Modifiche delle leggi 18 aprile 1962, n. 168, e 17 giugno 1973, n. 444, concernenti la costruzione di edifici di culto.
Art. 3.
Il limite di impegno relativo alla spesa in annualita', previsto dall'articolo 5 della legge 17 giugno 1973, n. 444, che proroga fino all'esercizio finanziario 1978 le norme di cui al capo II della legge 18 aprile 1962, n. 168, rimane invariato.