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Proroga del termine previsto dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 596, istitutiva della Commissione parlamentare d'inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti.

Articolo unico


La scadenza del termine previsto dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 596, e' prorogata di un anno.
La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.