Proroga al 30 aprile 1978 del termine stabilito con la legge 23 dicembre 1977, n. 934 per l'esercizio provvisorio del bilancio relativo all'anno finanziario 1978.
Art. 1.
E' prorogato al 30 aprile 1978 il termine stabilito con la legge 23 dicembre 1977, n. 934, per l'esercizio provvisorio del bilancio delle amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1978 secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalita' previsti nel relativo disegno di legge e successive note di variazioni, presentati alle assemblee legislative.