stare in giudizio.
3. L'Ufficio ha la capacita' di concludere accordi, in particolare in materia di privilegi e di immunita' con Stati ed Organizzazioni internazionali per l'esercizio dei compiti che gli sono conferiti dalla presente Convenzione.
4. L'Ufficio e' formato da un'assemblea generale, un presidente,
una commissione esecutiva, dei comitati specializzati, tanti vicepresidenti quanti sono i comitati e un segretario posto sotto l'autorita' di un segretario generale.
Art. 26
Articolo 26
L'assemblea generale dell'Ufficio e' composta dai designati dai
governi delle Parti contraenti nel numero da uno a tre delegati per ciascuna Parte.
L'assemblea generale dell'Ufficio e' composta dai designati dai
governi delle Parti contraenti nel numero da uno a tre delegati per ciascuna Parte.
Art. 27
Articolo 27
L'assemblea generale tiene sessioni regolari e puo' anche tenere
delle sessioni straordinarie. Essa delibera su tutte le questioni che per la presente Convenzione sono di competenza dell'Ufficio di cui essa e' la piu' alta autorita', ed in particolare:
a) discute, adotta e pubblica i regolamenti relativi alla
registrazione, alla classificazione e all'organizzazione delle esposizioni internazionali ed al funzionamento dell'Ufficio.
Nei limiti delle disposizioni della presente Convenzione, essa puo'
stabilire regolamenti obbligatori. Essa puo' inoltre stabilire regolamenti tipo che serviranno da guida per l'organizzazione delle esposizioni;
b) fissa il bilancio, controlla ed approva i conti dell'Ufficio;
c) approva i rapporti del segretario generale;
d) crea le commissioni che ritiene utili, designa i membri della
commissione esecutiva e delle altre commissioni e fissa la durata del loro mandato;
e) approva ogni progetto di accordo internazionale previsto
dall'articolo 25 3) della presente Convenzione;
f) adotta i progetti di emendamenti di cui all'articolo 33;
g) designa il segretario generale.
L'assemblea generale tiene sessioni regolari e puo' anche tenere
delle sessioni straordinarie. Essa delibera su tutte le questioni che per la presente Convenzione sono di competenza dell'Ufficio di cui essa e' la piu' alta autorita', ed in particolare:
a) discute, adotta e pubblica i regolamenti relativi alla
registrazione, alla classificazione e all'organizzazione delle esposizioni internazionali ed al funzionamento dell'Ufficio.
Nei limiti delle disposizioni della presente Convenzione, essa puo'
stabilire regolamenti obbligatori. Essa puo' inoltre stabilire regolamenti tipo che serviranno da guida per l'organizzazione delle esposizioni;
b) fissa il bilancio, controlla ed approva i conti dell'Ufficio;
c) approva i rapporti del segretario generale;
d) crea le commissioni che ritiene utili, designa i membri della
commissione esecutiva e delle altre commissioni e fissa la durata del loro mandato;
e) approva ogni progetto di accordo internazionale previsto
dall'articolo 25 3) della presente Convenzione;
f) adotta i progetti di emendamenti di cui all'articolo 33;
g) designa il segretario generale.
Art. 28
Articolo 28
1. Il Governo di ogni Parte contraente, quale che sia il numero dei
suoi delegati, dispone di un voto in seno all'assemblea generale.
Tuttavia, il suo diritto di voto viene sospeso se la totalita' delle quote da esso dovute, in base al successivo articolo 32, supera il totale delle sue quote che si riferiscono all'anno in corso ed all'anno precedente.
2. L'assemblea generale puo' validamente deliberare quando il
numero delle delegazioni presenti alla seduta ed aventi diritto di voto e' costituito almeno dai due terzi di quello delle Parti contraenti con diritto di voto. Se tale quorum non viene raggiunto, essa viene nuovamente convocata sullo stesso ordine del giorno, alla scadenza di almeno un mese. In tal caso, il quorum richiesto viene ridotto alla meta' del numero delle Parti contraenti con diritto di voto.
3. I voti si hanno sulla base della maggioranza delle delegazioni presenti che esprimono il loro voto pro o contro. Tuttavia, nei seguenti casi viene richiesta la maggioranza dei due terzi:
a) adozione di progetti di emendamento della presente
Convenzione;
b) adozione e modifica dei regolamenti;
c) adozione del bilancio e approvazione dell'ammontare delle
quote annue delle Parti contraenti;
d) autorizzazione a modificare le date di apertura e di chiusura di un'esposizione alle condizioni previste dal precedente articolo 4;
e) registrazione di un'esposizione sul territorio di uno Stato
non membro in caso di concorrenza con un'esposizione sul territorio di una Parte contraente;
f) riduzione degli intervalli previsti dall'articolo 5 della
presente Convenzione;
g) accettazione delle riserve ad un emendamento presentate da una
Parte contraente; quando il detto emendamento debba essere adottato, a seconda dei casi, in applicazione dell'articolo 33, alla maggioranza dei quattro quinti o all'unanimita';
h) approvazione di ogni progetto di accordo internazionale;
i) nomina del segretario generale.
1. Il Governo di ogni Parte contraente, quale che sia il numero dei
suoi delegati, dispone di un voto in seno all'assemblea generale.
Tuttavia, il suo diritto di voto viene sospeso se la totalita' delle quote da esso dovute, in base al successivo articolo 32, supera il totale delle sue quote che si riferiscono all'anno in corso ed all'anno precedente.
2. L'assemblea generale puo' validamente deliberare quando il
numero delle delegazioni presenti alla seduta ed aventi diritto di voto e' costituito almeno dai due terzi di quello delle Parti contraenti con diritto di voto. Se tale quorum non viene raggiunto, essa viene nuovamente convocata sullo stesso ordine del giorno, alla scadenza di almeno un mese. In tal caso, il quorum richiesto viene ridotto alla meta' del numero delle Parti contraenti con diritto di voto.
3. I voti si hanno sulla base della maggioranza delle delegazioni presenti che esprimono il loro voto pro o contro. Tuttavia, nei seguenti casi viene richiesta la maggioranza dei due terzi:
a) adozione di progetti di emendamento della presente
Convenzione;
b) adozione e modifica dei regolamenti;
c) adozione del bilancio e approvazione dell'ammontare delle
quote annue delle Parti contraenti;
d) autorizzazione a modificare le date di apertura e di chiusura di un'esposizione alle condizioni previste dal precedente articolo 4;
e) registrazione di un'esposizione sul territorio di uno Stato
non membro in caso di concorrenza con un'esposizione sul territorio di una Parte contraente;
f) riduzione degli intervalli previsti dall'articolo 5 della
presente Convenzione;
g) accettazione delle riserve ad un emendamento presentate da una
Parte contraente; quando il detto emendamento debba essere adottato, a seconda dei casi, in applicazione dell'articolo 33, alla maggioranza dei quattro quinti o all'unanimita';
h) approvazione di ogni progetto di accordo internazionale;
i) nomina del segretario generale.
Art. 29
Articolo 29
1. Il presidente viene eletto dall'assemblea generale a scrutinio segreto per un periodo di due anni fra i delegati dei Governi delle Parti contraenti, ma non rappresenta piu' lo Stato di cui e' cittadino per tutta la durata del proprio mandato. Egli e' rieleggibile.
2. Il presidente convoca e dirige le riunioni dell'assemblea
generale e cura il buon funzionamento dell'Ufficio. In sua assenza, le sue funzioni sono esercitate dal vice-presidente incaricato della Commissione esecutiva o, in sua assenza, da uno degli altri vice-presidenti, nell'ordine della loro elezione.
3. I vice-presidenti sono eletti fra i delegati dei Governi delle Parti contraenti, dall'assemblea generale che determina la natura e la durata del loro mandato e designa in particolare il comitato di cui si occupano.
1. Il presidente viene eletto dall'assemblea generale a scrutinio segreto per un periodo di due anni fra i delegati dei Governi delle Parti contraenti, ma non rappresenta piu' lo Stato di cui e' cittadino per tutta la durata del proprio mandato. Egli e' rieleggibile.
2. Il presidente convoca e dirige le riunioni dell'assemblea
generale e cura il buon funzionamento dell'Ufficio. In sua assenza, le sue funzioni sono esercitate dal vice-presidente incaricato della Commissione esecutiva o, in sua assenza, da uno degli altri vice-presidenti, nell'ordine della loro elezione.
3. I vice-presidenti sono eletti fra i delegati dei Governi delle Parti contraenti, dall'assemblea generale che determina la natura e la durata del loro mandato e designa in particolare il comitato di cui si occupano.
Art. 30
Articolo 30
1. La Commissione esecutiva e' composto da delegati dei Governi di dodici Parti contraenti nel numero di uno per ciascuno di essi.
2. La Commissione esecutiva:
a) redige e tiene aggiornata una classificazione delle attivita' umane suscettibili di figurare in un'esposizione;
b) esamina nani domanda di registrazione di un'esposizione e la sottopone, col suo parere, all'approvazione dell'assemblea generale;
c) adempie i compiti che gli sono affidati dall'assemblea
generale;
d) puo' chiedere il parere di altri comitati.
1. La Commissione esecutiva e' composto da delegati dei Governi di dodici Parti contraenti nel numero di uno per ciascuno di essi.
2. La Commissione esecutiva:
a) redige e tiene aggiornata una classificazione delle attivita' umane suscettibili di figurare in un'esposizione;
b) esamina nani domanda di registrazione di un'esposizione e la sottopone, col suo parere, all'approvazione dell'assemblea generale;
c) adempie i compiti che gli sono affidati dall'assemblea
generale;
d) puo' chiedere il parere di altri comitati.
Art. 31
Articolo 31
1. Il segretario generale, nominato in base alle disposizioni
dell'articolo 28 della presente Convenzione, deve essere cittadino di una delle Parti contraenti.
2. Il segretario generale e' incaricato di gestire gli affari
correnti dell'Ufficio secondo le istruzioni dell'assemblea generale e della Commissione esecutiva. Egli elabora il progetto di bilancio, presenta i conti e sottopone all'assemblea generale dei rapporti relativi alle sue attivita'. Egli rappresenta l'Ufficio, particolarmente in giudizio.
3. L'assemblea generale determina gli altri suoi compiti, gli
obblighi del segretario generale, nonche' il proprio statuto.
1. Il segretario generale, nominato in base alle disposizioni
dell'articolo 28 della presente Convenzione, deve essere cittadino di una delle Parti contraenti.
2. Il segretario generale e' incaricato di gestire gli affari
correnti dell'Ufficio secondo le istruzioni dell'assemblea generale e della Commissione esecutiva. Egli elabora il progetto di bilancio, presenta i conti e sottopone all'assemblea generale dei rapporti relativi alle sue attivita'. Egli rappresenta l'Ufficio, particolarmente in giudizio.
3. L'assemblea generale determina gli altri suoi compiti, gli
obblighi del segretario generale, nonche' il proprio statuto.
Art. 32
Articolo 32
Il bilancio annuo dell'Ufficio viene fissato dall'assemblea
generale alle condizioni previste dal paragrafo 3 dell'articolo 28.
Esso tiene conto delle riserve finanziarie dell'Ufficio, delle riscossioni di ogni genere, nonche' dei saldi debitori e creditori riportati dagli esercizi precedenti. Le spese di ufficio sono coperte da tali fonti e dalle quote delle Parti contraenti secondo il numero delle parti loro spettanti in applicazione delle decisioni dell'assemblea generale.
Il bilancio annuo dell'Ufficio viene fissato dall'assemblea
generale alle condizioni previste dal paragrafo 3 dell'articolo 28.
Esso tiene conto delle riserve finanziarie dell'Ufficio, delle riscossioni di ogni genere, nonche' dei saldi debitori e creditori riportati dagli esercizi precedenti. Le spese di ufficio sono coperte da tali fonti e dalle quote delle Parti contraenti secondo il numero delle parti loro spettanti in applicazione delle decisioni dell'assemblea generale.
Art. 33
Articolo 33
1. Ogni Parte contraente puo' proporre un progetto di modifica della presente Convenzione. Il testo del detto progetto e le ragioni che l'hanno motivato sono indirizzati al segretario generale che li comunica nel piu' breve termine alle altre Parti contraenti.
2. Il progetto di modifica proposto viene iscritto all'ordine del giorno della sessione straordinaria dell'assemblea generale che ha luogo almeno tre mesi dopo la data della sua comunicazione da parte del segretario generale.
3. Ogni progetto di emendamento adottato dall'assemblea generale alle condizioni previste dal paragrafo precedente e dall'articolo 28 viene sottoposto dal Governo della Repubblica francese all'accettazione di tutte le Parti contraenti. Esso entra in vigore nei confronti di tutte queste Parti alla data in cui i quattro quinti di esse hanno notificato la propria accettazione al Governo della Repubblica francese. Tuttavia, in deroga alle disposizioni che precedono, ogni progetto di modifica al presente paragrafo, all'articolo 16 relativo al regime doganale, o all'allegato previsto dal detto articolo non entra in vigore che alla data in cui tutte le Parti contraenti hanno notificato la loro accettazione al Governo della Repubblica francese.
4. Ogni Parte contraente che desideri formulare una riserva inviando la sua accettazione di un emendamento, rende noti all'Ufficio i termini della riserva prevista. L'assemblea generale delibera circa l'ammissibilita' di tale riserva. L'assemblea generale deve accogliere favorevolmente le riserve che mirano a salvaguardare delle situazioni acquisite in materia di esposizione e respingere quelle che avrebbero l'effetto di creare delle situazioni di privilegio. Se la riserva viene accettata, la Parte che l'aveva presentata figura fra quelle che vengono ritenute aver accettato l'emendamento con il calcolo della maggioranza dei quattro quinti summenzionati. Se essa viene respinta, la Parte che l'aveva presentata deve optare tra il rifiuto dell'emendamento o la sua accettazione senza riserva.
5. Quando l'emendamento entra in vigore alle condizioni previste dal terzo paragrafo del presente articolo, ogni Parte contraente che ha rifiutato di accettarlo puo', se lo ritiene vantaggioso, valersi delle disposizioni dell'articolo 37.
1. Ogni Parte contraente puo' proporre un progetto di modifica della presente Convenzione. Il testo del detto progetto e le ragioni che l'hanno motivato sono indirizzati al segretario generale che li comunica nel piu' breve termine alle altre Parti contraenti.
2. Il progetto di modifica proposto viene iscritto all'ordine del giorno della sessione straordinaria dell'assemblea generale che ha luogo almeno tre mesi dopo la data della sua comunicazione da parte del segretario generale.
3. Ogni progetto di emendamento adottato dall'assemblea generale alle condizioni previste dal paragrafo precedente e dall'articolo 28 viene sottoposto dal Governo della Repubblica francese all'accettazione di tutte le Parti contraenti. Esso entra in vigore nei confronti di tutte queste Parti alla data in cui i quattro quinti di esse hanno notificato la propria accettazione al Governo della Repubblica francese. Tuttavia, in deroga alle disposizioni che precedono, ogni progetto di modifica al presente paragrafo, all'articolo 16 relativo al regime doganale, o all'allegato previsto dal detto articolo non entra in vigore che alla data in cui tutte le Parti contraenti hanno notificato la loro accettazione al Governo della Repubblica francese.
4. Ogni Parte contraente che desideri formulare una riserva inviando la sua accettazione di un emendamento, rende noti all'Ufficio i termini della riserva prevista. L'assemblea generale delibera circa l'ammissibilita' di tale riserva. L'assemblea generale deve accogliere favorevolmente le riserve che mirano a salvaguardare delle situazioni acquisite in materia di esposizione e respingere quelle che avrebbero l'effetto di creare delle situazioni di privilegio. Se la riserva viene accettata, la Parte che l'aveva presentata figura fra quelle che vengono ritenute aver accettato l'emendamento con il calcolo della maggioranza dei quattro quinti summenzionati. Se essa viene respinta, la Parte che l'aveva presentata deve optare tra il rifiuto dell'emendamento o la sua accettazione senza riserva.
5. Quando l'emendamento entra in vigore alle condizioni previste dal terzo paragrafo del presente articolo, ogni Parte contraente che ha rifiutato di accettarlo puo', se lo ritiene vantaggioso, valersi delle disposizioni dell'articolo 37.
Art. 34
Articolo 34
1. Ogni controversia fra due o piu' Parti contraenti circa
l'applicazione o l'interpretazione della presente Convenzione che non possa essere composta dalle autorita' investite dei poteri decisionali sara' oggetto, in applicazione della presente Convenzione, di negoziati fra le Parti in causa.
2. Se tali negoziati non risulteranno da un accordo a breve
termine, una delle Parti si rivolgera' al presidente dell'Ufficio chiedendogli di designare un conciliatore. Se il conciliatore non riuscira' ad ottenere l'accordo delle Parti in causa su di una soluzione, egli lo constatera' e definira' in un suo rapporto al presidente la natura e la portata della disputa.
3. Quando sara' cosi' constatato un disaccordo, la controversia
diverra' oggetto di arbitrato. A tal fine una delle Parti rivolgera', entro un termine di due mesi a partire dalla comunicazione del rapporto alle Parti in causa, al segretario generale dell'Ufficio una richiesta di arbitrato menzionando l'arbitro da essa scelto. L'altra o le altre Parti in causa dovranno designare, ciascuna, entro un termine di due mesi, il loro rispettivo arbitro. In mancanza di cio', una delle Parti si rivolgera' al presidente della Corte internazionale di Giustizia chiedendogli di designare l'arbitro o gli arbitri.
Quando piu' Parti fanno causa comune, esse devono essere
considerate una sola per l'applicazione delle disposizioni del paragrafo precedente. In caso di dubbio, il segretario generale decide.
Gli arbitri designeranno a loro volta un arbitro supremo. Se gli
arbitri non riusciranno ad accordarsi su tale scelta entro un termine di due mesi, vi provvedera' il presidente della Corte internazionale di Giustizia, investito da una delle Parti.
4. Il collegio arbitrale rendera' la propria decisione a
maggioranza dei suoi membri, il voto dell'arbitro supremo essendo preponderante in caso di parita' di voti. Tale decisione arbitrale sara' applicata a tutte le Parti in causa, definitivamente e senza possibilita' di ricorso.
5. Ogni Stato potra', al momento in cui firmera' o ratifichera' la presente Convenzione o aderira' ad essa, dichiarare che non si considera vincolato dalle disposizioni dei precedenti paragrafi 3 e 4. Le altre Parti contraenti non saranno vincolate dalle dette disposizioni nei confronti di ogni Stato che abbia formulato una tale riserva.
6. Ogni Parte contraente che avra' formulato una riserva
conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente, potra' in ogni momento ritirare tale riserva mediante notifica indirizzata al Governo depositario.
1. Ogni controversia fra due o piu' Parti contraenti circa
l'applicazione o l'interpretazione della presente Convenzione che non possa essere composta dalle autorita' investite dei poteri decisionali sara' oggetto, in applicazione della presente Convenzione, di negoziati fra le Parti in causa.
2. Se tali negoziati non risulteranno da un accordo a breve
termine, una delle Parti si rivolgera' al presidente dell'Ufficio chiedendogli di designare un conciliatore. Se il conciliatore non riuscira' ad ottenere l'accordo delle Parti in causa su di una soluzione, egli lo constatera' e definira' in un suo rapporto al presidente la natura e la portata della disputa.
3. Quando sara' cosi' constatato un disaccordo, la controversia
diverra' oggetto di arbitrato. A tal fine una delle Parti rivolgera', entro un termine di due mesi a partire dalla comunicazione del rapporto alle Parti in causa, al segretario generale dell'Ufficio una richiesta di arbitrato menzionando l'arbitro da essa scelto. L'altra o le altre Parti in causa dovranno designare, ciascuna, entro un termine di due mesi, il loro rispettivo arbitro. In mancanza di cio', una delle Parti si rivolgera' al presidente della Corte internazionale di Giustizia chiedendogli di designare l'arbitro o gli arbitri.
Quando piu' Parti fanno causa comune, esse devono essere
considerate una sola per l'applicazione delle disposizioni del paragrafo precedente. In caso di dubbio, il segretario generale decide.
Gli arbitri designeranno a loro volta un arbitro supremo. Se gli
arbitri non riusciranno ad accordarsi su tale scelta entro un termine di due mesi, vi provvedera' il presidente della Corte internazionale di Giustizia, investito da una delle Parti.
4. Il collegio arbitrale rendera' la propria decisione a
maggioranza dei suoi membri, il voto dell'arbitro supremo essendo preponderante in caso di parita' di voti. Tale decisione arbitrale sara' applicata a tutte le Parti in causa, definitivamente e senza possibilita' di ricorso.
5. Ogni Stato potra', al momento in cui firmera' o ratifichera' la presente Convenzione o aderira' ad essa, dichiarare che non si considera vincolato dalle disposizioni dei precedenti paragrafi 3 e 4. Le altre Parti contraenti non saranno vincolate dalle dette disposizioni nei confronti di ogni Stato che abbia formulato una tale riserva.
6. Ogni Parte contraente che avra' formulato una riserva
conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente, potra' in ogni momento ritirare tale riserva mediante notifica indirizzata al Governo depositario.
Art. 35
Articolo 35
La presente Convenzione e' aperta, da un lato, all'adesione di ogni
Stato, membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o non membro dell'ONU ma che sia Parte dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia, o che sia membro di una istituzione specializzata delle Nazioni Unite, o che sia membro dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica, e, dall'altro, di ogni altro Stato la cui richiesta di adesione sia approvata con la maggioranza dei due terzi delle Parti contraenti con diritto di voto all'assemblea generale dell'Ufficio. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il Governo della Repubblica francese ed hanno efficacia alla data del loro deposito.
La presente Convenzione e' aperta, da un lato, all'adesione di ogni
Stato, membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o non membro dell'ONU ma che sia Parte dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia, o che sia membro di una istituzione specializzata delle Nazioni Unite, o che sia membro dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica, e, dall'altro, di ogni altro Stato la cui richiesta di adesione sia approvata con la maggioranza dei due terzi delle Parti contraenti con diritto di voto all'assemblea generale dell'Ufficio. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il Governo della Repubblica francese ed hanno efficacia alla data del loro deposito.
Art. 36
Articolo 36
Il Governo della Repubblica francese notifica ai Governi degli
Stati Parti della presente Convenzione nonche' all'Ufficio Internazionale delle Esposizioni:
a) l'entrata in vigore degli emendamenti, conformemente
all'articolo 33;
b) le adesioni, conformemente all'articolo 35;
c) le denunce, in conformita' dell'articolo 37;
d) le riserve formulate in applicazione del paragrafo 5
dell'articolo 34;
e) l'eventuale scadenza della Convenzione.
Il Governo della Repubblica francese notifica ai Governi degli
Stati Parti della presente Convenzione nonche' all'Ufficio Internazionale delle Esposizioni:
a) l'entrata in vigore degli emendamenti, conformemente
all'articolo 33;
b) le adesioni, conformemente all'articolo 35;
c) le denunce, in conformita' dell'articolo 37;
d) le riserve formulate in applicazione del paragrafo 5
dell'articolo 34;
e) l'eventuale scadenza della Convenzione.
Art. 37
Articolo 37
1. Ogni Parte contraente puo' denunciare la presente Convenzione
mediante notifica scritta al Governo della Repubblica francese.
2. Tale denuncia ha efficacia un anno dopo la data di ricevimento della notifica.
3. La presente Convenzione viene a scadere se, a seguito di
denunce, il numero delle Parti contraenti viene ridotto a meno di sette.
Subordinatamente ad ogni accordo che potrebbe essere concluso fra le Parti contraenti circa lo scioglimento dell'Ufficio, il Segretario generale sara' incaricato delle questioni relative alla liquidazione.
L'attivo sara' ripartito fra le Parti contraenti in base alle quote versate da quando esse sono divenute Parti della presente Convenzione. Se esista un passivo, questo sara' assunto dalle stesse Parti in base alle quote fissate per l'esercizio finanziario in corso.
FATTO a Parigi, il 30 novembre 1972.
(Seguono le firme).
1. Ogni Parte contraente puo' denunciare la presente Convenzione
mediante notifica scritta al Governo della Repubblica francese.
2. Tale denuncia ha efficacia un anno dopo la data di ricevimento della notifica.
3. La presente Convenzione viene a scadere se, a seguito di
denunce, il numero delle Parti contraenti viene ridotto a meno di sette.
Subordinatamente ad ogni accordo che potrebbe essere concluso fra le Parti contraenti circa lo scioglimento dell'Ufficio, il Segretario generale sara' incaricato delle questioni relative alla liquidazione.
L'attivo sara' ripartito fra le Parti contraenti in base alle quote versate da quando esse sono divenute Parti della presente Convenzione. Se esista un passivo, questo sara' assunto dalle stesse Parti in base alle quote fissate per l'esercizio finanziario in corso.
FATTO a Parigi, il 30 novembre 1972.
(Seguono le firme).
Allegato
Art. 1
ALLEGATO
ALLA CONVENZIONE SULLE ESPOSIZIONI INTERNAZIONALI, FIRMATA A PARIGI IL 22 NOVEMBRE 1928, MODIFICATA E COMPLETATA DAI PROTOCOLLI DEL 10 MAGGIO 1948, DEL 16 NOVEMBRE 1966 E DEL 30 NOVEMBRE 1972
REGIME DOGANALE PER L'IMPORTAZIONE DI ARTICOLI DA PARTE DEI PARTECIPANTI ALLE ESPOSIZIONI INTERNAZIONALI
Articolo 1
Definizioni
Per l'applicazione del presente Allegato si intende per:
a) "Diritti all'importazione", i diritti di dogana e tutti gli
altri diritti e tasse riscossi all'importazione o in occasione dell'importazione, nonche' tutti i diritti di accisa e tasse interne di cui sono passibili le merci importate, ad esclusione tuttavia dei canoni e delle imposte che sono limitati al costo approssimativo dei servizi resi e che non costituiscono una protezione indiretta dei prodotti nazionali o delle tasse di carattere fiscale all'importazione.
b) "Ammissione temporanea" l'importazione temporanea in esenzione da diritti all'importazione, senza divieti ne' restrizioni di importazione, a condizione di riesportazione.
ALLA CONVENZIONE SULLE ESPOSIZIONI INTERNAZIONALI, FIRMATA A PARIGI IL 22 NOVEMBRE 1928, MODIFICATA E COMPLETATA DAI PROTOCOLLI DEL 10 MAGGIO 1948, DEL 16 NOVEMBRE 1966 E DEL 30 NOVEMBRE 1972
REGIME DOGANALE PER L'IMPORTAZIONE DI ARTICOLI DA PARTE DEI PARTECIPANTI ALLE ESPOSIZIONI INTERNAZIONALI
Articolo 1
Definizioni
Per l'applicazione del presente Allegato si intende per:
a) "Diritti all'importazione", i diritti di dogana e tutti gli
altri diritti e tasse riscossi all'importazione o in occasione dell'importazione, nonche' tutti i diritti di accisa e tasse interne di cui sono passibili le merci importate, ad esclusione tuttavia dei canoni e delle imposte che sono limitati al costo approssimativo dei servizi resi e che non costituiscono una protezione indiretta dei prodotti nazionali o delle tasse di carattere fiscale all'importazione.
b) "Ammissione temporanea" l'importazione temporanea in esenzione da diritti all'importazione, senza divieti ne' restrizioni di importazione, a condizione di riesportazione.
Art. 2
Articolo 2
Godono dell'ammissione temporanea:
a) le merci destinate ad essere esposte o ad essere oggetto di
prove durante l'esposizione;
b) le merci destinate ad essere utilizzate per le presentazioni dei prodotti stranieri, quali:
i) le merci necessarie alle prove di macchine o apparecchi
stranieri esposti;
ii) i materiali di costruzione, anche allo stato grezzo, il
materiale ornamentale o da arredo, l'attrezzatura elettrica per i padiglioni e gli stands stranieri dell'esposizione, nonche' per i locali utilizzati dal Commissario generale di Sezione di un paese straniero partecipante;
iii) gli utensili, il materiale utilizzato per la costruzione e
i mezzi di trasporto, necessari ai lavori dell'esposizione;
iv) il materiale pubblicitario o dimostrativo destinato
manifestamente ad essere utilizzato a scopo pubblicitario per le merci straniere presentate all'esposizione, quale le registrazioni sonore, film e diapositive, nonche' l'apparecchiatura necessaria alla loro utilizzazione.
c) il materiale, ivi comprese le installazioni per
l'interpretazione, gli apparecchi di registrazione del suono e i film a carattere educativo, scientifico o culturale, destinato ad essere utilizzato in occasione dell'esposizione.
Godono dell'ammissione temporanea:
a) le merci destinate ad essere esposte o ad essere oggetto di
prove durante l'esposizione;
b) le merci destinate ad essere utilizzate per le presentazioni dei prodotti stranieri, quali:
i) le merci necessarie alle prove di macchine o apparecchi
stranieri esposti;
ii) i materiali di costruzione, anche allo stato grezzo, il
materiale ornamentale o da arredo, l'attrezzatura elettrica per i padiglioni e gli stands stranieri dell'esposizione, nonche' per i locali utilizzati dal Commissario generale di Sezione di un paese straniero partecipante;
iii) gli utensili, il materiale utilizzato per la costruzione e
i mezzi di trasporto, necessari ai lavori dell'esposizione;
iv) il materiale pubblicitario o dimostrativo destinato
manifestamente ad essere utilizzato a scopo pubblicitario per le merci straniere presentate all'esposizione, quale le registrazioni sonore, film e diapositive, nonche' l'apparecchiatura necessaria alla loro utilizzazione.
c) il materiale, ivi comprese le installazioni per
l'interpretazione, gli apparecchi di registrazione del suono e i film a carattere educativo, scientifico o culturale, destinato ad essere utilizzato in occasione dell'esposizione.
Art. 3
Articolo 3
Le facilitazioni di cui all'articolo, 2 del presente Allegato sono accordate a condizione che:
a) le merci possano essere identificate al momento della
riesportazione;
b) il Commissario generale di Sezione del paese partecipante
garantisca senza deposito di denaro il pagamento dei diritti all'importazione che colpiscano le merci che non fossero riesportate dopo la chiusura dell'esposizione nei termini fissati; possono essere ammesse altre garanzie previste dalle leggi del paese, a richiesta degli espositori (ad esempio il "carnet ATA" istituito dalla Convenzione del Consiglio di Cooperazione doganale del 6 dicembre 1961);
c) le autorita' doganali del paese di importazione temporanea
ritengano che le condizioni imposte dal presente Allegato siano soddisfatte.
Le facilitazioni di cui all'articolo, 2 del presente Allegato sono accordate a condizione che:
a) le merci possano essere identificate al momento della
riesportazione;
b) il Commissario generale di Sezione del paese partecipante
garantisca senza deposito di denaro il pagamento dei diritti all'importazione che colpiscano le merci che non fossero riesportate dopo la chiusura dell'esposizione nei termini fissati; possono essere ammesse altre garanzie previste dalle leggi del paese, a richiesta degli espositori (ad esempio il "carnet ATA" istituito dalla Convenzione del Consiglio di Cooperazione doganale del 6 dicembre 1961);
c) le autorita' doganali del paese di importazione temporanea
ritengano che le condizioni imposte dal presente Allegato siano soddisfatte.
Art. 4
Articolo 4
Fintanto che godono delle facilitazioni previste dal presente
Allegato e se le leggi ed i regolamenti del paese di importazione temporanea lo permettono, le merci poste in ammissione temporanea non possono essere date in prestito ne' in affitto o utilizzate dietro retribuzione, ne' trasportate fuori dal luogo della esposizione. Esse devono essere riesportate nel piu' breve termine e non oltre tre mesi dalla chiusura dell'esposizione. Le autorita' doganali possono dilazionare, per ragioni valide, tale periodo nei limiti prescritti dalle leggi e dai regolamenti del paese di importazione temporanea.
Fintanto che godono delle facilitazioni previste dal presente
Allegato e se le leggi ed i regolamenti del paese di importazione temporanea lo permettono, le merci poste in ammissione temporanea non possono essere date in prestito ne' in affitto o utilizzate dietro retribuzione, ne' trasportate fuori dal luogo della esposizione. Esse devono essere riesportate nel piu' breve termine e non oltre tre mesi dalla chiusura dell'esposizione. Le autorita' doganali possono dilazionare, per ragioni valide, tale periodo nei limiti prescritti dalle leggi e dai regolamenti del paese di importazione temporanea.
Art. 5
Articolo 5
a) Nonostante l'obbligo di riesportazione previsto dall'articolo 4,
non e' richiesta la riesportazione di merci deperibili o gravemente danneggiate o di scarso valore, purche' dette merci siano, a seconda della decisione delle autorita' doganali:
i) sottoposte ai diritti d'importazione dovuti in contanti o
ii) cedute, libere da ogni spesa, all'erario del paese
d'importazione temporanea o
iii) distrutte, sotto controllo ufficiale, senza che possano
risultarne spese per l'erario del paese d'importazione temporanea.
Tuttavia l'obbligo di riesportazione non si applica alle merci di ogni natura la cui distruzione richiesta dal Commissario generale di Sezione interessato sia effettuata sotto controllo ufficiale e senza che possano risultarne spese per l'erario del paese di importazione temporanea.
b) Le merci poste in ammissione temporanea possono ricevere una
destinazione diversa dalla riesportazione, ed in particolare essere ammesse al consumo interno, con la riserva che siano soddisfatte le condizioni e le formalita' che sarebbero applicate in base alle leggi ed ai regolamenti del paese d'importazione temporanea se esse fossero importate direttamente dall'estero.
a) Nonostante l'obbligo di riesportazione previsto dall'articolo 4,
non e' richiesta la riesportazione di merci deperibili o gravemente danneggiate o di scarso valore, purche' dette merci siano, a seconda della decisione delle autorita' doganali:
i) sottoposte ai diritti d'importazione dovuti in contanti o
ii) cedute, libere da ogni spesa, all'erario del paese
d'importazione temporanea o
iii) distrutte, sotto controllo ufficiale, senza che possano
risultarne spese per l'erario del paese d'importazione temporanea.
Tuttavia l'obbligo di riesportazione non si applica alle merci di ogni natura la cui distruzione richiesta dal Commissario generale di Sezione interessato sia effettuata sotto controllo ufficiale e senza che possano risultarne spese per l'erario del paese di importazione temporanea.
b) Le merci poste in ammissione temporanea possono ricevere una
destinazione diversa dalla riesportazione, ed in particolare essere ammesse al consumo interno, con la riserva che siano soddisfatte le condizioni e le formalita' che sarebbero applicate in base alle leggi ed ai regolamenti del paese d'importazione temporanea se esse fossero importate direttamente dall'estero.
Art. 6
Articolo 6
I prodotti ottenuti accessoriamente nel corso dell'esposizione, a partire dalle merci importate temporaneamente, in occasione della dimostrazione di macchine o di apparecchi esposti, sono soggetti alle disposizioni degli articoli 4 e 5 del presente Allegato, nello stesso modo che se fossero stati posti in ammissione temporanea, subordinatamente alle disposizioni dell'articolo 7.
I prodotti ottenuti accessoriamente nel corso dell'esposizione, a partire dalle merci importate temporaneamente, in occasione della dimostrazione di macchine o di apparecchi esposti, sono soggetti alle disposizioni degli articoli 4 e 5 del presente Allegato, nello stesso modo che se fossero stati posti in ammissione temporanea, subordinatamente alle disposizioni dell'articolo 7.
Art. 7
Articolo 7
I diritti d'importazione non sono riscossi, i divieti o le
restrizioni all'importazione non sono applicati e, se e' stata accordata l'ammissione temporanea, non e' richiesta la riesportazione nei casi seguenti, purche' il valore globale e la quantita' delle merci siano ragionevoli, secondo il parere delle autorita' doganali del paese d'importazione tenuto conto della natura dell'esposizione, del numero dei visitatori e dell'importanza della partecipazione dell'espositore:
a) campioncini (diversi da bevande alcoliche, tabacco e
combustibili) rappresentativi di merci straniere esposte all'esposizione, ivi compresi i campioni di prodotti alimentari e di bevande, importati come tali o ottenuti all'esposizione da merci importate sciolte, purche':
i) si tratti di prodotti stranieri forniti gratuitamente e che servano unicamente a distribuzioni gratuite al pubblico durante l'esposizione per essere utilizzati o consumati dalle persone alle quali saranno stati distribuiti;
ii) tali prodotti siano identificabili come campioni a
carattere pubblicitario e non rappresentino che uno scarso valore unitario;
iii) non si prestino ad essere commercializzati e siano, ove
occorra, preparati in quantita' nettamente inferiori a quelle contenute nel piu' piccolo imballaggio venduto al dettaglio;
iv) i campioni di prodotti alimentari e di bevande che non sono
distribuiti negli imballaggi di cui al precedente sottoparagrafo, siano consumati nell'esposizione.
b) Campioni importati che sono utilizzati o consumati dai membri delle giurie dell'esposizione per apprezzare e giudicare gli oggetti esposti, subordinatamente al rilascio di un attestato da parte del Commissario generale di Sezione, che citi la natura e la quantita' degli oggetti consumati nel corso di tale apprezzamento o giudizio.
c) Merci importate unicamente in vista della loro dimostrazione, o per la dimostrazione di macchine o apparecchi stranieri presentati all'esposizione, e che sono consumate o distrutte nel corso di tali dimostrazioni.
d) Opuscoli, cataloghi, prospetti, listini dei prezzi correnti, manifesti, calendari (illustrati o meno), e fotografie senza cornici, destinati manifestamente ed essere utilizzati a scopo pubblicitario per Se merci straniere presentate all'esposizione, purche' si tratti di prodotti stranieri forniti gratuitamente e che servano unicamente a distribuzioni gratuite al pubblico sul luogo dell'esposizione.
I diritti d'importazione non sono riscossi, i divieti o le
restrizioni all'importazione non sono applicati e, se e' stata accordata l'ammissione temporanea, non e' richiesta la riesportazione nei casi seguenti, purche' il valore globale e la quantita' delle merci siano ragionevoli, secondo il parere delle autorita' doganali del paese d'importazione tenuto conto della natura dell'esposizione, del numero dei visitatori e dell'importanza della partecipazione dell'espositore:
a) campioncini (diversi da bevande alcoliche, tabacco e
combustibili) rappresentativi di merci straniere esposte all'esposizione, ivi compresi i campioni di prodotti alimentari e di bevande, importati come tali o ottenuti all'esposizione da merci importate sciolte, purche':
i) si tratti di prodotti stranieri forniti gratuitamente e che servano unicamente a distribuzioni gratuite al pubblico durante l'esposizione per essere utilizzati o consumati dalle persone alle quali saranno stati distribuiti;
ii) tali prodotti siano identificabili come campioni a
carattere pubblicitario e non rappresentino che uno scarso valore unitario;
iii) non si prestino ad essere commercializzati e siano, ove
occorra, preparati in quantita' nettamente inferiori a quelle contenute nel piu' piccolo imballaggio venduto al dettaglio;
iv) i campioni di prodotti alimentari e di bevande che non sono
distribuiti negli imballaggi di cui al precedente sottoparagrafo, siano consumati nell'esposizione.
b) Campioni importati che sono utilizzati o consumati dai membri delle giurie dell'esposizione per apprezzare e giudicare gli oggetti esposti, subordinatamente al rilascio di un attestato da parte del Commissario generale di Sezione, che citi la natura e la quantita' degli oggetti consumati nel corso di tale apprezzamento o giudizio.
c) Merci importate unicamente in vista della loro dimostrazione, o per la dimostrazione di macchine o apparecchi stranieri presentati all'esposizione, e che sono consumate o distrutte nel corso di tali dimostrazioni.
d) Opuscoli, cataloghi, prospetti, listini dei prezzi correnti, manifesti, calendari (illustrati o meno), e fotografie senza cornici, destinati manifestamente ed essere utilizzati a scopo pubblicitario per Se merci straniere presentate all'esposizione, purche' si tratti di prodotti stranieri forniti gratuitamente e che servano unicamente a distribuzioni gratuite al pubblico sul luogo dell'esposizione.
Art. 8
Articolo 8
Non sono riscossi i diritti d'importazione, non sono applicati i
divieti o le restrizioni all'importazione e, ove sia stata accordata l'ammissione temporanea, non e' richiesta la riesportazione nei seguenti casi:
a) prodotti che sono importati ed utilizzati per la costruzione, la sistemazione, la decorazione, l'animazione e l'ambientazione delle presentazioni straniere all'esposizione (vernici, colori, carte da parati, liquidi vaporizzati, articoli per fuochi d'artificio, semi o piantine, ecc.) distrutti per il fatto stesso della loro utilizzazione;
b) cataloghi, opuscoli, manifesti e altri stampati ufficiali,
illustrati o meno, che sono pubblicati dai paesi partecipanti alla esposizione;
c) disegni, piante, fascicoli, archivi, moduli e altri documenti destinati ad essere utilizzati come tali nell'esposizione.
Non sono riscossi i diritti d'importazione, non sono applicati i
divieti o le restrizioni all'importazione e, ove sia stata accordata l'ammissione temporanea, non e' richiesta la riesportazione nei seguenti casi:
a) prodotti che sono importati ed utilizzati per la costruzione, la sistemazione, la decorazione, l'animazione e l'ambientazione delle presentazioni straniere all'esposizione (vernici, colori, carte da parati, liquidi vaporizzati, articoli per fuochi d'artificio, semi o piantine, ecc.) distrutti per il fatto stesso della loro utilizzazione;
b) cataloghi, opuscoli, manifesti e altri stampati ufficiali,
illustrati o meno, che sono pubblicati dai paesi partecipanti alla esposizione;
c) disegni, piante, fascicoli, archivi, moduli e altri documenti destinati ad essere utilizzati come tali nell'esposizione.
Art. 9
Articolo 9
a) All'entrata come all'uscita, la verifica e lo sdoganamento delle
merci che saranno o che sono state presentate o utilizzate in un'esposizione sono effettuati, in tutti i casi in cui cio' sia possibile ed opportuno, sul luogo di tale esposizione.
b) Ogni Parte contraente cerchera' in tutti i casi in cui lo
riterra' utile, tenuto conto dell'importanza dell'esposizione, di aprire per un periodo ragionevole un ufficio doganale sul luogo dell'esposizione organizzata sul proprio territorio.
c) La riesportazione di merci poste in ammissione temporanea puo' effettuarsi in una o piu' riprese e da ogni ufficio doganale aperto a tali operazioni, anche se si tratta di un ufficio diverso dall'ufficio di importazione, a meno che l'importatore non si impegni, allo scopo di godere di una procedura semplificata, a riesportare le merci a mezzo dell'ufficio d'importazione.
a) All'entrata come all'uscita, la verifica e lo sdoganamento delle
merci che saranno o che sono state presentate o utilizzate in un'esposizione sono effettuati, in tutti i casi in cui cio' sia possibile ed opportuno, sul luogo di tale esposizione.
b) Ogni Parte contraente cerchera' in tutti i casi in cui lo
riterra' utile, tenuto conto dell'importanza dell'esposizione, di aprire per un periodo ragionevole un ufficio doganale sul luogo dell'esposizione organizzata sul proprio territorio.
c) La riesportazione di merci poste in ammissione temporanea puo' effettuarsi in una o piu' riprese e da ogni ufficio doganale aperto a tali operazioni, anche se si tratta di un ufficio diverso dall'ufficio di importazione, a meno che l'importatore non si impegni, allo scopo di godere di una procedura semplificata, a riesportare le merci a mezzo dell'ufficio d'importazione.
Art. 10
Articolo 10
Le disposizioni che precedono non sono di ostacolo
all'applicazione:
a) di maggiori facilitazioni che alcune Parti contraenti
accordano o accorderebbero sia con disposizioni unilaterali, che in base ad accordi bilaterali o multilaterali;
b) dei regolamenti nazionali o convenzionali non doganali
concernenti l'organizzazione dell'esposizione;
c) dei divieti e delle restrizioni risultanti dalle leggi e dai regolamenti nazionali e basati su considerazioni di moralita' e di ordine pubblico, di sicurezza pubblica, di igiene o di sanita' pubbliche o su considerazioni di ordine veterinario o fitopatologico, o riferentisi alla protezione dei brevetti, marchi di fabbrica e diritti di autore e di riproduzione.
Le disposizioni che precedono non sono di ostacolo
all'applicazione:
a) di maggiori facilitazioni che alcune Parti contraenti
accordano o accorderebbero sia con disposizioni unilaterali, che in base ad accordi bilaterali o multilaterali;
b) dei regolamenti nazionali o convenzionali non doganali
concernenti l'organizzazione dell'esposizione;
c) dei divieti e delle restrizioni risultanti dalle leggi e dai regolamenti nazionali e basati su considerazioni di moralita' e di ordine pubblico, di sicurezza pubblica, di igiene o di sanita' pubbliche o su considerazioni di ordine veterinario o fitopatologico, o riferentisi alla protezione dei brevetti, marchi di fabbrica e diritti di autore e di riproduzione.
Art. 11
Articolo 11
Per l'applicazione del presente Allegato i territori dei paesi
contraenti che formano un'Unione doganale od economica possono essere considerati come un solo territorio.
Per l'applicazione del presente Allegato i territori dei paesi
contraenti che formano un'Unione doganale od economica possono essere considerati come un solo territorio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 giugno 1978
LEONE ANDREOTTI - FORLANI - MALFATTI - DONAT-CATTIN - OSSOLA - ANTONIOZZI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Protocole
PROTOCOLE
PORTANT MODIFICATION DE LA CONVENTION SIGNEE A PARIS LE 22 NOVEMBRE 1928 CONCERNANT LES EXPOSITIONS INTERNATIONALES
Parte di provvedimento in formato grafico
APPENDICE
CONVENTION CONCERNANT LES EXPOSITIONS INTERNATIONALES SIGNEE A PARIS LE 22 NOVEMBRE 1928, MODIFIEE ET COMPLETEE PAR LES PROTOCOLES DES 10 MAI 1948, 16 NOVEMBRE 1966 ET 30 NOVEMBRE 1972
Parte di provvedimento in formato grafico
ANNEXE
A LA CONVENTION SIGNEE A PARIS LE 22 NOVEMBRE 1928 CONCERNANT LES EXPOSITIONS INTERNATIONALES, MODIFIEE ET COMPLETEE PAR LES PROTOCOLES DU 10 MAI 1948, DU 16 NOVEMBRE 1966 ET DU 30 NOVEMBRE 1972
Parte di provvedimento in formato grafico
PORTANT MODIFICATION DE LA CONVENTION SIGNEE A PARIS LE 22 NOVEMBRE 1928 CONCERNANT LES EXPOSITIONS INTERNATIONALES
Parte di provvedimento in formato grafico
APPENDICE
CONVENTION CONCERNANT LES EXPOSITIONS INTERNATIONALES SIGNEE A PARIS LE 22 NOVEMBRE 1928, MODIFIEE ET COMPLETEE PAR LES PROTOCOLES DES 10 MAI 1948, 16 NOVEMBRE 1966 ET 30 NOVEMBRE 1972
Parte di provvedimento in formato grafico
ANNEXE
A LA CONVENTION SIGNEE A PARIS LE 22 NOVEMBRE 1928 CONCERNANT LES EXPOSITIONS INTERNATIONALES, MODIFIEE ET COMPLETEE PAR LES PROTOCOLES DU 10 MAI 1948, DU 16 NOVEMBRE 1966 ET DU 30 NOVEMBRE 1972
Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo-art. I
TRADUZIONE NON UFFICIALE
N. B. - Il testo facente fede e' unicamente quello in lingua francese.
PROTOCOLLO
RECANTE MODIFICHE ALLA CONVENZIONE FIRMATA A PARIGI IL 22 NOVEMBRE 1928 CONCERNENTE LE ESPOSIZIONI INTERNAZIONALI
Le Parti della presente Convenzione,
Considerando che le norme e le procedure instaurate dalla
Convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, modificata e completata dai protocolli del 10 maggio 1948 e del 16 novembre 1966, si sono rivelate utili e necessarie agli organizzatori di tali esposizioni come agli Stati partecipanti,
Desiderose di adeguare alle condizioni dell'attivita' moderna le
dette norme e procedure, nonche' quelle concernenti l'Organizzazione incaricata di vigilare alla sua applicazione e di riunire tali disposizioni in un unico strumento che deve sostituire la Convenzione del 1928,
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo I
Il presente protocollo ha per oggetto:
a) di modificare le norme e procedure concernenti le esposizioni internazionali;
b) di modificare le disposizioni concernenti le attivita'
dell'Ufficio Internazionale delle Esposizioni.
N. B. - Il testo facente fede e' unicamente quello in lingua francese.
PROTOCOLLO
RECANTE MODIFICHE ALLA CONVENZIONE FIRMATA A PARIGI IL 22 NOVEMBRE 1928 CONCERNENTE LE ESPOSIZIONI INTERNAZIONALI
Le Parti della presente Convenzione,
Considerando che le norme e le procedure instaurate dalla
Convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, modificata e completata dai protocolli del 10 maggio 1948 e del 16 novembre 1966, si sono rivelate utili e necessarie agli organizzatori di tali esposizioni come agli Stati partecipanti,
Desiderose di adeguare alle condizioni dell'attivita' moderna le
dette norme e procedure, nonche' quelle concernenti l'Organizzazione incaricata di vigilare alla sua applicazione e di riunire tali disposizioni in un unico strumento che deve sostituire la Convenzione del 1928,
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo I
Il presente protocollo ha per oggetto:
a) di modificare le norme e procedure concernenti le esposizioni internazionali;
b) di modificare le disposizioni concernenti le attivita'
dell'Ufficio Internazionale delle Esposizioni.
Protocollo-art. II
Articolo II
La Convenzione del 1928 viene nuovamente modificata dal presente
Protocollo in conformita' degli obiettivi espressi nell'articolo I.
Il testo della Convenzione cosi' modificata figura nell'appendice al presente Protocollo di cui costituisce parte integrante.
La Convenzione del 1928 viene nuovamente modificata dal presente
Protocollo in conformita' degli obiettivi espressi nell'articolo I.
Il testo della Convenzione cosi' modificata figura nell'appendice al presente Protocollo di cui costituisce parte integrante.
Protocollo-art. III
Articolo III
1. Il presente Protocollo e' aperto alla firma delle Parti della
Convenzione del 1928 a Parigi dal 30 novembre 1972 al 30 novembre 1973 e restera' aperto all'adesione delle stesse Parti dopo quest'ultima data.
2. Le Parti della Convenzione del 1928 possono divenire Parti del presente Protocollo mediante:
a) firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di
approvazione;
b) firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione,
seguita da ratifica, accettazione o approvazione;
c) adesione.
3. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di
adesione sono depositati presso il Governo della Repubblica francese.
1. Il presente Protocollo e' aperto alla firma delle Parti della
Convenzione del 1928 a Parigi dal 30 novembre 1972 al 30 novembre 1973 e restera' aperto all'adesione delle stesse Parti dopo quest'ultima data.
2. Le Parti della Convenzione del 1928 possono divenire Parti del presente Protocollo mediante:
a) firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di
approvazione;
b) firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione,
seguita da ratifica, accettazione o approvazione;
c) adesione.
3. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di
adesione sono depositati presso il Governo della Repubblica francese.
Protocollo-art. IV
Articolo IV
Il presente Protocollo entrera' in vigore alla data in cui 29 Stati
ne saranno divenuti Parti alle condizioni previste dall'articolo III.
Il presente Protocollo entrera' in vigore alla data in cui 29 Stati
ne saranno divenuti Parti alle condizioni previste dall'articolo III.
Protocollo-art. V
Articolo V
Le disposizioni del presente Protocollo non si applicano alla
registrazione di un'esposizione per la quale sia gia' stata fissata dall'Ufficio Internazionale delle Esposizioni una data, fino a quella, inclusa, della sessione del Consiglio di Amministrazione che avra' immediatamente preceduto l'entrata in vigore del presente Protocollo, in conformita' del precedente articolo IV.
Le disposizioni del presente Protocollo non si applicano alla
registrazione di un'esposizione per la quale sia gia' stata fissata dall'Ufficio Internazionale delle Esposizioni una data, fino a quella, inclusa, della sessione del Consiglio di Amministrazione che avra' immediatamente preceduto l'entrata in vigore del presente Protocollo, in conformita' del precedente articolo IV.
Protocollo-art. VI
Articolo VI
Il Governo della Repubblica francese notifichera' ai governi delle Parti contraenti nonche' all'Ufficio Internazionale delle Esposizioni:
a) le firme, le ratifiche, le approvazioni, le accettazioni e le adesioni in conformita' dell'articolo III;
b) la data in cui il presente Protocollo entrera' in vigore
conformemente all'articolo IV.
Il Governo della Repubblica francese notifichera' ai governi delle Parti contraenti nonche' all'Ufficio Internazionale delle Esposizioni:
a) le firme, le ratifiche, le approvazioni, le accettazioni e le adesioni in conformita' dell'articolo III;
b) la data in cui il presente Protocollo entrera' in vigore
conformemente all'articolo IV.
Protocollo-art. VII
Articolo VII
A partire dall'entrata in vigore del presente Protocollo, il
Governo della Repubblica francese provvedera' a farlo registrare presso il Segretariato delle Nazioni Unite, in conformita' dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale
scopo, hanno firmato il presente Protocollo.
FATTO a Parigi, il 30 novembre 1972, in lingua francese, in un
unico esemplare che sara' conservato negli archivi del Governo della Repubblica francese, il quale ne rilascera' copie conformi ai governi di tutte le Parti della Convenzione dei 1928.
(Seguono le firme).
A partire dall'entrata in vigore del presente Protocollo, il
Governo della Repubblica francese provvedera' a farlo registrare presso il Segretariato delle Nazioni Unite, in conformita' dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale
scopo, hanno firmato il presente Protocollo.
FATTO a Parigi, il 30 novembre 1972, in lingua francese, in un
unico esemplare che sara' conservato negli archivi del Governo della Repubblica francese, il quale ne rilascera' copie conformi ai governi di tutte le Parti della Convenzione dei 1928.
(Seguono le firme).