Proroga al 31 dicembre 1976 della riduzione al 6 per cento dell'aliquota IVA sui prodotti petroliferi agevolati per uso agricolo.
Articolo unico
L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per i prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne e' ridotta al 6 per cento fino al 31 dicembre
1976. (1) (2) ((3))
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 23 dicembre 1976, n. 852, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 1977, n. 31, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "La riduzione al 6 per cento dell'aliquota della imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge 10 maggio 1976, n. 262, per le cessioni e le importazioni di prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne e' prorogata al 31 dicembre 1977".
Il D.L. 23 dicembre 1976, n. 852, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 1977, n. 31, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "La riduzione al 6 per cento dell'aliquota della imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge 10 maggio 1976, n. 262, per le cessioni e le importazioni di prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne e' prorogata al 31 dicembre 1977".
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 23 dicembre 1978, n. 816, convertito con modificazioni dalla L. 19 febbraio 1979, n. 53, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "La riduzione al 6 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge 10 maggio 1976, n. 262, per le cessioni e le importazioni di prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne si applica fino al 31 dicembre 1979".
Il D.L. 23 dicembre 1978, n. 816, convertito con modificazioni dalla L. 19 febbraio 1979, n. 53, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "La riduzione al 6 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge 10 maggio 1976, n. 262, per le cessioni e le importazioni di prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne si applica fino al 31 dicembre 1979".
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 30 dicembre 1979, n. 660, convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1980, n. 31, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "La riduzione al 6 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge 10 maggio 1976, n. 262, per le cessioni e le importazioni di prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne, si applica fino al 31 dicembre 1980"
Il D.L. 30 dicembre 1979, n. 660, convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1980, n. 31, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "La riduzione al 6 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge 10 maggio 1976, n. 262, per le cessioni e le importazioni di prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne, si applica fino al 31 dicembre 1980"