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Modificazioni alla legge 30 aprile 1976, n. 197, sulla disciplina dei concorsi per trasferimento dei notai.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Dopo il secondo comma dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1976, n. 197, e' inserito il seguente:
"I concorrenti a piu' sedi messe a concorso con lo stesso avviso devono indicare, con dichiarazione inserita nelle stesse domande di trasferimento o in atto separato, l'ordine di preferenza delle sedi richieste. La mancata presentazione di tale dichiarazione comporta l'esclusione dai concorsi".

Art. 2.


Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1976, n. 197, e' sostituito dal seguente:
"Il trasferimento e' disposto, a norma degli articoli seguenti, rispettando le indicazioni di preferenza fatte dai concorrenti, con decreto del Ministro di grazia e giustizia".

Art. 3.


Il quarto comma dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1976, n. 197, e' sostituito dal seguente:
"Il decreto puo' essere revocato, entro un mese dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per gravi e comprovati motivi sopravvenuti".

Art. 4.


Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 197, e' sostituito dai seguenti:
"Sono esclusi dal concorso gli aspiranti che abbiano conseguito, a loro richiesta, un decreto di trasferimento nel biennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso di concorso.
L'esclusione non ha luogo nel caso in cui non vi siano altri concorrenti. Del pari, la esclusione non ha luogo per chi prima dell'entrata in vigore della presente legge abbia conseguito il decreto di trasferimento ma non il trasferimento stesso".

Art. 5.


L'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 30 aprile 1976, n. 197, e' abrogato.

Art. 6.


L'articolo 10 della legge 30 aprile 1976, n. 197, e' sostituito dal seguente:
"Il primo comma dell'articolo 30 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dai seguenti:
"Il notaio decade dalla nomina se, nel termine di cui all'articolo 24, non assume l'esercizio delle sue funzioni e non adempie gli obblighi stabiliti dagli articoli 18 e 24.
Nel caso di trasferimento di notaio in esercizio, il mancato adempimento, nel termine prescritto, dei predetti obblighi comporta sia la decadenza della nomina nella nuova sede, sia la perdita del diritto ad esercitare le funzioni nella precedente residenza.
Tale diritto non si perde se il notaio prova di non aver potuto compiere gli adempimenti suddetti per cause indipendenti dalla sua volonta'.
A seguito della decadenza dalla nomina la sede messa a concorso e' assegnata agli altri concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria del concorso "".

Art. 7.


I notai concorrenti a piu' sedi messe a concorso con lo stesso avviso, contenente termine finale gia' scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono indicare, con atto separato da inviare al Ministero di grazia e giustizia entro trenta giorni dalla data medesima, l'ordine di preferenza della sede richiesta. La mancata presentazione di tale deliberazione comporta l'esclusione dai concorsi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 maggio 1978
LEONE ANDREOTTI - BONIFACIO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO