Proroga dei termini previsti dall'articolo 47 della legge 14 dicembre 1973, n. 829, relativa alla riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
Art. 1.
Il primo comma dell'articolo 47 della legge 14 dicembre 1973, n. 829, e' sostituito dal seguente:
"Il consiglio di amministrazione dell'OPAFS provvede entro il 31 dicembre 1977 ad emanare i provvedimenti necessari per l'attuazione della presente legge".
Il terzo comma dello stesso articolo e' sostituito dal seguente:
"Fino al 31 dicembre 1978 l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata a fornire prestazioni di personale e l'uso di mezzi a favore dell'OPAFS per lo svolgimento delle attivita' necessarie al conseguimento dei fini istituzionali dell'OPAFS medesima, alla quale versera' il contributo di cui al punto 3 del primo comma dell'articolo 36, al netto delle spese di amministrazione da essa sostenute".