Finanziamento dei residui oneri relativi al primo gruppo di opere della linea A della metropolitana di Roma e per l'autorizzazione di ulteriori opere di completamento.
Art. 1.
E' autorizzato lo stanziamento di lire 1 miliardo 1250 milioni per la copertura dei residui oneri relativi all'esecuzione del primo gruppo di opere (sede stradale, fabbricati, armamento) della linea A (Prati-Termini Osteria del Curato) della metropolitana di Roma, autorizzata con la legge 24 dicembre 1959, n. 1145, concesse seguito di appalto-concorso alla Sacop - Soc. az. cementazioni per opere pubbliche, per il tronco Termini Osteria del Curato, con l'atto 5 ottobre 1963 approvato con il decreto interministeriale 8 novembre 1963, n. 3278, successivi atti aggiuntivi, ed alla Metroroma S.p.a., per il tronco Termini-Prati, con l'atto 9 dicembre 1968, approvato con decreto interministeriale 9 dicembre 1968, n. 3209, e successivi atti aggiuntivi.