N NORME. red.it

Norme per l'aumento del limite tra grandi e piccole derivazioni di acque pubbliche per forza motrice.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Il limite di 220 Kw di potenza nominale media di cui alla lettera a) dell'articolo 6 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e' elevato a 3.000 Kw.

Art. 2.


Alle derivazioni di acque pubbliche per forza motrice di potenza nominale media annua superiore a 220 Kw e fino a 3.000 Kw, gia' attuate alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano, salvo quanto dispone il successivo articolo 3, le norme concernenti le "piccole" derivazioni, contenute nel testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, nel regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285, negli statuti delle regioni a statuto speciale e nel decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, articolo 13.

Art. 3.


Le derivazioni di acque pubbliche per forza motrice di cui al precedente articolo e quelle attuate dopo l'entrata in vigore della presente legge, restano assoggettate agli oneri previsti dagli articoli 52 e 53 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive leggi di modifica 4 dicembre 1956, n. 1377 e 21 dicembre 1961, n. 1501, nonche' dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, modificata dalla legge 30 dicembre 1959, n. 1254, in materia di riserva di energia elettrica, di canoni e di sovracanoni in favore degli enti locali.
Resta altresi' ferma, nei riguardi delle derivazioni di acqua per forza motrice di cui al precedente comma, l'applicazione delle norme dell'articolo 13, commi primo, secondo e terzo, e dell'articolo 71 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 gennaio 1977
LEONE ANDREOTTI - GULLOTTI - COSSIGA - PANDOLFI - STAMMATI - DONAT-CATTIN Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO