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Modifiche ed integrazioni alla legge 23 dicembre 1975, n. 698: "Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia".

Art. 1.


Il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 8 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, ai fini dello scioglimento e liquidazione dell'ONMI di cui alla legge 23 dicembre 1975, n. 698, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Non dovranno essere riproposte le domande gia' presentate, anche se fuori termine, dai creditori all'ufficio liquidatore dell'ONMI.