Istituzione di una Commissione d'inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
E' costituita una Commissione d'inchiesta parlamentare sulle commesse di armi, mezzi militari e grandi approvvigionamenti centrali destinati all'Esercito, alla Marina e all'Aeronautica militare, con il compito di accertare, ai fini delle proposte di cui all'articolo 3, i procedimenti relativi alla scelta e all'acquisto delle armi e dei mezzi ed approvvigionamenti suindicati, nonche' alla determinazione dei costi.
La Commissione provvedera' altresi' ad accertare il funzionamento degli organi che provvedono ovvero hanno provveduto alla scelta del contraente, all'esecuzione dei controlli durante le lavorazioni e ai collaudi finali nonche' a valutare l'idoneita' delle forme di coordinamento tra i diversi uffici ed enti militari e civili preposti alla ricerca scientifica ai fini militari.
La Commissione procedera' alle indagini ed agli esami con i poteri ed i limiti previsti dall'articolo 82 della Costituzione.
Art. 2.
La Commissione prendera' in considerazione le commesse e gli approvvigionamenti scelti a suo giudizio tra quelli oggetto di contratti stipulati nell'ultimo decennio.
Art. 3.
La Commissione proporra' le iniziative legislative e amministrative, ai fini sia di modificare le norme in vigore, sia di snellire le procedure non piu' rispondenti al generale assetto e alla funzionalita' della materia.
La Commissione provvedera' anche ad indicare quali norme sono necessarie per la definitiva delimitazione delle sfere di competenza nella suddetta materia e delle conseguenti responsabilita'.
La Commissione provvedera' inoltre ad indicare quali aggiornamenti sono necessari nelle procedure in vigore ai fini della sostituzione dei materiali obsoleti.
Art. 4.
La relazione della Commissione sara' presentata al Senato e alla Camera dei deputati entro il termine non prorogabile di un anno dall'insediamento della Commissione stessa. ((1))
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 21 dicembre 1978, n. 837 ha disposto (con l'articolo unico) che "la scadenza del termine previsto dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 596, e' prorogata di un anno."
La L. 21 dicembre 1978, n. 837 ha disposto (con l'articolo unico) che "la scadenza del termine previsto dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 596, e' prorogata di un anno."
Art. 5.
La Commissione e' composta di quindici senatori e di quindici deputati nominati rispettivamente, in proporzione alla composizione dei Gruppi parlamentari, dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei deputati. Con la stessa procedura sara' provveduto alle sostituzioni che si rendessero necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione dal mandato parlamentare.
La Commissione elegge nel suo seno il presidente, due vice presidenti e due segretari.
Art. 6.
I membri della Commissione di inchiesta, i funzionari addetti al suo ufficio di segreteria ed ogni altra persona che collabori con la Commissione stessa o che compia o concorra a compiere atti di inchiesta o ne abbia comunque conoscenza sono obbligati al segreto per tutto cio' che riguarda, gli atti medesimi ed i documenti acquisiti.
Salvo che il fatto costituisca un delitto piu' grave, la violazione del segreto e' punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.
Le stesse pene si applicano a chiunque, al di fuori delle comunicazioni ufficiali della Commissione, pubblichi o renda comunque noti, in tutto o in parte, anche per riassunto, atti o documenti dell'inchiesta, salvo che per il fatto siano previste pene piu' gravi.
Art. 7.
Le spese per il funzionamento della Commissione saranno poste a carico dei bilanci del Senato e della Camera.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 agosto 1977
LEONE ANDREOTTI - LATTANZIO - BONIFACIO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO