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Adeguamento dei limiti di somma previsti in materia di tutela di cose d'interesse artistico e storico dalla legge 21 dicembre 1961, n. 1552.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Articolo unico


I limiti di somma previsti dall'articolo 1 e dall'articolo 3, comma secondo, della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, oltre i quali il Ministro per i beni culturali e ambientali e' tenuto a sentire il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, sono elevati di quattro volte.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 dicembre 1977
LEONE ANDREOTTI - PEDINI - STAMMATI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO