Autorizzazione di spesa per la partecipazione italiana per l'anno 1976 al programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP).
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata l'erogazione, a favore del programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP), della somma di 3.600.000.000 di lire (tremiliardiseicentomilioni), quale contributo italiano al suddetto programma per l'esercizio finanziario 1976.
Art. 2.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 agosto 1977
LEONE ANDREOTTI - FORLANI - MORLINO - STAMMATI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO