N NORME. red.it

Norme per l'aumento del limite tra grandi e piccole derivazioni di acque pubbliche per forza motrice.

Art. 1.


Il limite di 220 Kw di potenza nominale media di cui alla lettera a) dell'articolo 6 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e' elevato a 3.000 Kw.