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Modifiche e integrazioni della legge 18 aprile 1962, n. 168, concernente la costruzione e ricostruzione di edifici di culto.

Art. 1.


Sono prorogate fino all'esercizio finanziario 1978 compreso le norme di cui al capo II della legge 18 aprile 1962, n. 168, concernenti la concessione di contributi trentacinquennali sulla spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione e per il completamento di chiese parrocchiali, di locali da adibire ad uso di ministero pastorale o di ufficio o di abitazione del parroco previsti dall'articolo 4 di detta legge.