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Norme di applicazione della legge 8 luglio 1971, n. 541, recante benefici agli ex deportati ed agli ex perseguitati, sia politici che razziali, assimilati agli ex combattenti.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Ai fini dell'applicazione della legge 8 luglio 1971, numero 541, la qualifica di ex perseguitato razziale compete anche ai cittadini italiani di origine ebraica che, per effetto di legge oppure in base a norme o provvedimenti amministrativi anche della Repubblica sociale italiana intesi ad attuare discriminazioni razziali, abbiano riportato pregiudizio fisico o economico o morale.
Il pregiudizio morale e' comprovato anche dalla avvenuta annotazione di "razza ebraica" sui certificati anagrafici.

Art. 2.


La competenza per l'esame della domanda e per l'accertamento della qualifica di ex perseguitato politico o razziale, ai fini dell'applicazione della legge 8 luglio 1971, n. 541, spetta alla commissione perseguitati politici e razziali istituita dall'articolo 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 gennaio 1978
LEONE ANDREOTTI - COSSIGA - BONIFACIO - STAMMATI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO