Adeguamento e riordinamento di indennita' alle forze di polizia ed al personale civile degli istituti penitenziari.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dal 1 marzo 1977 le misure dell'indennita' mensile per servizio di istituto, prevista dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, in favore dei funzionari di pubblica sicurezza, delle appartenenti al Corpo della polizia femminile, del personale dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza, degli agenti di custodia nonche' dei sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato, sono aumentate di L. 25.000.
A decorrere dalla stessa data l'indennita' mensile per servizio di istituto spetta anche agli ufficiali del Corpo forestale dello Stato, nelle stesse misure fissate dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054 e successive modificazioni.
Art. 2.
A decorrere dal 1 marzo 1977 le quote pensionabili dell'indennita' mensile per servizio di istituto e della indennita' mensile di servizio penitenziario sono aumentate dello stesso importo di L. 25.000.
Art. 3.
A decorrere dal 1 marzo 1977, le pensioni spettanti al personale delle categorie indicate negli articoli 1 e 9 cessato dal servizio fino al 28 febbraio 1977 sono maggiorate di un'importo mensile lordo di L. 20.000, da corrispondersi anche sulla tredicesima mensilita'.
Con la stessa decorrenza, le pensioni spettanti ai congiunti delle categorie indicate nel precedente comma, ad eccezione di quelle corrisposte ai titolari del trattamento speciale di cui all'articolo 93, sesto comma, del decreto, del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, relative a cessazioni dal servizio fino al 28 febbraio 1977, sono maggiorate di un importo mensile lordo di L. 16.000, da corrispondersi anche sulla tredicesima mensilita'.
Le maggiorazioni di cui ai precedenti commi non vanno assoggettate, per l'anno 1978, alla perequazione automatica di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177.
All'attribuzione delle maggiorazioni di cui al presente articolo provvedono direttamente le direzioni provinciali del Tesoro che hanno in carico le singole partite di pensione.
Ai fini della liquidazione e riliquidazione delle pensioni, il servizio comunque prestato con percezione dell'indennita' per servizio di istituto o di quelle indennita' da essa assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969, n. 967, e' computato con l'aumento di un quinto. ((6))
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso D.Lgs., gli aumenti del periodo di servizio di cui al comma 5 del presente articolo, computabili ai fini pensionistici, non possono eccedere complessivamente i cinque anni.
Il D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso D.Lgs., gli aumenti del periodo di servizio di cui al comma 5 del presente articolo, computabili ai fini pensionistici, non possono eccedere complessivamente i cinque anni.
Art. 4.
Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, e' sostituito dal seguente:
"Per il personale militare addetto a turni di servizio continuativo, eccezionalmente di durata non inferiore alle 12 ore comprendenti una prestazione notturna di almeno 8 ore, il supplemento e' di L. 3.300".
Art. 5.
La tabella allegata alla legge 22 dicembre 1969, n. 967, concernente norme sul trattamento economico del personale delle forze di polizia impiegate in sede in servizi di sicurezza pubblica, e' sostituita dalla seguente:
TABELLA Ispettori generali capi - Questori - Vice questori - Vice
questori aggiunti - Commissari capi - Commissari -
Ufficiali generali e ufficiali superiori. . . . . . . . L. 4.000 Ufficiali inferiori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 3.500
Marescialli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 3.000
Brigadieri, vicebrigadieri e gradi corrispondenti . . . . " 2.500
Appuntati, carabinieri e gradi corrispondenti, allievi
carabinieri e gradi corrispondenti. . . . . . . . . . . " 2.000
Il limite di spesa di cui all'ultima parte dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e' elevato a lire 1.500 milioni. (2) (5) (7) ((8))
AGGIORNAMENTO (2)
La L. 5 agosto 1978, n. 505 ha disposto (con l'art. 3) che a decorrere dal 1° aprile 1978 "sono raddoppiate le misure del trattamento economico spettante al personale delle forze di polizia impiegato in sede in servizi di sicurezza pubblica e dell'indennita' giornaliera per i servizi collettivi di ordine pubblico fuori sede, di cui agli articoli 5 e 6 della legge 27 maggio 1977, n. 284".
La L. 5 agosto 1978, n. 505 ha disposto (con l'art. 3) che a decorrere dal 1° aprile 1978 "sono raddoppiate le misure del trattamento economico spettante al personale delle forze di polizia impiegato in sede in servizi di sicurezza pubblica e dell'indennita' giornaliera per i servizi collettivi di ordine pubblico fuori sede, di cui agli articoli 5 e 6 della legge 27 maggio 1977, n. 284".
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 ha disposto (con gli art. 9, comma 3 e 42, comma 2) che: "A decorrere dal 1 novembre 1995 le misure dell'indennita' di ordine pubblico in sede di cui all'art. 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284, come rideterminate dall'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505, sono incrementate di L. 2.500 lorde per ogni turno".
Il D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 ha disposto (con gli art. 9, comma 3 e 42, comma 2) che: "A decorrere dal 1 novembre 1995 le misure dell'indennita' di ordine pubblico in sede di cui all'art. 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284, come rideterminate dall'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505, sono incrementate di L. 2.500 lorde per ogni turno".
AGGIORNAMENTO (7)
Il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 ha disposto (con gli art. 11, comma 2 e 50, comma 3) che a decorrere dal 1° gennaio 1999 le misure dell'indennita' di ordine pubblico in sede di cui al presente articolo, come da ultimo rideterminate dagli art. 9, comma 3 e 42, comma 2 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, sono incrementate di lire 1.000 lorde per ogni turno.
Il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 ha disposto (con gli art. 11, comma 2 e 50, comma 3) che a decorrere dal 1° gennaio 1999 le misure dell'indennita' di ordine pubblico in sede di cui al presente articolo, come da ultimo rideterminate dagli art. 9, comma 3 e 42, comma 2 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, sono incrementate di lire 1.000 lorde per ogni turno.
AGGIORNAMENTO (8)
Il D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 ha disposto (con gli art. 7, comma 2 e 19, comma 2) che a decorrere dal 1° gennaio 2001 le misure dell'indennita' di ordine pubblico in sede di cui al presente articolo, come da ultimo rideterminate, dagli art. 11, comma 2 e 50, comma 3 del D.P.R. 16 marzo 1999, N. 254, sono incrementate di L. 9.500 lorde per ogni turno.
Il D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 ha disposto (con gli art. 7, comma 2 e 19, comma 2) che a decorrere dal 1° gennaio 2001 le misure dell'indennita' di ordine pubblico in sede di cui al presente articolo, come da ultimo rideterminate, dagli art. 11, comma 2 e 50, comma 3 del D.P.R. 16 marzo 1999, N. 254, sono incrementate di L. 9.500 lorde per ogni turno.
Art. 6.
Le misure dell'indennita' giornaliera per i servizi collettivi di ordine pubblico fuori sede previste dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1975, n. 204, sono sostituite dalle seguenti:
| Personale | Personale
| fruente | non fruente | di aggiunta | di aggiunta | di famiglia | di famiglia - -
Maresciallo maggiore, maresciallo capo, | |
maresciallo di alloggio e gradi cor- | |
rispondenti . . . . . . . . . . . . . | L. 8.000 | L. 5.000
Brigadiere e vicebrigadiere . . . . . . | " 6.400 | " 4.000
Appuntato, carabiniere e gradi corris- | |
pondenti, allievo carabiniere e gradi | |
corrispondenti. . . . . . . . . . . . | " 5.000 | " 3.200
L'indennita' di cui al precedente comma non spetta per i servizi di durata inferiore a sei ore ed e' ridotta del 30 per cento quando il servizio non comporta pernottamento fuori sede. ((2))
AGGIORNAMENTO (2)
La L. 5 agosto 1978, n. 505 ha disposto (con l'art. 3) che a decorrere dal 1 aprile 1978 "sono raddoppiate le misure del trattamento economico spettante al personale delle forze di polizia impiegato in sede in servizi di sicurezza pubblica e dell'indennita' giornaliera per i servizi collettivi di ordine pubblico fuori sede, di cui agli articoli 5 e 6 della legge 27 maggio 1977, n. 284".
La L. 5 agosto 1978, n. 505 ha disposto (con l'art. 3) che a decorrere dal 1 aprile 1978 "sono raddoppiate le misure del trattamento economico spettante al personale delle forze di polizia impiegato in sede in servizi di sicurezza pubblica e dell'indennita' giornaliera per i servizi collettivi di ordine pubblico fuori sede, di cui agli articoli 5 e 6 della legge 27 maggio 1977, n. 284".
Art. 7.
A decorrere dal 1 gennaio 1977 le indennita' di aeronavigazione e di volo ed annessi supplementi, previsti dalla legge 5 maggio 1976, n. 187, sono cumulabili con l'indennita' mensile per il servizio di istituto e relativo supplemento giornaliero spettante ai sensi della legge 23 dicembre 1970, n. 1054 e successive modificazioni, delle quali indennita' la piu' favorevole e' cumulabile in misura intera e l'altra in misura limitata al 25 per cento.
Art. 8.
A decorrere dal 1 marzo 1977 le indennita' di imbarco e di navigazione previste dalla legge 27 luglio 1967, n. 631, sono estese al personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia.
Art. 9.
A decorrere dal 1 marzo 1977 le misure dell'indennita' mensile di servizio penitenziario spettante al personale direttivo con qualifica dirigenziale dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai sensi della tabella n. 3 allegata alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e di quella spettante al restante personale della carriera direttiva della stessa Amministrazione, ai sensi della tabella allegata alla legge 20 maggio 1975, n. 155, sono aumentate di L. 50.000.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 AGOSTO 1978, N. 505 )). ((2))
AGGIORNAMENTO (2)
La L. 5 agosto 1978, n. 505 ha disposto (con l'art. 4, comma 5) che dalla data del 1 aprile 1978 e' abrogato il comma 2 del presente articolo.
La L. 5 agosto 1978, n. 505 ha disposto (con l'art. 4, comma 5) che dalla data del 1 aprile 1978 e' abrogato il comma 2 del presente articolo.
Art. 10.
A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge ((...)), ha applicazione l'articolo 11 della legge 4 agosto 1971, n. 607. ((4))
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 28 agosto 1987, n. 356, convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1987, n. 436 (in G.U. 28/10/1987, n.252), ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che: "Con effetto dal 1 gennaio 1987 e' soppressa la gratifica prevista dall'articolo 10 della legge 27 maggio 1977, n. 284, modificato dall'articolo 145 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in relazione all'articolo 11 della legge 4 agosto 1971, n. 607".
Il D.L. 28 agosto 1987, n. 356, convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1987, n. 436 (in G.U. 28/10/1987, n.252), ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che: "Con effetto dal 1 gennaio 1987 e' soppressa la gratifica prevista dall'articolo 10 della legge 27 maggio 1977, n. 284, modificato dall'articolo 145 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in relazione all'articolo 11 della legge 4 agosto 1971, n. 607".
Art. 11.
L'indennita' oraria di servizio notturno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, modificato con legge 18 novembre 1975, n. 613, spettante alle vigilatrici penitenziarie ed alle altre categorie di operai degli istituti di prevenzione e di pena, adibiti ai servizi notturni di vigilanza, custodia e assistenza ai detenuti, internati e minori disadattati, e' stabilita in L. 350.
Al personale di cui al precedente comma compete, per il lavoro prestato nei turni domenicali e festivi, la maggiorazione del 50 per cento della paga giornaliera. ((2))
AGGIORNAMENTO (2)
La L. 5 agosto 1978, n. 505 ha disposto (con l'art. 5) che: "L'indennita' oraria di cui all'articolo 11 della legge 27 maggio 1977, n. 284, spettante alle vigilatrici penitenziarie e alle altre categorie di operai degli istituti di prevenzione e di pena, adibiti ai servizi notturni di vigilanza, custodia e assistenza ai detenuti, internati e minori disadattati, e' aumentata a L. 700".
La L. 5 agosto 1978, n. 505 ha disposto (con l'art. 5) che: "L'indennita' oraria di cui all'articolo 11 della legge 27 maggio 1977, n. 284, spettante alle vigilatrici penitenziarie e alle altre categorie di operai degli istituti di prevenzione e di pena, adibiti ai servizi notturni di vigilanza, custodia e assistenza ai detenuti, internati e minori disadattati, e' aumentata a L. 700".
Art. 12.
Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, successivamente modificata con legge 28 novembre 1975, n. 624, si applicano anche alle famiglie degli appartenenti al personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.
Le relative modalita' di attuazione saranno stabilite con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro.
Art. 13.
Le indennita' indicate dagli articoli 5 e 6 non sono cumulabili con le indennita' meccanografica e di rischio previste dall'articolo 6 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, dagli articoli 1 e 5 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e dall'articolo 7 della legge 1 marzo 1975, n. 47.
Art. 14.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1977 in lire 119.470 milioni, si provvede quanto a lire 100.000 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 e quanto a lire 19.470 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 maggio 1977
LEONE ANDREOTTI - COSSIGA - BONIFACIO - LATTANZIO - STAMMATI - MORLINO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO