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Provvidenze integrative per l'industria cantieristica navale per il periodo 1 aprile 1977-30 settembre 1978.

Art. 1.


In vista dell'emanazione di una legge organica riguardante la ristrutturazione della industria cantieristica navale e fino alla data di entrata in vigore di tale legge, il contributo di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1973, n. 878, prorogata dall'articolo 4 della legge 23 dicembre 1975, n. 720, puo' essere concesso in misura non eccedente il 30 per cento del costo di costruzione accertato dal Ministero della marina mercantile per i contratti di costruzione o di prima vendita stipulati successivamente al 1 aprile 1977, e, comunque, non oltre il 30 settembre 1978.
Una quota degli stanziamenti di cui al successivo articolo 2 e' riservata, nella misura di un terzo per il 1978 e della meta' per gli esercizi successivi, ai contratti di costruzione o di prima vendita stipulati successivamente al 1 gennaio 1978, sempre che le relative costruzioni abbiano avuto inizio dopo tale data.
I criteri per la determinazione della percentuale del contributo di cui al primo comma saranno fissati con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro e quello del bilancio e della programmazione economica.
Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti sono prorogate le disposizioni dei titoli I e III della legge 27 dicembre 1973, n. 878, ad eccezione dell'articolo 23 della medesima legge.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono estese alle costruzioni di navi, a struttura metallica, di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate, destinate ad attivita' industriali o di ricerca che si svolgono in acque marittime.
Il Governo presentera' al Parlamento, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il piano riguardante la ristrutturazione dell'industria cantieristica navale.