Provvidenze integrative per l'industria cantieristica navale per il periodo 1 aprile 1977-30 settembre 1978.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
In vista dell'emanazione di una legge organica riguardante la ristrutturazione della industria cantieristica navale e fino alla data di entrata in vigore di tale legge, il contributo di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1973, n. 878, prorogata dall'articolo 4 della legge 23 dicembre 1975, n. 720, puo' essere concesso in misura non eccedente il 30 per cento del costo di costruzione accertato dal Ministero della marina mercantile per i contratti di costruzione o di prima vendita stipulati successivamente al 1 aprile 1977, e, comunque, non oltre il 30 settembre 1978.
Una quota degli stanziamenti di cui al successivo articolo 2 e' riservata, nella misura di un terzo per il 1978 e della meta' per gli esercizi successivi, ai contratti di costruzione o di prima vendita stipulati successivamente al 1 gennaio 1978, sempre che le relative costruzioni abbiano avuto inizio dopo tale data.
I criteri per la determinazione della percentuale del contributo di cui al primo comma saranno fissati con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro e quello del bilancio e della programmazione economica.
Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti sono prorogate le disposizioni dei titoli I e III della legge 27 dicembre 1973, n. 878, ad eccezione dell'articolo 23 della medesima legge.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono estese alle costruzioni di navi, a struttura metallica, di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate, destinate ad attivita' industriali o di ricerca che si svolgono in acque marittime.
Il Governo presentera' al Parlamento, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il piano riguardante la ristrutturazione dell'industria cantieristica navale.
Art. 2.
Per far fronte agli oneri derivanti dalla applicazione del precedente articolo e' autorizzata la spesa complessiva di lire 110.000 milioni cosi' ripartita (in milioni di lire):
Gli stanziamenti di cui al primo comma possono essere integrati con la legge di approvazione del bilancio dello Stato.
Il Ministro della marina mercantile e' autorizzato ad assumere impegni anche sugli stanziamenti degli esercizi successivi, a condizione che l'erogazione dei contributi non avvenga anteriormente all'anno cui si riferisce ciascuno stanziamento.
Alla copertura dell'onere di lire 30 miliardi, derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1978, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anzidetto esercizio finanziario.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 maggio 1978
LEONE ANDREOTTI - COLOMBO - PANDOLFI - MORLINO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO