N NORME. red.it

Modifica all'articolo 50 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Il primo comma dell'articolo 50 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, e' cosi' modificato:
"I testimoni debbono essere maggiorenni, cittadini della Repubblica o stranieri in essa residenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta', avere la capacita' di agire e non essere interessati nell'atto".

Art. 2.


La norma contenuta nel precedente articolo si applica a tutti gli atti di cui alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, ricevuti successivamente alla entrata in vigore della legge 8 marzo 1975, n. 39, e prima dell'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 maggio 1976
LEONE MORO - BONIFACIO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO