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Sospensione dell'obbligo della vaccinazione antivaiolosa.

Art. 1.


L'obbligo della vaccinazione antivaiolosa, previsto dal primo comma dell'articolo 266 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, con le modifiche di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 giugno 1939, n. 891, e' sospeso, salvo quanto disposto nei seguenti articoli, per un periodo di anni due a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge. ((1))
AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 19 giugno 1979, n. 210, convertito senza modificazioni dalla L. 8 agosto 1979, n. 356 ha disposto (con l'art. 1) che "il termine di cui all'art. 1 della legge 7 giugno 1977, n. 323, e' prorogato per un periodo di due anni".