Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti.
Art. 1.
Ai cittadini italiani, i quali siano stati perseguitati, a seguito dell'attivita' politica da loro svolta contro il fascismo anteriormente ((al 25 aprile 1945)), e abbiano subito una perdita della capacita' lavorativa in misura non inferiore al 30 per cento, verra' concesso, a carico del bilancio dello Stato, un assegno vitalizio di benemerenza in misura pari a quello previsto dalla tabella C annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, compresi i relativi assegni accessori, per il raggruppamento gradi:
ufficiali inferiori. ((10))
Tale assegno sara' attribuito qualora causa della perdita della capacita' lavorativa siano stati :
a) la detenzione in carcere per reato politico a seguito di imputazione o di condanna da parte del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, o di tribunali ordinari per il periodo anteriore al 6 dicembre 1926, purche' non si tratti di condanne inflitte per i reati contro la personalita' internazionale dello Stato, previsti dagli articoli da 241 a 268 e 275 del Codice penale, le quali non siano state annullate da sentenze di revisione ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 316;
b) l'assegnazione a confino di polizia o a casa di lavoro, inflitta in dipendenza dell'attivita' politica di cui al primo comma, ovvero la carcerazione preventiva congiunta a fermi di polizia, causati dalla stessa attivita' politica, ((...)); ((10))
c) atti di violenza o sevizie subiti in Italia o all'estero ad opera di persone alle dipendenze dello Stato o appartenenti a formazioni militari o paramilitari fasciste, o di emissari del partito fascista.
d) condanne inflitte da tribunali ordinari per fatti connessi a scontri avvenuti in occasione di manifestazioni dichiaratamente antifasciste ((...)); ((10))
e) la prosecuzione all'estero dell'attivita' antifascista con la partecipazione alla guerra di Spagna ovvero l'internamento in campo di concentramento o la condanna al carcere subiti in conseguenza dell'attivita' antifascista svolta all'estero.
Un assegno nella stessa misura sara' attribuito, ((...)), ai cittadini italiani che dopo il 7 luglio 1938 abbiano subito persecuzioni per motivi d'ordine razziale. ((10))
((Nel caso di persecuzioni per motivi di ordine razziale, gli atti di violenza o sevizie subiti in Italia o all'estero di cui al secondo comma, lettera c), si presumono, salvo prova contraria.))
((10))
AGGIORNAMENTO (10)
La L. 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto (con l'art. 1, comma 374) che le presenti disposizioni si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della suindicata Legge e non danno titolo alla corresponsione di arretrati riferiti ad annualita' precedenti.
La L. 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto (con l'art. 1, comma 374) che le presenti disposizioni si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della suindicata Legge e non danno titolo alla corresponsione di arretrati riferiti ad annualita' precedenti.