Proroga al 30 aprile 1978 del termine stabilito con la legge 23 dicembre 1977, n. 934 per l'esercizio provvisorio del bilancio relativo all'anno finanziario 1978.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
E' prorogato al 30 aprile 1978 il termine stabilito con la legge 23 dicembre 1977, n. 934, per l'esercizio provvisorio del bilancio delle amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1978 secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalita' previsti nel relativo disegno di legge e successive note di variazioni, presentati alle assemblee legislative.
Art. 2.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1 aprile 1978.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 marzo 1978
LEONE ANDREOTTI - PANDOLFI - MORLINO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO