Autorizzazione di spesa per la partecipazione italiana per l'anno 1976 al programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP).
Art. 2.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.