Finanziamento dei residui oneri relativi al primo gruppo di opere della linea A della metropolitana di Roma e per l'autorizzazione di ulteriori opere di completamento.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzato lo stanziamento di lire 1 miliardo 1250 milioni per la copertura dei residui oneri relativi all'esecuzione del primo gruppo di opere (sede stradale, fabbricati, armamento) della linea A (Prati-Termini Osteria del Curato) della metropolitana di Roma, autorizzata con la legge 24 dicembre 1959, n. 1145, concesse seguito di appalto-concorso alla Sacop - Soc. az. cementazioni per opere pubbliche, per il tronco Termini Osteria del Curato, con l'atto 5 ottobre 1963 approvato con il decreto interministeriale 8 novembre 1963, n. 3278, successivi atti aggiuntivi, ed alla Metroroma S.p.a., per il tronco Termini-Prati, con l'atto 9 dicembre 1968, approvato con decreto interministeriale 9 dicembre 1968, n. 3209, e successivi atti aggiuntivi.
Art. 2.
E' altresi' autorizzata la spesa di L. 12.750.000.000 per la esecuzione delle residue opere necessarie per il funzionamento di tutte quelle indicate nell'articolo 1, concernenti l'asta di manovra della stazione Osteria del Curato, l'officina rimessa di Osteria del Curato, l'attrezzatura per garantire l'esercizio delle scale mobili, nonche' gli adattamenti dell'armamento e degli impianti elettrici, secondo i progetti che saranno ritenuti ammissibili dalla commissione interministeriale per le metropolitane prevista dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042.
A tal fine i Ministri per i trasporti e per il tesoro, previa intesa con il comune di Roma ai fini del coordinamento con la concessione comunale in atto per l'attrezzaggio della linea, sono autorizzati ad affidare, in concessione la costruzione delle suindicate opere, alle medesime condizioni previste dalla prima concessione riportata all'articolo 1, come modificata dagli atti aggiuntivi in particolare da quello approvato con decreto interministeriale 8 maggio 1975, n. 1359.
Per le opere comportanti applicazione di prezzi non previsti nella stima che e' servita di base per la determinazione del corrispettivo della concessione sopracitata, saranno adottati i prezzi ammessi nella stima che e' servita per la determinazione del corrispettivo della concessione comune di Roma. Intermetro S.p.a., per le opere di attrezzaggio della linea con le maggiorazioni ammesse nella stima medesima.
La scelta del concessionario, tenuto conto della particolare urgenza di completamento della linea, avverra' a seguito di trattativa privata da condurre con le ditte concessionarie che abbiano gia' operato nell'ambito della linea A della metropolitana di Roma, considerando in particolare il costo della realizzazione dei progetti ed i tempi di esecuzione delle opere, anche parziali, ai fini della piu' sollecita apertura della linea all'esercizio.
Art. 3.
La complessiva spesa di L. 14.000.000.000 di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sara' iscritta al capitolo 7201 dello, stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno finanziario 1978.
Al relativo onere si provvede: quanto a lire 4 miliardi 125.000.000 con le somme esistenti sul capitolo 7274 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per annualita' relative a limiti di impegno iscritti per la costruzione della ferrovia metropolitana di Roma in applicazione della legge 29 dicembre 1969, n. 1042;
quanto a L. 9.188.000.000 con le somme esistenti sul capitolo 7275 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per concorso dello Stato nella spesa per le opere di completamento e per l'approvvigionamento del materiale per la ferrovia metropolitana di Roma, di cui alla legge 19 febbraio 1970, n. 82; quanto a L. 687.000.000 mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977.
All'uopo le somme come sopra esistenti saranno versate, per il predetto complessivo importo di L. 13.313.000.000, al capitolo 3570 dello stato di previsione dell'entrata dello Stato dell'anno finanziario 1978, ai fini della loro iscrizione nello stato di previsione del Ministero dei trasporti.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
L'esecuzione delle opere previste dalla presente legge e' dichiarata urgente e indifferibile agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2959, e successive modificazioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 febbraio 1978
LEONE ANDREOTTI - LATTANZIO - STAMMATI - MORLINO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO