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Disposizioni concernenti la costruzione e l'esercizio di ferrovie metropolitane.

Art. 1.

(Competenza per la costruzione e l'esercizio di ferrovie metropolitane)


Per ferrovia metropolitana si intende un sistema di trasporto rapido di massa di alta capacita' e frequenza, con sede propria, che puo' svolgersi nel territorio di un solo comune o di piu' comuni confinanti e comunque costituenti col comune piu' popolato un solo complesso urbano ovvero un unico comprensorio caratterizzato da insediamenti urbani, industriali e sociali comuni o interdipendenti.
La costruzione e l'esercizio di ferrovie metropolitane sono di competenza dei comuni o dei consorzi, da costituirsi a tale scopo a norma dell'articolo 157 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, a seconda che la ferrovia si svolga nell'ambito del territorio di un solo comune o di piu' comuni confinanti.
Ferma restando la facolta' dei comuni o dei consorzi di cui al comma precedente di assumere direttamente il servizio, mediante una azienda speciale, ai sensi del testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, la concessione per l'esercizio potra' essere accordata solo a favore di enti pubblici o di consorzi di enti pubblici, ovvero di societa' a prevalente capitale pubblico.