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Modifiche delle leggi 18 aprile 1962, n. 168, e 17 giugno 1973, n. 444, concernenti la costruzione di edifici di culto.

Art. 1.


I contributi costanti per 35 anni, previsti dall'articolo 4 della legge 18 aprile 1962, n. 168, vengono concessi, a partire dall'esercizio finanziario 1975, nella misura del 7 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.
Per le opere da eseguire nelle zone nelle quali si applica la legge 10 agosto 1950, n. 646, la misura del contributo e' elevata all'8 per cento.